Corte costituzionale

Sentenza n. 127/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1975 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso

con ordinanza emessa il 15 ottobre 1973 dalla Corte suprema di

cassazione - sezione prima civile - nel procedimento civile vertente

tra Raccuglia Michele e il fallimento della società Raccuglia e

Maltese, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con istanza 20 ottobre 1969 Raccuglia Michele, socio della fallita

società di fatto Raccuglia Michele e Maltese Laura, chiese al giudice

delegato di promuovere l'estensione del fallimento a Signorelli Nicola.

Il giudice delegato rigettò l'istanza. Il Raccuglia propose ricorso,

che venne rigettato dal tribunale di Napoli con decreto 6 luglio 1970.

Contro questo decreto il Raccuglia propose reclamo alla Corte di

appello di Napoli, la quale, con decreto 19 gennaio 1971, confermò il

provvedimento impugnato, avendo ritenuto inammissibile il reclamo del

fallito per difetto di legittimazione, dato che solo il curatore del

fallimento, quale unico titolare del potere di chiedere l'estensione

del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, era legittimato ad

impugnare il decreto di rigetto della domanda di estensione del

fallimento. Avverso tale decreto della Corte di appello il Raccuglia

propose ricorso per cassazione.

La Corte suprema di cassazione, con ordinanza 15 ottobre 1973 -

ritenuta l'ammissibilità del ricorso straordinario ai sensi dell'art.

111 della Costituzione - ha sollevato, di ufficio, la questione di

legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 147 della legge

fallimentare - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione -

sotto il profilo che tale norma non attribuisce al fallito la

legittimazione a proporre istanza al tribunale per la dichiarazione di

fallimento dei soci illimitatamente responsabili.

Dopo avere richiamato la sentenza 16 luglio 1970, n. 142 - con la

quale questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale del

citato art. 147 della legge fallimentare nella parte in cui non

consentiva al creditore di chiedere la estensione del fallimento ai

soci illimitatamente responsabili - ha osservato che l'evoluzione degli

orientamenti giurisprudenziali è nel senso di maggiore riconoscimento

e, in definitiva, di un ampliamento della tutela giurisdizionale della

situazione giuridica del fallito, con la soppressione di limitazione

derivante da una concezione assoluta della compressione subita dallo

stesso per effetto della dichiarazione di fallimento. Ha, poi, rilevato

che al fallito, nella ipotesi della sua ammissione ad esercitare i

diritti di istanza ex art. 147 della legge fallimentare, non verrebbe

concessa, in via immediata e diretta, la possibilità di incidere sulla

sua situazione patrimoniale, il che sarebbe assai difficilmente

conciliabile con il sistema del diritto positivo, ma verrebbe soltanto

attribuita la facoltà di interloquire circa l'estensione del

procedimento fallimentare con azione dall'esterno, volta ad

identificare le dimensioni oggettive e soprattutto soggettive di tale

procedimento.

Ha aggiunto che la suddetta facoltà, eventualmente attribuita al

fallito, costituirebbe, in definitiva, solo il perpetuarsi di quella

libera facoltà che il debitore, non ancora fallito, ha, in base

all'art. 6 della legge fallimentare, di chiedere la dichiarazione del

proprio fallimento o del fallimento di una ritenuta società di fatto

tra esso debitore ed altri soggetti. Ha concluso rilevando che è

seriamente dubitabile che il sistema degli artt. 3 e 24 della

Costituzione sia rispettato dal menzionato art. 147 della legge

fallimentare, che inibisce, senza giustificazione né morale, né

tecnico- giuridica, la difesa giurisdizionale di un sicuro diritto

sostanziale quale quello di affermare la esistenza di condebitori

solidali, sui quali anche incombe il dovere di pagare i comuni

creditori, per di più con un chiaro rapporto interno, in forza del

quale può dirsi che il fallito si presenti ufficialmente come

creditore di quei soggetti.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del

20 marzo 1974. Nel giudizio davanti a questa Corte le parti non si sono

costituite, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147,

secondo comma, del. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),

"sotto il profilo che tale norma nega al fallito la legittimazione a

proporre istanza al tribunale fallimentare per la dichiarazione di

fallimento dei soci illimitatamente responsabili" è stata sollevata

dalla Corte di cassazione con riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, rilevando che questa Corte, con sentenza 16 luglio 1970,

n. 142, dichiarò l'illegittimità costituzionale di detta norma nella

parte in cui negava "al creditore interessato la legittimazione a

proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci

illimitatamente responsabili nelle forme dell'art. 6 del r.d.

predetto".

2. - Il riferimento alla citata sentenza n. 142 del 1970 postula la

precisazione dei limiti della questione in essa decisa quali si

desumono dal dispositivo alla luce della motivazione. In tale sentenza

questa Corte, nell'interpretare il secondo comma dell'art. 147,

osservò: "la disposizione si suole ricondurre al criterio che domina

il processo fallimentare, per cui, messo questo in movimento, non v'è

azione del creditore che non vi si debba inserire; ma l'applicazione di

tale principio non deve togliere al creditore la legittimazione a

proporre istanze al giudice fallimentare a tutela del proprio

interesse, compatibilmente con la struttura del processo fallimentare".

Ora la distinzione tra "azione che non debba essere inserita nel

processo" e "legittimazione a proporre istanze a tutela del proprio

interesse, compatibilmente con la struttura del processo fallimentare"

esclude che tale legittimazione abiliti il creditore a proporre prove

come in un processo ordinario. Questa Corte, in coerenza con tale

premessa, precisò che "la istanza del creditore non sbocca in una di

quelle azioni esecutive individuali, che, per il carattere generale del

concorso fallimentare, sono vietate dall'art. 51 legge fallimentare, ma

intende dare al procedimento concorsuale la sua giusta dimensione; deve

necessariamente esercitarsi mediante ricorso al tribunale, così come

è prescritto nell'art. 6 della legge stessa, e non viene perciò a

turbare le linee del procedimento o a modificarne i principi, così

come non turba queste linee e non ne modifica i principi la domanda del

curatore ammessa nella stessa norma denunciata".

Escluso, dunque, che la istanza del creditore, ai sensi del secondo

comma dell'art. 147, abbia carattere di azione, che permetta, nella

fase sommaria del procedimento in cui è consentita a termini dell'art.

6, l'ammissibilità di prove - deve ritenersi che il tribunale possa

pronunciare a termini dell'articolo 5 (legge fallimentare) la

dichiarazione di fallimento ogni qualvolta, ma soltanto, gli risultino

esistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per

tale pronuncia. E, se è consentita una sommaria delibazione

sull'esistenza di requisiti che rivelino, per la loro manifestazione

nei confronti di terzi, una responsabilità patrimoniale del soggetto

alla stregua della disciplina del fallimento, dell'impresa e delle

società, non può ritenersi senza violazione dell'art. 24 della

Costituzione e della disciplina menzionata una dichiarazione di

fallimento che ritenga accertata, in mancanza di un'indagine

probatoria, l'esistenza di requisiti che non rivelino, con esteriore

manifestazione, il loro carattere qualificante.

Con la precisazione di tali limiti deve ritenersi fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma

(legge fallimentare), sollevata dalla Corte di cassazione e concernente

l'ammissibilità dell'istanza di fallimento proposta dal fallito. Gli

effetti, che gli artt. 42 e 43 (legge fallimentare) importano sulla

disponibilità dei beni da parte del fallito e sulla sua legittimazione

processuale attiva e passiva relativamente ai rapporti patrimoniali

compresi nel fallimento, giustificano, a termini degli artt. 3 e 24

della Costituzione, la pronuncia di illegittimità, come ritenuto per

l'ammissibilità dell'istanza proposta dal creditore con la suindicata

sentenza di questa Corte.

In conseguenza della decisione adottata deve anche dichiararsi, a

termini dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla

costituzione e sul funzionamento di questa Corte, l'illegittimità

dell'art. 22 (legge fallimentare), nella parte in cui non legittima il

fallito a proporre reclamo contro la pronuncia del tribunale che ha

respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento del socio a

termini del secondo comma dell'art. 147 (legge fallimentare).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, secondo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare),

nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a chiedere la

dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili;

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

la illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge fallimentare,

nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo

contro la pronuncia del tribunale che ha respinto l'istanza per la

dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile.

Cos' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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