Corte costituzionale

Sentenza n. 319/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/07/2000 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 147,

primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in

relazione all'articolo 10 dello stesso regio decreto; dell'articolo

147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; degli articoli 10 e 147,

primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplinadel fallimento, del concordato preventivo, della

amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), promossi con ordinanze emesse il 16 luglio 1999 dal

Tribunale di Palermo, il 13 maggio 1999 dal Tribunale di Milano e il

5 ottobre 1999 dal Tribunale di Bologna rispettivamente iscritte al

n. 724 del registro ordinanze 1999 ed ai nn. 87 e 25 del registro

ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

- 1ª serie speciale - nn. 2, 6 e 11, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Dalle Carbonare Sante ed altri

e del fallimento Trevitex s.p.a. ed altri nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 e nella camera di

consiglio del 21 giugno 2000 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Francesco Barilà per Dalle Carbonare Sante ed

altri, Gian Pietro Rausse e Pietro Guerra per il fallimento Trevitex

s.p.a. ed altri e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa il 16 luglio

1999, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147,

primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della

amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), in relazione all'art. 10 dello stesso regio decreto,

nella parte in cui prevedono che la sentenza che dichiara il

fallimento della società con soci a responsabilità illimitata

produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili che

abbiano perduto tale qualità per effetto della trasformazione della

società, pur dopo che sia trascorso un anno dalla iscrizione della

modifica nel registro delle imprese.

Premessa la rilevanza della questione - avendo il giudizio a quo

ad oggetto l'opposizione ad una sentenza dichiarativa di fallimento

in estensione pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti di

un socio che, a seguito della trasformazione del tipo sociale, non

era più da oltre un anno illimitatamente responsabile - il

rimettente rileva che il fallimento è stato pronunciato in

conformità al principio, costantemente affermato dalla

giurisprudenza di legittimità, secondo cui la trasformazione di una

società non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di

un altro, bensì la semplice modifica della struttura e

dell'organizzazione societaria che lascia immutata l'identità

soggettiva dell'ente ed i rapporti giuridici ad esso facenti capo e

che mantiene inalterata, ad ogni effetto, per le obbligazioni sociali

anteriori alla trasformazione, la responsabilità illimitata dei soci

derivante dal precedente assetto giuridico.

Ed il permanere di siffatta responsabilità comporterebbe, di

conseguenza, secondo la giurisprudenza prevalente, nel caso di

fallimento della società trasformata, il fallimento dei soci già

illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 147 della legge

fallimentare.

Osserva tuttavia il giudice a quo che con sentenza n. 66 del 1999

questa Corte ha affermato - in contrasto con l'orientamento fino ad

allora consolidato della giurisprudenza di legittimità - che gli

artt. 10 e 11 della legge fallimentare, secondo i quali il fallimento

dell'imprenditore individuale può essere dichiarato solamente entro

l'anno dal decesso e dalla cessazione dell'attività di impresa,

esprimono un principio di carattere generale e vanno perciò

interpretati nel senso che anche il fallimento dei soci

illimitatamente responsabili defunti o cessati può essere

dichiarato, in conseguenza del fallimento della società, solamente

entro il termine di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale.

Il principio affermato nella sentenza non potrebbe tuttavia - ad

avviso del rimettente - essere direttamente applicato in via

interpretativa a fattispecie diverse da quelle specificamente prese

in esame nella sentenza stessa.

Residuerebbe pertanto una ingiustificata disparità di

trattamento tra l'imprenditore individuale o il socio illimitatamente

responsabile cessato o defunto, la cui dichiarazione di fallimento

può avvenire solamente entro il termine previsto dagli artt. 10 e 11

della legge fallimentare, ed il socio di società trasformata che,

pur avendo perduto la responsabilità illimitata per effetto della

trasformazione della società, resta tuttavia soggetto al fallimento

senza alcun limite di tempo.

1.1.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e

infondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura la questione sollevata dal Tribunale di

Palermo sarebbe infatti identica a quelle già dichiarate

manifestamente infondate da questa Corte con l'ordinanza n. 919 del

1988 e con la sentenza n. 66 del 1999.

2. Il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 13 maggio

1999, ha sollevato, senza esplicito riferimento ad alcun parametro,

questione di legittimità costituzionale della stessa norma "nella

parte in cui non contiene la precisazione di un termine ragionevole

entro il quale può essere dichiarato il fallimento dei soci

illimitatamente responsabili dopo che essi hanno perso tale qualità

a seguito della trasformazione del tipo sociale".

Illustrata la rilevanza della questione - avendo il giudizio a

quo ad oggetto, anche in tal caso, l'opposizione al fallimento

pronunciato nei confronti di soci già illimitatamente responsabili

dopo il decorso dell'anno dalla iscrizione della trasformazione del

tipo sociale nel registro delle imprese e dalla dichiarazione di

fallimento della società - il rimettente muove a sua volta dalla

sentenza n. 66 del 1999 ed osserva che le indubbie differenze

esistenti tra l'ipotesi del recesso del socio e quella della

trasformazione della società non sembrano tali da giustificare una

disparità di trattamento nei due casi quanto alla soggezione al

fallimento dei soci.

Rileva, tuttavia, che il diritto vivente esclude che l'art. 10

della legge fallimentare possa essere applicato anche

all'imprenditore collettivo e tale orientamento giurisprudenziale

sarebbe stato perentoriamente avallato dalla Corte costituzionale con

l'ordinanza n. 180 del 1998, escludendo profili di

incostituzionalità nella disparità di trattamento che si viene in

tal modo a creare tra imprenditore individuale e imprenditore

collettivo.

Se dunque l'art. 10 della legge fallimentare non si applica alle

società, dovrebbe conseguentemente escludersi - ad avviso del

rimettente - che esso possa essere assunto a principio generale

riguardo ai soci, il cui fallimento discende dal fallimento della

società. Tanto più che l'art. 147, secondo comma, della legge

fallimentare prevede espressamente l'ipotesi che la posizione di

socio illimitatamente responsabile emerga dopo la dichiarazione di

fallimento della società, senza porre alcun limite di tempo al

sopravvenire della pronuncia estensiva.

La mancata previsione di un ragionevole limite temporale per

l'estensione del fallimento al socio, con riferimento sia al momento

della perdita della responsabilità illimitata sia al momento della

dichiarazione di fallimento della società, suscita tuttavia, secondo

il rimettente, dubbi di costituzionalità, in quanto lascia

indefinitamente aperta l'assoggettabilità del socio alla procedura

concorsuale, dando luogo ad una sperequazione inaccettabile rispetto

alla posizione dell'imprenditore individuale e ledendo l'interesse

generale alla certezza delle situazioni giuridiche.

La soluzione interpretativa non sarebbe d'altro canto

praticabile, sia per le già evidenziate perplessità riguardo alla

generalizzata applicazione dell'art. 10 al fallimento dei soci, sia e

soprattutto perché il termine di un anno, previsto dalla norma

citata, risulterebbe - ad avviso dello stesso rimettente -

irragionevolmente breve se applicato al meccanismo estensivo del

fallimento ai soci che hanno perso la responsabilità illimitata in

epoca anteriore alla dichiarazione del fallimento sociale e

determinerebbe, nel sistema, disarmonie non tollerabili alla luce

degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

2.1. È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, mediante atto di contenuto analogo al precedente.

2.2. Si sono costituiti in giudizio Sante, Sebastiano e Pietro

Dalle Carbonare, attori nel giudizio a quo concludendo per la

declaratoria di infondatezza della questione, in quanto - ad avviso

delle predette parti private - dovrebbe nella specie farsi diretta

applicazione dei principi enunciati nella sentenza n. 66 del 1999.

2.3. Si sono costituiti altresì in giudizio i fallimenti

Trevitex S.p.A. in liquidazione, Dalle Carbonare Sante, Dalle

Carbonare Pietro Aldo e Dalle Carbonare Sebastiano, convenuti nel

giudizio di opposizione al fallimento.

Ad avviso delle predette parti private tra le vicende della morte

o della perdita della qualità di socio, da un lato, e quella della

trasformazione della società, dall'altro, sussistono, diversamente

da quanto il Tribunale rimettente assume, differenze tali da

giustificare la diversità di disciplina quanto all'assoggettabilità

al fallimento. Nel primo caso, infatti, si tratta di eventi che

attengono alla sfera personale del socio e determinano il venir meno

della stessa appartenenza alla compagine sociale; nel secondo caso

l'evento incide sulla vita della società e produce, quale

conseguenza, la mera modifica dello statuto del partecipante, il

quale mantiene, comunque, la qualità di socio.

Le esigenze di equità che sembrano essere, tra le altre, alla

base della sentenza n. 66 del 1999 non ricorrerebbero, poi, nella

fattispecie della trasformazione sociale, in quanto la permanenza dei

soci, già illimitatamente responsabili, nella compagine sociale pur

diversamente strutturata varrebbe ad escludere il rischio che

l'assoggettamento alla procedura colpisca, come avviene nel caso di

fallimento dell'ex socio, un soggetto ormai estraneo da anni alla

vita della società.

Nemmeno ricorrerebbero, nella ipotesi di trasformazione, le

esigenze di certezza dei rapporti giuridici alle quali pure fa

riferimento la sentenza in questione, proprio in quanto farebbe

difetto, in questo caso, un evento che tronchi la relazione tra il

socio e la società, rendendo opportuna la fissazione di un termine

oltre il quale non sia più possibile provocare il fallimento dell'ex

socio illimitatamente responsabile.

Ulteriore significativa diversità tra le due ipotesi sarebbe poi

rappresentata dal fatto che, nel caso di trasformazione della

società, il persistere della responsabilità illimitata dei soci non

è automatico - come nel caso di cessazione del rapporto sociale - ma

subordinato, ai sensi dell'art. 2499 cod. civ., alla mancata

liberazione da parte dei creditori, alla quale dovrebbe dunque

attribuirsi il valore di una manifestazione di volontà diretta a

tener ferma la fallibilità dei soci senza limiti temporali.

Le parti private osservano quindi che la giurisprudenza di

legittimità è consolidata nel senso di ritenere l'art. 10 della

legge fallimentare inapplicabile all'ipotesi di fallimento dei soci

già illimitatamente responsabili di una società di persone

trasformata in società di capitali e che la tesi favorevole

all'estensione è assai contrastata in dottrina.

Rilevano inoltre che con l'ordinanza n. 180 del 1998 la stessa

Corte costituzionale ha escluso l'illegittimità dell'art. 10 della

legge fallimentare nella parte in cui, secondo l'interpretazione

prevalente, esige la liquidazione di ogni rapporto passivo per

affermare la cessazione dell'impresa collettiva ed esentarla dal

fallimento. Tale pronuncia, ad avviso delle medesime parti private,

non si pone in contrasto con la successiva sentenza n. 66 del 1999

proprio per la netta distinzione che deve operarsi tra l'ipotesi di

cessazione del rapporto sociale relativamente al socio

illimitatamente responsabile di società di persone, avente in quanto

tale la veste di coimprenditore, e l'ipotesi di cessazione

dell'imprenditore collettivo.

Concludono quindi le parti private, in via principale, per una

declaratoria di infondatezza della questione che escluda altresì

l'applicabilità al caso di specie del principio affermato nella

sentenza n. 66 del 1999; in via subordinata, chiedono che la Corte,

con sentenza interpretativa, accerti che il termine di

assoggettamento a fallimento per ripercussione non possa incominciare

a decorrere prima della dichiarazione di fallimento principale e

comunque venga interrotto dal deposito della domanda di estensione

del fallimento al socio già illimitatamente responsabile.

3. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 5 ottobre

1999, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale degli artt. 10 e 147, primo e secondo

comma, della legge fallimentare, "in quanto tali norme impongono il

fallimento delle società di persone e dei loro soci illimitatamente

responsabili senza limiti di tempo, anche dopo la cancellazione dal

registro delle imprese - a fronte del termine di preclusione annuale

viceversa previsto per l'imprenditore individuale che abbia cessato

la propria attività d'impresa".

Premessa la rilevanza della questione - avendo il giudizio a quo

ad oggetto l'opposizione al fallimento dichiarato, nei confronti di

soci illimitatamente responsabili di società di persone, oltre un

anno dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese

- il giudice rimettente osserva che, secondo la giurisprudenza ormai

unanime, né la cessazione dell'esercizio dell'impresa da parte della

società né la cancellazione della società stessa dal registro

delle imprese assumono rilevanza al fine della decorrenza del termine

di cui all'art. 10 della legge fallimentare, essendo a tal fine

necessaria la conclusione effettiva della fase liquidatoria,

ravvisabile soltanto nell'esaurimento di tutti i rapporti pendenti.

Nella recente sentenza n. 66 del 1999 la Corte costituzionale ha

peraltro affermato, con riguardo ai soci cessati o defunti, che

l'ammissibilità del loro fallimento "dev'essere tuttavia

circoscritta entro un rigoroso limite temporale, proprio al fine di

non pregiudicare ... l'interesse generale alla certezza delle

situazioni giuridiche" e che tale limite, non risultando fissato

dall'art. 147, "va rinvenuto all'interno del sistema della stessa

legge fallimentare e precisamente nella norma dettata dagli artt. 10

e 11, che in considerazione della sua ratio assume una portata

generale".

Siffatta portata generale dell'art. 10 della legge fallimentare

sarebbe tuttavia vanificata - secondo il Tribunale rimettente - dalla

già ricordata interpretazione giurisprudenziale della norma, secondo

la quale l'imprenditore collettivo si estinguerebbe soltanto con il

pagamento dell'ultimo debito sociale, allorché ovviamente non può

esservi più alcuna insolvenza. Con la conseguenza di determinare una

illegittima disparità di trattamento tra due categorie di soggetti,

i soci di società di persone già cancellate e gli imprenditori

individuali non più operanti, che viceversa l'ordinamento mostra di

considerare in modo unitario.

L'assoluta prevalenza dell'orientamento giurisprudenziale

sottoposto a critica non consentirebbe tuttavia - ad avviso ancora

del rimettente - una mera interpretazione adeguatrice della norma da

parte dello stesso giudicante ed imporrebbe quindi l'intervento del

giudice delle leggi.

3.1. È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, mediante atto di contenuto analogo ai precedenti. Considerato in diritto 1. Il Tribunale di Palermo solleva, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 147, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

della amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), in relazione all'art. 10 dello stesso regio decreto,

nella parte in cui detta norma - per diritto vivente - prevede, in

caso di fallimento di società, anche il fallimento dei soci

illimitatamente responsabili pure se abbiano perso tale qualità, per

trasformazione del tipo sociale, da oltre un anno.

Il Tribunale di Milano solleva invece questione di legittimità

costituzionale della stessa norma, sempre con riferimento al

parametro di cui all'art. 3 Cost., non esplicitamente evocato ma

desumibile chiaramente dalla motivazione dell'ordinanza, nella parte

in cui non contiene la fissazione di un termine ragionevole - che si

assume comunque dover essere diverso dal termine annuale previsto

dall'art. 10 dello stesso regio decreto - entro il quale possa essere

dichiarato il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, dopo

che essi abbiano perso tale qualità a seguito di trasformazione

societaria.

Il Tribunale di Bologna, infine, solleva, in riferimento ancora

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 10 e 147, primo e secondo comma, della

legge fallimentare in quanto tali norme impongono - sempre secondo il

diritto vivente - la declaratoria di fallimento delle società e dei

loro soci illimitatamente responsabili senza limiti di tempo, anche

dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, a

fronte del termine di preclusione annuale fissato dall'art. 10 per

l'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività di impresa.

I tre giudizi, comportando la risoluzione di questioni

sostanzialmente identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica

sentenza.

2. Le ordinanze di rimessione muovono tutte dalla pronuncia con

cui questa Corte, nel dichiarare non fondata una analoga questione di

legittimità costituzionale dell'art. 147 della legge fallimentare,

ha affermato che "la disposizione denunciata va interpretata nel

senso che, a seguito del fallimento della società commerciale di

persone, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili defunti

o rispetto ai quali sia comunque venuta meno l'appartenenza alla

compagine sociale può essere dichiarato solo entro il termine,

fissato dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare, di un anno

dallo scioglimento del rapporto sociale" (sentenza n. 66 del 1999).

I rimettenti escludono, per motivi diversi, che l'interpretazione

adeguatrice sopra riferita sia direttamente applicabile alle diverse

fattispecie sottoposte al loro giudizio. Rilevano peraltro - sotto

profili non del tutto coincidenti - come la previsione di un termine

per la declaratoria di fallimento dell'imprenditore individuale e

dell'ex socio (secondo l'interpretazione contenuta nella sentenza

n. 66 del 1999) e la mancanza invece di qualsiasi termine per la

declaratoria di fallimento delle società commerciali e dei soci

illimitatamente responsabili, pur dopo la perdita della

responsabilità illimitata di questi ultimi a seguito della

trasformazione del tipo sociale, comporti una irragionevole

disparità di trattamento fra situazioni omogenee, così risultando

lesiva dell'art. 3 Cost.

3. Nella sentenza n. 66 del 1999 questa Corte ha osservato che,

così come l'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore cessato

o defunto postula, in applicazione del generale principio di certezza

delle situazioni giuridiche, la fissazione di un limite temporale

entro cui debba seguire la dichiarazione di fallimento - limite

fissato negli artt. 10 e 11 della legge fallimentare in un anno dalla

cessazione dell'impresa (o dalla morte dell'imprenditore) -,

analogamente ed a maggior ragione deve essere circoscritta entro un

prestabilito limite temporale l'ammissibilità del fallimento dell'ex

socio, la cui sottoposizione alla procedura fallimentare prescinde

del tutto dalla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5

della legge fallimentare, che vanno accertati solo nei confronti

della società.

In coerenza all'affermazione, costante nella giurisprudenza di

questa Corte, secondo cui le leggi "in linea di principio non si

dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne

interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne)

ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali"

(così, ex plurimis sentenze n. 200 del 1999 e n. 65 del 1999) si è

individuato, in via interpretativa, il limite temporale

all'ammissibilità del fallimento dell'ex socio all'interno della

stessa legge fallimentare, e precisamente nella norma dettata dagli

artt. 10 ed 11, attribuendo quindi ad essa, in considerazione della

sua ratio una portata generale e non limitata al solo imprenditore

individuale.

La giurisprudenza dei giudici ordinari, successiva alla citata

sentenza di questa Corte, ha tuttavia mostrato un'evidente

contrarietà ad abbandonare l'interpretazione restrittiva da lungo

tempo consolidata in sede di legittimità. Gli stessi rimettenti -

come si è detto - muovono dal presupposto che l'art. 10 della legge

fallimentare non sia suscettibile di diretta applicazione al di fuori

della fattispecie espressamente esaminata nella sentenza n. 66, con

ciò stesso implicitamente negando il carattere generale della norma,

affermato invece nella predetta sentenza.

Da qui l'opportunità - onde evitare il perpetuarsi di una grave

incertezza interpretativa - che l'esame delle sollevate questioni di

legittimità costituzionale, per molti versi connesse a quelle

affrontate nella richiamata sentenza n. 66 del 1999, venga questa

volta condotto sulla base della diversa interpretazione della

denunciata normativa, consolidatasi nella giurisprudenza di

legittimità ed assunta dai rimettenti quale diritto vivente.

4. Alla luce di tale premessa, è da ritenersi innanzitutto

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10

della legge fallimentare, sollevata dal Tribunale di Bologna.

Il termine annuale, previsto da tale norma, oltre il quale non

può darsi declaratoria di fallimento, nel caso di impresa collettiva

decorre - appunto secondo il diritto vivente - non già dalla

cessazione dell'attività o dallo scioglimento della società

medesima, bensì dal compimento della fase liquidatoria, che non

coincide con la chiusura formale della liquidazione ma con la

liquidazione effettiva dei rapporti facenti capo alla società,

sicché questa si considera esistente, e dunque assoggettabile a

fallimento, finché rimangono rapporti, attivi o passivi, da

definire.

È evidente peraltro che la norma stessa, così interpretata,

risulta sostanzialmente inapplicabile, atteso che il termine di un

anno entro il quale può essere dichiarato il fallimento della

società, nonché il fallimento in estensione dei suoi soci

illimitatamente responsabili, inizia a decorrere solamente dal

momento in cui, essendo stato definito ogni rapporto passivo che fa

capo alla società stessa, non può nemmeno ipotizzarsi l'esistenza

dello stato di insolvenza, costituente il presupposto della

dichiarazione di fallimento.

Va chiarito, a tale proposito, che rientra sicuramente nella

discrezionalità del legislatore individuare diversamente, per

l'impresa individuale e per quella collettiva, il dies a quo del

termine entro il quale il fallimento dev'essere dichiarato dopo la

cessazione dell'impresa, così come prevedere, eventualmente, in

riferimento alle due fattispecie, termini diversi. La

discrezionalità del legislatore incontra peraltro un limite nel

principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., il quale postula

che la norma con la quale viene fissato un termine non sia congegnata

in modo tale da vanificare completamente la ratio che presiede alla

fissazione di quel termine, rendendolo così del tutto inutile.

Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 10 della legge fallimentare - risultando assorbita in tale

pronuncia la censura relativa all'art. 147 - nella parte in cui

prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'impresa,

entro il quale può intervenire la dichiarazione di fallimento,

decorra, per l'impresa collettiva, dalla liquidazione effettiva dei

rapporti facenti capo alla società, invece che dalla cancellazione

della società stessa dal registro delle imprese.

5. - Parimenti fondate, nei limiti di seguito precisati, sono le

questioni sollevate dai Tribunali di Palermo e Milano.

Questa Corte, come si è detto, ha affermato nella sentenza n. 66

del 1999 che il generale principio di certezza delle situazioni

giuridiche - in considerazione delle conseguenze che dalla

declaratoria di fallimento discendono, non solo per chi ne è colpito

ma anche per i terzi che con lui siano entrati in rapporto - impone

che l'ammissibilità del fallimento dell'ex socio sia ristretta entro

un congruo limite temporale, così come previsto, in ragione di una

identica esigenza, dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare per

il fallimento dell'imprenditore deceduto o che abbia cessato

l'attività di impresa.

Tale affermazione va ora ulteriormente precisata - con riguardo

all'ipotesi, cui le questioni si riferiscono, di fallimento del socio

che abbia perso la responsabilità illimitata a seguito di

trasformazione del tipo sociale - nel senso che deve ritenersi la

necessità di un limite temporale alla assoggettabilità al

fallimento del socio di società commerciale, allo stesso modo e per

le medesime ragioni già illustrate nella sentenza n. 66 del 1999, in

tutti i casi di perdita, per qualsiasi causa, della responsabilità

illimitata.

Poiché, secondo l'interpretazione prospettata dai rimettenti, la

norma di cui agli artt. 10 e 11 della legge fallimentare non può

intendersi riferita - come si è visto - anche al fallimento in

estensione del socio, ne consegue l'illegittimità costituzionale

dell'art. 147, primo comma, della legge fallimentare, nella parte in

cui prevede che il fallimento della società produce il fallimento

dei soci illimitatamente responsabili, pur dopo che sia decorso un

anno dal momento in cui costoro abbiano perso per qualsiasi causa la

responsabilità illimitata.

Va precisato, ancora una volta, che ben potrebbe il legislatore -

nel bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e

di certezza delle situazioni giuridiche - fissare, per la

assoggettabilità al fallimento dei soci illimitatamente

responsabili, un termine diverso da quello annuale previsto dagli

artt. 10 e 11 della legge fallimentare. Laddove evidente appare che,

da parte di questa Corte, il rilevato vizio di illegittimità

costituzionale non possa essere sanato in altro modo che uniformando,

sul punto, la disciplina del fallimento del socio illimitatamente

responsabile a quella dettata per l'imprenditore individuale o

collettivo dai menzionati artt. 10 e 11 della legge fallimentare.

6.- Restano assorbite, in quanto prive di autonoma rilevanza nei

giudizi a quibus le censure relative all'art. 147, secondo comma,

della legge fallimentare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte

in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione

dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di

fallimento della società decorra dalla cancellazione della società

stessa dal registro delle imprese;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, primo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte

in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità

illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il

decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per

qualsiasi causa, la responsabilità illimitata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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