Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1999 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 147, primo e

secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina

del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promossi con

ordinanze emesse: 1) il 15 ottobre 1997 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile Gentile Orazio contro Fallimento Mauro Tomassini

Motors s.a.s. ed altri, iscritta al n. 306 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18,

prima serie speciale, dell'anno 1998; 2) il 18 giugno 1998 dal

Tribunale di Roma nel procedimento civile Merlini Miria ed altra

contro Masi Giuseppe ed altri, iscritta al n. 755 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione ad una dichiarazione

di fallimento il Tribunale di Roma, con ordinanza del 15 ottobre

1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art.

147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina

del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione

all'art. 11, primo comma, dello stesso regio decreto "nella parte in

cui prevede che la sentenza che dichiara il fallimento della società

con soci a responsabilità illimitata produce il fallimento anche del

socio (illimitatamente responsabile) defunto, pur dopo che sia

decorso un anno dalla morte".

1.1. - Premessa la rilevanza della questione - in quanto

l'opposizione, avente ad oggetto la declaratoria di fallimento di un

socio accomandatario di società in accomandita semplice, intervenuta

oltre un anno dalla morte di costui, si fonda proprio sulla asserita

non assoggettabilità al fallimento del socio illimitatamente

responsabile deceduto da oltre un anno, ai sensi degli artt. 10 e 11

della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) - il rimettente

rileva innanzitutto che, per consolidata giurisprudenza, il

fallimento del socio illimitatamente responsabile discende

automaticamente dal fallimento della società e prescinde da

qualsiasi accertamento, nei suoi confronti, dei presupposti previsti

dagli artt. 1 e 5 della legge fallimentare. La ratio del fallimento

del socio illimitatamente responsabile di una società di persone si

rinverrebbe dunque non già in una sua ipotetica qualità di

imprenditore (o coimprenditore) commerciale, ma solo nell'esigenza di

realizzare la garanzia costituita dal patrimonio del socio con le

modalità (quelle, appunto, della procedura fallimentare) ritenute

dal legislatore più idonee a tutelare la massa creditoria.

1.2. - Osserva ancora il giudice a quo che la prevalente

giurisprudenza esclude l'applicabilità, alla fattispecie

disciplinata dall'art. 147 della legge fallimentare, del termine di

un anno previsto dagli artt. 10 e 11 della medesima legge riguardo al

fallimento dell'imprenditore individuale defunto o che comunque abbia

cessato l'attività di impresa. Con la conseguenza che il socio

illimitatamente responsabile sarebbe assoggettato senza alcun limite

di tempo al fallimento, pur dopo la morte o la perdita, per qualsiasi

causa, della qualità di socio, all'unica condizione che l'insolvenza

della società si riferisca ad obbligazioni contratte prima dello

scioglimento, nei suoi confronti, del rapporto sociale.

1.3. - La norma, così interpretata, determinerebbe, ad avviso del

rimettente, una disparità di trattamento tra l'imprenditore

individuale cessato o defunto ed il socio illimitatamente

responsabile di una società di persone cessato o defunto, in quanto,

mentre il primo potrebbe essere dichiarato fallito solamente entro

l'anno dalla cessazione dell'attività di impresa, il secondo

resterebbe soggetto al fallimento senza alcun limite temporale.

Siffatta disparità di trattamento contrasterebbe, secondo il

giudice a quo con il principio di eguaglianza in quanto le due

situazioni, poste a confronto, presenterebbero quali essenziali

tratti comuni: l'esercizio di impresa commerciale, in forma

individuale o collettiva; la responsabilità illimitata per le

obbligazioni conseguenti; la cessazione dell'esercizio o della

partecipazione all'esercizio dell'impresa; il permanere della

responsabilità illimitata per le obbligazioni inerenti all'impresa

commerciale.

Mentre non varrebbero a legittimare la denunciata diversità di

disciplina gli elementi di differenziazione delle due fattispecie e

precisamente: l'essere l'impresa esercitata in un caso in forma

individuale e nell'altro in forma collettiva; il non avere il socio

la qualità di imprenditore commerciale; il permanere dell'impresa,

dopo lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, a

fronte del venir meno dell'impresa dopo la cessazione dell'esercizio

da parte dell'imprenditore individuale o dopo la morte di questo.

1.4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e

infondatezza della questione.

Rileva la difesa erariale che identica questione è già stata

dichiarata da questa Corte manifestamente infondata, con ordinanza n.

919 del 1988, sul rilievo che la posizione del socio illimitatamente

responsabile non sarebbe comparabile, in tema di fallimento, a quella

dell'imprenditore individuale, in quanto il fallimento del socio è

pronunciato in via di estensione del fallimento della società,

mentre il fallimento dell'imprenditore individuale consegue ad una

autonoma dichiarazione.

2. - Con altra ordinanza, del 18 giugno 1998, di contenuto

sostanzialmente identico, lo stesso giudice ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, sempre in riferimento all'art. 3, primo

comma, della Costituzione, "dell'art. 147, commi 1 e 2, r.d. 16 marzo

1942, n. 267, in relazione all'art. 10 stesso r.d., nella parte in

cui prevedono che, in caso di fallimento della società con soci a

responsabilità illimitata, deve essere dichiarato, contestualmente o

successivamente, il fallimento anche del socio illimitatamente

responsabile, che abbia ceduto la sua quota, pur dopo che sia decorso

un anno dalla iscrizione della cessione nel registro delle imprese". Considerato in diritto

1. - I due giudizi, avendo ad oggetto questioni sostanzialmente

identiche, possono essere riuniti per essere definiti con unica

sentenza.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

3. - Il rimettente mostra di condividere - pur dubitando della sua

legittimità costituzionale - una interpretazione dell'art. 147 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), secondo cui i soci

illimitatamente responsabili delle società di persone resterebbero

soggetti al fallimento in via di estensione del fallimento della

società anche successivamente alla perdita per qualunque causa

(morte, recesso, esclusione, cessione della quota) della loro

qualità di soci. E ciò senza alcuna limitazione di ordine temporale

ed all'unica condizione che l'insolvenza della società riguardi

obbligazioni da questa contratte prima dello scioglimento del

rapporto sociale.

Sarebbe, pertanto, evidente la disparità di trattamento tra il

socio illimitatamente responsabile e l'imprenditore che, nel caso di

morte o di cessazione, per qualunque causa, dell'esercizio

dell'impresa può, invece, ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge

fallimentare, essere dichiarato fallito solo entro un anno dalla

cessazione dell'impresa. Disparità che, secondo quanto ritenuto dal

rimettente, risulterebbe priva di ragionevole giustificazione e,

pertanto, lesiva dell'art. 3 della Costituzione.

4. - La interpretazione sulla cui base il rimettente solleva la

questione di costituzionalità non è, tuttavia, la sola compatibile

con il testo e la ratio della disposizione denunciata alla quale,

come si vedrà, è possibile attribuire un significato coerente con

il rispetto dei precetti costituzionali e che, perciò stesso, non

solo può, ma deve essere preferito dall'interprete (v. sentenze nn.

307 del 1996, 296 del 1995 e 149 del 1994; ordinanza n. 188 del

1998).

5. - È noto che nel sistema della legge fallimentare la

dichiarazione di fallimento presuppone la qualità di imprenditore

commerciale.

La possibilità, prevista negli artt. 10 e 11 della legge

fallimentare, del fallimento dell'imprenditore commerciale defunto o

che per altra causa abbia cessato l'esercizio dell'impresa non

risulta, a ben vedere, inconciliabile con tale presupposto, ma ne

costituisce un necessario corollario essendo volta ad evitare, come

è stato rilevato, che quella tutela dei creditori che la procedura

fallimentare è diretta ad assicurare sia rimessa alla mercé della

volontà di chi vi è sottoposto o al caso.

L'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore cessato o

defunto postula, tuttavia, in applicazione del generale principio di

certezza delle situazioni giuridiche, la fissazione di un limite

temporale entro cui debba seguire la dichiarazione di fallimento.

Limite nella specie tanto più necessario considerando le conseguenze

che dalla declaratoria di fallimento discendono non solo per chi ne

è colpito, ma anche per i terzi che con lui siano entrati in

rapporto.

Si spiega allora come il legislatore, nei citati artt. 10 e 11

della legge fallimentare, operando un bilanciamento tra le opposte

esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni

giuridiche, abbia fissato in un anno dalla cessazione dell'impresa il

termine entro il quale può essere dichiarato il fallimento

dell'imprenditore cessato o defunto.

6. - L'art. 147 della legge fallimentare prevede in generale il

fallimento del socio illimitatamente responsabile della società

commerciale di persone in estensione del fallimento della società.

La giurisprudenza - come ricorda il rimettente - è infatti

univocamente orientata nel senso che la dichiarazione di fallimento

del singolo socio discende dal fallimento della società e prescinde

dalla sussistenza, in capo a costui, dei presupposti di cui agli

artt. 1 e 5 della stessa legge, che vanno accertati solo nei

confronti della società.

Ritiene altresì la prevalente giurisprudenza che il fallimento

della società comporti il fallimento anche degli ex soci, sempreché

l'insolvenza della società si riferisca ad obbligazioni da questa

contratte prima dello scioglimento del rapporto sociale.

Al riguardo, non sembra possa dubitarsi che l'affermata

assoggettabilità al fallimento dei soci cessati o defunti - a

prescindere dalle differenti opinioni dottrinali e giurisprudenziali

sul suo più preciso fondamento normativo - costituisca comunque

espressione di quella medesima esigenza di tutela dei creditori alla

quale rispondono le norme degli artt. 10 e 11 della legge

fallimentare riguardo all'imprenditore individuale.

L'ammissibilità del fallimento dell'ex socio deve essere,

tuttavia, circoscritta entro un rigoroso limite temporale proprio al

fine di non pregiudicare, come si è detto precedentemente,

l'interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche.

Tale limite, non risultando fissato dall'art. 147, deve essere

rinvenuto all'interno del sistema della stessa legge fallimentare e

precisamente nella norma dettata dagli artt. 10 e 11 che, in

considerazione della sua ratio assume una portata generale ed è, in

quanto tale, applicabile anche al fallimento degli ex soci.

Sicché, e conclusivamente, può affermarsi che la disposizione

denunciata va interpretata nel senso che, a seguito del fallimento

della società commerciale di persone, il fallimento dei soci

illimitatamente responsabili defunti o rispetto ai quali sia comunque

venuta meno l'appartenenza alla compagine sociale può essere

dichiarato solo entro il termine, fissato dagli artt. 10 e 11 della

legge fallimentare, di un anno dallo scioglimento del rapporto

sociale.

Così interpretata, la norma si sottrae alla censura di

incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

147, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma,

della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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