Codice antimafia

Art. 61 codice antimafia — Progetto e piano di pagamento dei crediti

((1. Dopo l'irrevocabilita' del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonche' l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore)) I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine:

  • 1)pagamento dei crediti prededucibili;
  • 2)pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;
  • 3)pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi e' stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia. Sono considerati debiti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42. ((4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori)) Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonche' sul valore dei beni o delle aziende confiscati. (( L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento. 7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione)) ((8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53)) I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.

Testo vigente dal 19 novembre 2017

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 12/2024

    Questione inammissibile
    8 febbraio 2024

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost., dal Giudice dell’esecuzione mobiliare del Tribunale di Palermo, sez. sesta civile, degli artt. 55 e 61 cod. antimafia, nella parte in cui, successivamente alla confisca definitiva, prevede che i creditori possano soddisfarsi nell’ambito del piano di pagamento predisposto dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L’evocato parametro dell’art. 102 Cost. non è pertinente rispetto alle censure sollevate, in quanto l’effettività della tutela giurisdizionale non viene posta in dubbio neppure dalla stessa ordinanza di rimessione. Con riguardo, poi, all’art. 24 Cost., la questione sollevata in ordine all’art. 61 cod. antimafia, che prevede un procedimento speciale di liquidazione a seguito della definitività della confisca di prevenzione, non è rilevante, in quanto la disposizione non è applicabile nel giudizio a quo ; in ordine all’art. 55 cod. antimafia, invece, l’ordinanza presenta una motivazione insufficiente e perplessa quanto alla non manifesta infondatezza. Il rimettente si limita a richiamare il principio secondo cui la garanzia della tutela giurisdizionale include anche l’esecuzione forzata; tuttavia, non considera che il procedimento di prevenzione di cui all’art. 55 cod. antimafia non presuppone l’insolvenza del prevenuto, bensì la sua pericolosità, sicché vi è la diversa esigenza di verificare se, per i crediti coinvolti nella procedura di prevenzione, sussistano le condizioni perché la confisca non li pregiudichi e, quindi, possano essere soddisfatti – attraendo, in caso, anche i crediti prededucibili. Così facendo, il rimettente non sviluppa la sua censura focalizzandola sul procedimento di espropriazione forzata in corso, che è quello oggetto della sua cognizione dell’azione di opposizione all’esecuzione, ma devia verso il procedimento di liquidazione nella confisca di prevenzione, il quale non è rilevante nel giudizio principale. ( Precedenti: S. 225/2023 - mass. 45883; S. 209/2023 - mass. 45849; S. 159/2023 - mass. 45663; S. 108/2023 - mass. 45533; S. 248/2022- mass. 45204; S. 140/2022- mass. 44837; S. 118/2022 - mass. 44817; S. 128/2021- mass. 43960; S. 123/2021- mass. 43987; S. 522/2002; S. 321/1998 - mass. 24090 ).

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 55 codice antimafia · Art. 61 codice antimafia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 19 novembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2011 al 19 novembre 2017. 69 parole tolte, 87 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Nei sessanta giorni successivi alla formazione dello stato passivo, ovvero nei dieci giorni successivi all'ultima vendita, l'amministratore giudiziario redige unaggiunto: 1. Dopo l'irrevocabilita' del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonche' l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditoretolto: . I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine:

… del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42. tolto: Il giudice delegato apporta al progetto le variazioni che ritiene necessarie od opportune e aggiunto: 4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito tolto: in cancelleria, disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditoritolto: . Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonche' sul valore dei beni o delle aziende confiscati. tolto: Decorso aggiunto: L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tolto: il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni tolto: pervenute, sentito l'amministratore giudiziario, il pubblico ministero e l'Agenzia, aggiunto: ove pervenute, determina il piano di pagamento. aggiunto: 7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione tolto: avverso il decreto dinanzi al tribunale della prevenzione. Si applica l'articolo 59, commi 6, 7, 8 e 9 aggiunto: dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione 8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, tolto: l'amministratore giudiziario aggiunto: l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53tolto: . I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art61 · fonte del testo

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