Art. 221 c.c.i.i. — Ordine di distribuzione delle somme

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

  • a)per il pagamento dei crediti prededucibili;
  • b)per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
  • c)per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
  • d)per il pagamento dei crediti postergati.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art221 · fonte del testo

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