Corte costituzionale

Ordinanza n. 32/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/01/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 111, n. 1 del

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) promosso con

ordinanza emessa il 16 dicembre 1993 dal Tribunale di Pescara nel

procedimento civile vertente tra S.r.l. ISAP SAPI e Fallimento S.p.a.

Ditta Sipe iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che - con ordinanza in data 16 dicembre 1994 emessa in un

giudizio di opposizione allo stato passivo, nel quale si

controverteva sulla prededucibilità di un credito per forniture

effettuato durante una procedura di amministrazione controllata di

impresa poi fallita - l'adito tribunale di Pescara ha sollevato, in

relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione

incidentale di legittimità dell'art. 111 n. 1 del r.d. 16 marzo 1942

n. 267 (legge fallimentare), nella parte appunto in cui, secondo la

prevalente esegesi giurisprudenziale, include tra i debiti di massa

("contratti per l'amministrazione del fallimento"), che debbono

soddisfarsi in prededuzione, anche le obbligazioni di gestione

insorte, come quelle in esame, nel corso di pregresse procedure di

A.C., cui sia conseguito il fallimento;

che, ad avviso del Collegio rimettente, la norma impugnata

comporta una ingiustificata disparità di trattamento "fra creditori

antecedenti all'amministrazione controllata e creditori sopravvenuti

nel corso di quest'ultima" (disparità ancor più accentuata quando

come nella specie, le obbligazioni contratte con i secondi si

rivelino meno utili, per il fallimento, di quelle assunte nei

confronti dei primi) ed, in particolare, "fra creditori prelatizi

antecedenti", non ammessi ex art. 189 L.F. a votare sulla proposta di

ammissione del debitore all'amministrazione controllata, "e creditori

sopravvenuti nel corso di questa";

che nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per

l'infondatezza dell'impugnativa;

Considerato che la dedotta disparità di trattamento (sul terreno

della tutela del diritto di credito) - in relazione alla quale

impropriamente si invoca (senza motivazione alcuna) il parametro

dell'art. 25, accanto a quelli (invece conferenti) di cui agli artt.

3 e 24 della Costituzione - manifestamente, comunque, non sussiste,

stante la sostanziale diversità di posizione delle due comparate

categorie di creditori, per le quali ricorrono differenti condizioni

di affidamento in ordine all'aspetto satisfattivo dell'obbligazione;

che, infatti, la prededucibilità dei crediti di gestione

maturati nel corso di pregressa procedura di a.c. (effettivamente

ammessa per consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'art.

111 n. 1 L.F. che costituisce diritto vivente) va all'evidenza a

riequilibrare la condizione di maggior rischio contrattuale in cui

tali crediti sono concessi e ad incentivarne così l'erogazione in

funzione del positivo esito della procedura, nell'interesse di tutti

i creditori;

che ciò appunto giustifica il pregiudizio che può derivarne ai

creditori "antecedenti", ancorché prelatizi: non rilevando, per

questi ultimi, che essi siano esclusi, ai sensi del citato art. 189,

dal voto sull'ammissione del debitore al beneficio dell'a.c., stante

la ragionevolezza di tale esclusione e l'esistenza di adeguati

alternativi rimedi, quali puntualmente già sottolineati nella

sentenza 28 dicembre 1970 n. 202;

che nessun peso può infine attribuirsi alle considerazioni del

Tribunale a quo sulla eventuale minore utilità, in concreto, dei

suddetti crediti di gestione, atteso che il correlativo regime

giuridico coerentemente prescinde da valutazioni contingenti (e successive al sorgere del rapporto obbligatorio) e correttamente è

invece rimesso dal legislatore ad un apprezzamento complessivo della

finalizzazione delle obbligazioni medesime;

che la questione sollevata è pertanto manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 111 n. 1 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge

fallimentare) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione, dal Tribunale di Pescara, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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