[1]Il decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito con il seguente: "Art. 1. - All'articolo 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, sono aggiunti i seguenti commi:

[2]"Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente puo' essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria e' in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che e' approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma". All'articolo 2: il comma 1 e' sostituito con il seguente: "1. Il criterio da utilizzare per la determinazione del prezzo di cessione di aziende o complessi aziendali, stabilito nel secondo comma dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, va inteso nel senso che, ai fini della valutazione della redditivita', deve tenersi conto del prevedibile risultato della gestione, anche negativo"; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente. "3. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e' sostituito dal seguente: "Le indennita' di anzianita' dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267°". All'articolo 3: il comma 3 e' soppresso; dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "7. Il termine di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e' prorogato al 31 dicembre 1984".

Testo vigente dal 9 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-06-08;212~artunico · fonte del testo

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