Art. 108 fallimento — Poteri del giudice delegato

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Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, puo' sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 108 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 13306/2026

    8 maggio 2026

    L'art. 108, comma 2, l.fall. prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo (disciplinata nella sezione II del capo VI della medesima normativa) secondo le alternative indicate nell'art. 107 l.fall., perché in essa il curatore esercita la sua funzione secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; al contrario, va escluso che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisce, ex art. 72, ult. comma, l.fall. quale semplice sostituto del fallito nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita.

    Art. 108 fallimento · Art. 72 fallimento · Art. 107 fallimento

    Rassegna di maggio 2026, p. 31 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1928/2026

    28 gennaio 2026

    L'art. 108 l.fall., come novellato dal d. lgs n. 5 del 2006 e dal d. lgs. n. 169 del 2007, ha procedimentalizzato il potere discrezionale di sospensione delle operazioni di vendita da parte del giudice, subordinandolo alla sussistenza di gravi motivi o di notevole difformità del prezzo offerto rispetto al valore del bene, sicché la predetta sospensione non può più disporsi d'ufficio, ma solo su previa istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati.

    Art. 108 fallimento

    Rassegna di gennaio 2026, p. 39 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1102/2026

    19 gennaio 2026

    In tema di ICI, per gli immobili compresi nel fallimento, il termine per il versamento dell'imposta, previsto dall'art. 10, comma 6, del d.lgs. n.504 del 1992, già prima della modifica operata dall'art. 1, comma 173, lett. c), della l. n. 296 del 2006, decorre dalla data in cui è prelevabile il prezzo versato dall'aggiudicatario, cioè dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, cui si ricollega l'effetto traslativo della proprietà, e il pagamento va effettuato, nel suo ammontare complessivo per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento fino al decreto di trasferimento, utilizzando le risorse della procedura, trattandosi di un debito in prededuzione, da pagare secondo le ordinarie regole dell'art. 111-bis l.fall.

    Art. 108 fallimento · Art. 586 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 112 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 950/2026

    16 gennaio 2026

    In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il potere del curatore di sospendere la vendita ex art. 107, comma 4, l.fall. può essere esercitato fino al momento del deposito in cancelleria della documentazione relativa agli esiti della procedura, come previsto dal quinto comma della stessa disposizione, con la conseguenza che successivamente a tale momento l'unico soggetto legittimato a disporre la sospensione della vendita è il giudice delegato, ai sensi dell'art. 108 l.fall.

    Art. 108 fallimento · Art. 107 fallimento

    Rassegna di gennaio 2026, p. 25 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 109 parole tolte, 113 parole aggiunte.

tolto: La vendita degli immobili deve farsi con incanto.Il giudice delegato tolto: tuttavia, su proposta del curatore, sentito ilaggiunto: , su istanza del fallito, del comitato dei creditori tolto: e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo, aventi un diritto di prelazione sugli immobili, puo' ordinare la vendita senza incanto, ove la ritenga piu' vantaggiosa. Le vendite sono disposte con ordinanza dal giudice delegato aggiunto: o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, puo' sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza tolto: del curatore, ed hanno luogo innanzi al giudice medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 578 del codice di procedura civile. Il giudice che procede puo' sospendere la vendita, quando ritiene che aggiunto: presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto tolto: sia aggiunto: risulti notevolmente inferiore a quello giustotolto: . Un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita e' notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile, nonche' ai creditori ipotecari iscrittiaggiunto: , tenuto conto delle condizioni di mercato. Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art108 · fonte del testo

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