[1]1. Alla luce dell'evoluzione delle conoscenze, dovranno essere presi i provvedimenti piu' appropriati per assicurare una protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, per cio' che riguarda la loro salute e la loro sicurezza.

[2]2. A tal fine saranno adottate le regole e i provvedimenti ritenuti necessari e sara' data la maggiore pubblicita' e tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento di tale protezione efficace.

[3]3. Perche' questa sia assicurata:

  • a)i provvedimenti per la protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, adottati da uno Stato membro dopo la ratifica della convenzione, dovranno essere conformi alle disposizioni della convenzione;
  • b)lo Stato suddetto dovra' modificare al piu' presto possibile i provvedimenti gia' adottati prima della ratifica della convenzione per uniformarli a questa, e dovra' incoraggiare analoga modifica di ogni altro provvedimento esistente prima della ratifica;
  • c)lo Stato in questione dovra' poi comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, in occasione della ratifica della convenzione, una dichiarazione che indichi in quale maniera e a quali categorie di lavoratori si applicano le disposizioni della convenzione; nei suoi rapporti sull'applicazione della convenzione dovra' inoltre dare notizia su ogni progresso realizzato nella materia;
  • d)allo scadere di un periodo di tre anni, dopo l'entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza un rapporto speciale sull'applicazione del comma b) del presente paragrafo e sulle proposte che esso riterra' opportune in vista dei provvedimenti da adottare al riguardo.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-115-art3 · fonte del testo

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