Art. 15 (Convenzione 115)
Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione s'impegna ad assumere a proprio carico adeguati servizi di ispezione per il controllo dell'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione, o a verificare che venga assicurata una adeguata ispezione.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
