[1]1. Le dosi massime consentite di radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti esterne o interne all'organismo, cosi' come le concentrazioni massime consentite di sostanze radioattive introdotte nell'organismo, saranno stabilite per le differenti categorie di lavoratori conformemente alla parte I della presente convenzione.

[2]2. Tali dosi e concentrazioni massime consentite dovranno essere costantemente rivedute alla luce delle nuove conoscenze.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-115-art6 · fonte del testo

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