Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 febbraio 1994, n. 112, 26 aprile 1994, n. 247, 24 giugno 1994, n. 405, 8 agosto 1994, n. 494, 7 ottobre 1994, n. 572, 9 dicembre 1994, n. 674, 8 febbraio 1995, n. 31, 7 aprile 1995, n. 105, 14 giugno 1995, n. 232, 4 agosto 1995, n. 326, 2 ottobre 1995, n. 416, 4 dicembre 1995, n. 515, 1 febbraio 1996, n. 39, 2 aprile 1996, n. 180, 3 giugno 1996, n. 300 e 2 agosto 1996, n. 404. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, 19 aprile 1993, n. 110, 18 giugno 1993, n. 196, 12 agosto 1993, n. 308, 19 ottobre 1993, n. 416, 16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n. 106, 14 aprile 1994, n. 236, e 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 febbraio 1996, n. 40, 2 aprile 1996, n. 181, 3 giugno 1996, n. 301, e 2 agosto 1996, n. 405, e del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, 28 agosto 1995, n. 363, 30 ottobre 1995, n. 449, 29 dicembre 1995, n. 554, 26 febbraio 1996, n. 84, 26 aprile 1996, n. 219, e 29 giugno 1996, n. 339. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996, n. 166, 27 maggio 1996, n. 295, e 26 luglio 1996, n. 396, nonche' dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 500, 19 gennaio 1996, n. 28, e 19 marzo 1996, n. 135, recanti proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1998, n. 448

1

La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 73, comma 4) che "L'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, va interpretato nel senso che fra gli effetti dallo stesso fatti salvi rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati nel predetto comma, ancorche' notificati, che si estende fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

Testo vigente dal 1 gennaio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 419/2000

    Questione infondata
    13 ottobre 2000

    Riuniti i giudizi: a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dell…

    Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 77 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 307/1999

    Altra decisione
    14 luglio 1999

    Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento. Invero, successivamente alla proposizione dell'odierno incidente di costituzionalità, è intervenuta la legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui art. 73, comma 4, ha precisato la portata applicativa della censurata clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali, emessi in materia, non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati dal predetto comma, ancorché notificati, che si estende fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

    Art. 101 cost. · Art. 102 cost. · Art. 104 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (30)

Se ne mostrano 11 su 30, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1996 al 1 gennaio 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1998, n. 448

    La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 73, comma 4) che "L'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, va interpretato nel senso che fra gli effetti dallo stesso fatti salvi rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati nel predetto comma, ancorche' notificati, che si estende fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1996-11-28;608~art1 · fonte del testo

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