Corte costituzionale

Ordinanza n. 307/1999

Altra decisione · depositata il 14/07/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6,

della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni

urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a

sostegno del reddito e nel settore previdenziale), promosso con

ordinanza emessa il 4 febbraio 1998 dal TAR per il Piemonte sul

ricorso proposto da Giglio Nicolina contro l'INPS, iscritta al n. 426

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che - nel corso di un giudizio amministrativo promosso da

una pensionata, la quale, assumendo l'avvenuto passaggio in giudicato

(in data 14 aprile 1996) della sentenza con cui il giudice ordinario

le aveva riconosciuto la riliquidazione della pensione di

reversibilità in applicazione della sentenza n. 240 del 1994 della

Corte costituzionale, chiedeva l'ottemperanza a tale decisione da

parte dell'INPS - il TAR per il Piemonte, con ordinanza emessa il 4

febbraio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1 ottobre 1996,

n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente

utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore

previdenziale), secondo cui restano validi gli atti ed i

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i

rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996,

n. 166, 27 maggio 1996, n. 295, 26 luglio 1996, n. 396 e 24

settembre 1996, n. 499, i quali tra l'altro sancivano l'estinzione

dei giudizi pendenti in materia e l'inefficacia dei provvedimenti

giudiziali non ancora passati in giudicato;

che, ad avviso del rimettente, tale sanatoria - operante con

effetto ex tunc, nel contesto di una disciplina diretta a risolvere

il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in

applicazione della citata sentenza n. 240 del 1994 della Corte

costituzionale, oltre che della sentenza n. 495 del 1993 (disciplina

in séguito riprodotta dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, marginalmente modificato dall'art. 3-bis

del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79) - ha determinato, per l'arco

temporale corrispondente, una ricostruzione dell'assetto giuridico

portato dalla normativa dei decreti decaduti, la quale peraltro aveva

già precluso, nella sua vigenza, la formazione del giudicato con

riguardo alla fattispecie de qua;

che tuttavia, secondo il rimettente, la norma censurata, nel

disciplinare ora per allora le situazioni regolate dalla decretazione

d'urgenza, si pone in contrasto: a) con gli artt. 101, 102 e 104

Cost., per violazione del canone dell'intangibilità del giudicato e

del principio di separazione tra le funzioni dello Stato, che

preclude al legislatore di invadere la sfera di attribuzioni

dell'autorità giurisdizionale, privandola della potestas judicandi;

b) con gli artt. 24, primo e secondo comma, e 25, primo comma, Cost.,

per il conseguente venir meno degli effetti della tutela

giurisdizionale, con sottrazione al giudice naturale del potere di

affermazione del diritto già accertato in maniera definitiva; e ciò

tanto più in quanto il legislatore è intervenuto successivamente

all'esercizio dell'azione, con disposizioni intese a vanificare la

tutela giurisdizionale, senza peraltro accompagnare tali misure con

una satisfattiva disciplina delle posizioni degli interessati, posto

che viene consentito all'ente tenuto al rimborso di estinguere il

proprio debito in sei annualità con esclusione degli interessi

legali e della rivalutazione monetaria;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza

della sollevata questione; e che si è altresì costituito l'INPS,

concludendo per l'infondatezza della questione stessa.

Considerato che, successivamente alla proposizione dell'odierno

incidente di costituzionalità, è intervenuta la legge 23 dicembre

1998, n. 448, il cui art. 73, comma 4, ha precisato la portata

applicativa della censurata clausola di salvezza contenuta nell'art.

1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel

senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa

l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali, emessi in materia, non

ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge

richiamati dal predetto comma, ancorché notificati, che si estende

fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

che, così disponendo, il legislatore ha inciso sulla normativa

denunciata, e dunque il giudice rimettente deve procedere ad una

nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale per il Piemonte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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