Corte costituzionale

Ordinanza n. 293/1999

Altra decisione · depositata il 09/07/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181,

182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze

emesse il 27 maggio, il 17 aprile, il 6 giugno, il 27 maggio, il 4

luglio (n. 2 ordinanze), il 9 maggio, il 22 aprile, il 19 giugno (n.

2 ordinanze), il 29 maggio, il 6, il 20 e il 19 giugno 1997 dal

pretore di Nocera Inferiore, rispettivamente iscritte ai nn. 546,

547, 554, 572, 724, 799 809, 854, 855, 856, 858, 862, 873, 890 del

registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 37, 38, 43, 47, 48, 50, 52 e 53, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di tre giudizi - instaurati per ottenere la

ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alla

sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale -, il pretore di

Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto

emesse il 22 aprile (r.o. n. 854 del 1997) ed il 19 giugno 1997 (r.o.

nn. 855 e 856 del 1997), ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23

dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica);

che, secondo il rimettente, la censurata disciplina -

sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di

disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme

maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza

della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e della sentenza n. 240

del 1994 - viola: a) gli artt. 3, 102, 103 e 104 della Costituzione,

là dove, al comma 181, prevede il pagamento delle somme dovute

mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; b)

l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, sempre al comma 181

- prevede che tale pagamento avvenga sulla base di elenchi

riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al

Ministero del Tesoro; c) l'art. 3 della Costituzione, nella parte in

cui, al comma 182, esclude che nella determinazione dell'importo

maturato concorrano interessi e rivalutazione; d) gli artt. 24 e 25

della Costituzione, là dove dispone, al comma 183, l'estinzione

d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite;

che, nel corso di undici giudizi analoghi, lo stesso pretore di

Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto

emesse il 17 aprile (r.o. n. 547 del 1997), il 9 maggio (r.o. n. 809

del 1997), il 27 maggio (r.o. nn. 546 e 572 del 1997), il 29 maggio

(r.o. n. 858 del 1997), il 6 giugno (r.o. nn. 554 e 862 del 1997), il

19 giugno (r.o. n. 890 del 1997), il 20 giugno (r.o. n. 873 del

1997) ed il 4 luglio 1997 (r.o. nn. 724 e 799 del 1997), ha sollevato

questioni di legittimità costituzionale del citato art. 1, commi

181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996;

che, a giudizio del rimettente, le norme impugnate si pongono in

contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, al

comma 181, prevede il pagamento delle somme dovute in sei annualità

e mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; b)

con l'art. 3 della Costituzione, là dove, al comma 182, esclude che

sulle somme dovute siano corrisposti interessi e rivalutazione

monetaria; c) con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in

cui - sempre al comma 182 - sancisce l'esclusione del rimborso agli

eredi non aventi diritto alla pensione di reversibilità; d) con

l'art. 24 della Costituzione, là dove dispone l'estinzione d'ufficio

dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese di lite;

che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per

l'infondatezza delle sollevate questioni;

che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 546, 572, 724, 799, 809,

854, 858, 873 e 890 del 1997, si è costituito l'INPS, concludendo

per la non fondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che la normativa impugnata dal pretore rimettente è stata,

successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di

costituzionalità, in vari punti modificata;

che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in

legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo

denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante

emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in

contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;

che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto

l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli

arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)

e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,

degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia

avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato

la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta

nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,

interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa

norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in

materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso

sulla normativa denunciata, e dunque il giudice a quo deve procedere

ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni

(cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di

Nocera Inferiore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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