Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del dd.-ll.

28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), 27 maggio

1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale) e 24 settembre 1996, n.

499 (Norme in materia previdenziale); degli artt. 22 della legge 21

luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e miglioramento dei

trattamenti di pensione e della previdenza sociale), come modificato

dalla sentenza della Corte n. 495 del 1993, e 11, comma 22, della

legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza

pubblica), come modificata dalla sentenza della Corte n. 240 del

1994, promossi con ordinanze emesse il 30 aprile (n. 14 ordinanze),

il 7 maggio, il 10 maggio (n. 8 ordinanze), il 16 maggio, il 3 giugno

(n. 4 ordinanze), il 14 ottobre 1996 (n. 3 ordinanze) dal pretore di

Brescia e l'8 gennaio 1997 dal pretore di Chieti, rispettivamente

iscritte ai nn. da 1151 a 1173, 1201, 1237, 1238, 1239, 1240, 1305,

1306, 1307 del registro ordinanze 1996 e al n. 431 del registro

ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 43, 45, 46 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 29,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di venti giudizi instaurati per ottenere la

ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alla

sentenza n. 495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con

altrettante ordinanze di identico contenuto emesse il 30 aprile, il 7

ed il 10 maggio 1996, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in

materia previdenziale);

che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta

nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette

a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli

aventi diritto in applicazione della citata sentenza di

illegittimità costituzionale e della successiva sentenza n. 240 del

1994 - si pone in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., per

violazione dell'obbligo di copertura finanziaria relativamente agli

anni 1999, 2000 e 2001;

che, secondo il rimettente, il denunciato vulnus non è rimasto

eliminato dalla previsione del meccanismo di estinzione del debito

mediante l'assegnazione di titoli di Stato;

che, nel corso di analoghi giudizi, il pretore di Brescia, con

quattro ordinanze emesse il 10 ed il 16 maggio 1996, oltre a proporre

identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

d.-l. n. 166 del 1996, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903

(Avviamento della riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione

e della previdenza sociale) e dell'art. 11, comma 22, della legge 24

dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) -

come rispettivamente modificati dalle sentenze n. 495 del 1993 e n.

240 del 1994 di questa Corte, in senso estensivo del diritto di

integrazione al minimo - per violazione dell'art. 81 Cost., non

sottraendosi all'obbligo della copertura finanziaria neppure le norme

"virtuali" create dalle suddette pronunce di incostituzionalità;

che, nel corso di analoghi giudizi, il pretore di Brescia - con

sette ordinanze emesse il 3 giugno ed il 14 ottobre 1996 - ha

sollevato altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale) e

dell'art. 1 del d.-l. 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia

previdenziale);

che, a giudizio del rimettente, le censurate norme, emanate nel

contesto della reiterazione di diversi decreti-legge aventi identico

contenuto dispositivo, si pongono in contrasto, nella loro intera

formulazione, con l'art. 77, ultimo comma, Cost., nonché con gli

artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77, primo e secondo comma, e 136,

secondo comma, Cost., mancando l'imprescindibile requisito

dell'esistenza di un caso straordinario, richiedente un necessario

intervento governativo, di tale urgenza da escludere i tempi del

normale iter parlamentare, ed attesa di conseguenza l'usurpazione da

parte del potere esecutivo delle attribuzioni sovrane del Parlamento,

promananti dal popolo, in assenza di delega;

che, nel corso di un analogo procedimento, il pretore di Chieti,

con ordinanza emessa l'8 gennaio 1997, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, comma 2, del d.-l. n.

166 del 1996, per contrasto con gli artt. 3, 24, 29 e 38 Cost., nella

parte in cui esclude gli eredi non inabili dal diritto di ottenere

l'integrazione al trattamento minimo di reversibilità goduta dal de

cuius ed a questi non attribuita; b) dello stesso art. 1, comma 3,

per contrasto con gli artt. 3, 24, 38, 101 e 104 Cost., nella parte

in cui viene prevista la compensazione delle spese tra le parti e non

si prevede che il giudice possa pronunciare la condanna della parte

virtualmente soccombente;

che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 1151, 1201 e 1237 del

1996, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della

sollevata questione;

che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 1151, 1171, 1201, 1237 del

1996 e n. 431 del 1997, si è costituito l'INPS concludendo anch'esso

per la declaratoria d'inammissibilità o d'infondatezza delle

sollevate questioni.

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che il contenuto dei censurati dd.-ll. n. 166 e n. 295 del 1996,

non convertiti, è stato reiterato con i dd.-ll. 26 luglio 1996, n.

396 e 24 settembre 1996, n. 499 (anch'esso censurato), recanti le

stesse disposizioni denunciate ed entrambi decaduti;

che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi

dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la

successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e

183) ha il medesimo contenuto della censurata normativa decretale;

che, medio tempore il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in

legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul denunciato

meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei

titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur

se con le medesime cadenze temporali;

che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448,

ha altresì previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo

d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995

(art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al

pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche

allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo

1996 (art. 36, comma 2);

che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato

la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta

nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,

interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa

norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in

materia;

che peraltro nelle fattispecie riveste preliminare rilievo (v.

sentenza n. 103 del 1995 e ordinanza n. 76 del 1999) la

considerazione che tanto nella censurata normativa decretale quanto

in quella di legge (art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996 ed

art. 36, comma 5, della legge n. 448 del 1998) viene sancito che i

giudizi pendenti siano dichiarati estinti d'ufficio;

che la mancata censura di tale previsione, la quale trova

immediata applicazione anche nei processi principali, rende

irrilevanti tutte le sollevate questioni, le quali pertanto risultano

manifestamente inammissibili (v. ordinanze nn. 368, 370 del 1997, 15

e 45 del 1998).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia

previdenziale), sollevate - in riferimento all'art. 81, quarto comma,

della Costituzione - dal pretore di Brescia con le ordinanze indicate

in epigrafe;

b) dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia

previdenziale), nonché dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n.

903 (Avviamento della riforma e miglioramento dei trattamenti di

pensione e della previdenza sociale) e dell'art. 11, comma 22, della

legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza

pubblica) - come rispettivamente modificati dalle sentenze n. 495 del

1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale - sollevate, in

riferimento all'art. 81 della Costituzione, dal pretore di Brescia,

con le ordinanze indicate in epigrafe;

c) dell'art. 1 del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia

previdenziale) e dell'art. 1 del d.-l. 24 settembre 1996, n. 499

(Norme in materia previdenziale), sollevate - in riferimento agli

artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77 e 136, secondo comma, della

Costituzione - dal pretore di Brescia con le ordinanze indicate in

epigrafe;

d) dell'art. 1, commi 2 e 3, del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166

(Norme in materia previdenziale), sollevata - in riferimento agli

artt. 3, 24, 29, 38, 101 e 104 della Costituzione - dal pretore di

Chieti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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