Corte costituzionale

Ordinanza n. 305/1999

Altra decisione · depositata il 14/07/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181,

182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanza

emessa il 5 marzo 1998 dal Tribunale di Lagonegro nei procedimenti

civili riuniti vertenti tra l'INPS e Bianco Fiore Eleonora ed altri,

iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,

dell'anno 1998 e con ordinanza emessa il 3 luglio 1998 dal Tribunale

di Enna nel procedimento civile vertente tra Calandra Rosaria e

l'INPS, iscritta al n. 766 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Calandra Rosaria e dell'INPS

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un giudizio in grado di appello -

vertente su numerosi ricorsi riuniti, instaurati per ottenere la

ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alle

sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale

- il Tribunale di Lagonegro, con ordinanza emessa il 5 marzo 1998

(r.o. n. 287 del 1998), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23

dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica);

che, a giudizio del rimettente, la normativa impugnata -

sopravvenuta nelle more del giudizio e contenente una serie di

disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme

maturate dagli aventi diritto in applicazione di tali sentenze della

Corte costituzionale - si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, 38,

42 e 136 Cost., in quanto, disponendo l'estinzione ope legis dei

giudizi in corso, in correlazione all'esclusione degli interessi

legali e della rivalutazione monetaria sul dovuto ed alla previsione

di un'anomala forma di datio in solutum senza il consenso del

creditore: a) crea un'irragionevole disparità di trattamento; b)

impedisce l'attuazione delle menzionate pronunce

d'incostituzionalità; c) preclude l'esercizio del diritto alla

tutela giurisdizionale; d) impedisce il conseguimento di un livello

sufficiente della prestazione previdenziale; e) deroga

ingiustificatamente al regime delle successioni mortis causa.

che, nel corso di analogo giudizio, il Tribunale di Enna, con

ordinanza emessa il 3 luglio 1998 (r.o. n. 766 del 1998), ha

anch'esso sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996;

che, in particolare, il rimettente censura: a) il comma 181,

nella parte in cui stabilisce che il pagamento delle somme dovute

agli interessati sia effettuato, in sei annualità, mediante

assegnazione di titoli di Stato, per contrasto con gli artt. 3, 24 e

38 Cost; b) il comma 182, nella parte in cui esclude la concorrenza

di interessi e rivalutazione monetaria sul credito, per violazione

degli artt. 3 e 38 Cost; c) il comma 183, nella parte in cui - in

relazione al comma 181, che statuisce solo in merito alle modalità

di pagamento dei rimborsi - prevede l'estinzione dei giudizi e la

compensazione delle spese e l'inefficacia dei provvedimenti

giudiziari non ancora passati in giudicato, per violazione degli

artt. 3, 24, 101, 102, 103, 104 e 113 Cost;

che, nei giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza

delle sollevate questioni, e che si è costituito l'INPS, concludendo

per la non fondatezza delle sollevate questioni;

che, nel giudizio promosso con r.o. n. 766 del 1998, si è

altresì costituita la parte privata del giudizio a quo, la quale ha

concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle

norme impugnate.

Considerato che, per l'analogia delle sollevate questioni, i

giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che la denunciata normativa è stata, successivamente alla

proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità, in vari

punti modificata;

che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in

legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul denunciato

meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione di

titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur

se con le medesime cadenze temporali;

che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto

l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli

arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)

e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,

degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di

quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36,

comma 2);

che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato

la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta

nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,

interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa

norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in

materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso

sulla normativa denunciata, e dunque i giudici rimettenti devono

procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate

questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165, 166, 219, 220 e 221 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai

giudici stessi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Autorità

giudiziarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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