Corte costituzionale

Ordinanza n. 294/1999

Altra decisione · depositata il 09/07/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181,

182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze

emesse il 9 maggio 1997 dal pretore di Montepulciano, il 19 giugno

1997 dal tribunale di Lagonegro, il 14 febbraio 1997 dal tribunale di

Ancona, il 27 gennaio 1997 dal pretore di Camerino e il 24 giugno

1997 dal pretore di Caltanissetta, rispettivamente iscritte ai nn.

606, 681, 743, 773 e 833 del registro ordinanze 1997 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39, 42, 44, 46 e 49 -

prima serie speciale - dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio - instaurato per ottenere la

ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.

495 del 1993 della Corte costituzionale -, il pretore di

Montepulciano, con ordinanza emessa il 9 maggio 1997 (r.o. n. 606 del

1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n.

662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

che, secondo il rimettente, la censurata disciplina -

sopravvenuta nelle more del giudizio e contenente una serie di

disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme

maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza

della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e della sentenza n. 240

del 1994 - viola gli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, nella

parte in cui prevede: a) il rimborso delle somme dovute ai pensionati

in sei annualità ed in titoli di Stato; b) l'esclusione della

corresponsione sul dovuto di interessi e rivalutazione monetaria; c)

l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione tra le

parti delle spese di lite;

che, nel corso di altro analogo giudizio in grado d'appello, il

tribunale di Lagonegro, con ordinanza emessa il 19 giugno 1997 (r.o.

n. 681 del 1997), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del citato art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge

n. 662 del 1996;

che, a giudizio del rimettente, le norme impugnate si pongono in

contrasto con gli artt. 3, 24, 38, 42 e 136 della Costituzione, in

quanto - disponendo l'estinzione ope legis dei giudizi in corso, in

correlazione all'esclusione degli interessi legali e della

rivalutazione monetaria sul dovuto ed alla previsione di un'anomala

forma di datio in solutum senza il consenso del creditore -: a) crea

un'irragionevole disparità di trattamento; b) impedisce l'attuazione

delle citate pronunce d'incostituzionalità; c) preclude l'esercizio

del diritto alla tutela giurisdizionale; d) impedisce il

conseguimento di un livello sufficiente della prestazione

previdenziale; e) deroga ingiustificatamente al regime delle

successioni mortis causa;

che, nel corso di altro identico giudizio in grado di appello, il

tribunale di Ancona, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1997 (r.o.

n. 743 del 1997), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della citata legge

n. 662 del 1996;

che, secondo il rimettente, la normativa denunciata viola: a)

l'art. 136 della Costituzione, sostanzialmente riproducendo una

disciplina già dichiarata costituzionalmente illegittima, e con ciò

violando il giudicato costituzionale; b) gli artt. 3, 24 e 38 della

Costituzione, escludendo che sulle somme dovute agli interessati

siano corrisposti interessi e rivalutazione monetaria; c) l'art. 24

della Costituzione, prevedendo l'estinzione d'ufficio dei giudizi

pendenti, con compensazione tra le parti delle spese di lite; d)

l'art. 3 della Costituzione, disciplinando una forma anomala di

estinzione dell'obbligazione mediante una datio in solutum senza

consenso del creditore;

che il pretore di Camerino, con ordinanza emessa il 27 gennaio

1997 (r.o. n. 773 del 1997), ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662

del 1996. In particolare, il rimettente censura: a) il comma 181,

nella parte in cui stabilisce che il pagamento delle somme dovute

agli interessati sia effettuato, in sei annualità, mediante

assegnazione di titoli di Stato, per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione; b) il comma 182, nella parte in cui esclude la

concorrenza di interessi e rivalutazione monetaria sul credito, per

violazione dell'art. 3 della Costituzione; c) sempre il comma 182,

nella parte in cui stabilisce che il diritto al rimborso spetta solo

ai soggetti interessati ed ai loro superstiti aventi titolo alla

pensione di reversibilità, per violazione degli artt. 3 e 38 della

Costituzione; d) il comma 183, nella parte in cui prevede

l'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese e

l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in

giudicato, per violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che il pretore di Caltanissetta, con ordinanza emessa il 24

giugno 1997 (r.o. n. 833 del 1997), ha a sua volta sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n.

662 del 1996: a) relativamente al comma 183, per contrasto con gli

artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede

l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione tra le parti

delle spese di lite; b) relativamente al comma 181, per violazione

degli artt. 3 e 38 della Costituzione, là dove dispone la dilazione

dei pagamenti in sei annualità; c) relativamente comma 182, per

violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui

esclude interessi e rivalutazione monetaria sul dovuto;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza

delle sollevate questioni, e si è costituito l'I.N.P.S., concludendo

per la non fondatezza delle sollevate questioni;

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che la normativa impugnata dalle autorità rimettenti è stata,

successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di

costituzionalità, in vari punti modificata;

che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in

legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo

denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante

emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in

contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;

che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto

l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli

arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)

e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,

degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia

avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato

la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta

nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,

interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa

norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in

materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso

sulla normativa denunciata, e dunque i giudici rimettenti devono

procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate

questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai

giudici stessi;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle autorità

giudiziarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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