Corte costituzionale

Ordinanza n. 220/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato promosso dal pretore di Brescia nei confronti

della Corte costituzionale, sorto a seguito dell'ordinanza n. 278 del

1997 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile

il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dallo

stesso pretore di Brescia nei confronti delle due Camere del

Parlamento, con ricorso depositato il 24 ottobre 1997 ed iscritto al

n. 82 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il pretore di Brescia ha sollevato conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte

costituzionale, in relazione all'ordinanza 25 luglio 1997, n. 278,

con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal

medesimo pretore nei confronti delle due Camere del Parlamento, con

riferimento all'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre

1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e

all'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1 ottobre 1996,

n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente

utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore

previdenziale);

che il ricorrente, riconosciuta la competenza esclusiva della

Corte costituzionale a decidere sull'ammissibilità del conflitto a

suo tempo sollevato e precisato di non chiedere l'annullamento

dell'ordinanza della Corte stessa - a meno che questa non ritenga

autonomamente di doverla revocare -, precisa di contestare alla Corte

di aver privato ... di effettività il giudizio per conflitto di

attribuzione tra autorità giudiziaria e potere legislativo,

essendosi impedito, per motivi non inerenti alla stretta

ammissibilità, lo svolgimento del giudizio di merito, mentre il

giudizio di ammissibilità del conflitto è, ai sensi della legge 11

marzo 1953, n. 87, limitato all'esame di pochi, essenziali elementi:

la configurabilità degli organi in conflitto quali poteri dello

Stato; la sussistenza di un conflitto in atto, di rilievo

costituzionale; l'esistenza delle attribuzioni costituzionali che si

assumono violate e la loro appartenenza al potere ricorrente;

che il pretore chiede alla Corte di "risolvere il conflitto

proposto, dichiarando che spetta all'Autorità giudiziaria il potere

di ricorrere contro il legislatore per conflitto di attribuzione",

anche se risulti contestualmente possibile sollevare questioni

incidentali di legittimità costituzionale della legge ritenuta

invasiva delle attribuzioni del potere giudiziario, essendo i due

strumenti di garanzia costituzionale "concorrenti e non antagonisti".

Considerato che a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è ora chiamata a deliberare

in camera di consiglio e senza contraddittorio se il ricorso proposto

nei suoi riguardi, in relazione all'ordinanza suddetta, sia

ammissibile in quanto esista la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla sua competenza;

che la Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 278 del 1997, ha

ritenuto che il conflitto riguardava, per una parte, atti legislativi

evidentemente inidonei a ledere la sfera delle attribuzioni

costituzionali del giudice ricorrente, recando esclusivamente una

disciplina sostanziale di diritti in materia pensionistica e, per

un'altra parte, norme, disciplinanti direttamente l'esercizio della

giurisdizione, di cui il giudice è chiamato o può essere chiamato a

fare applicazione per definire giudizi innanzi a sé pendenti,

cosicché "per l'eventualità che il giudice stesso dubiti della

legittimità costituzionale delle norme medesime (anche sotto il

profilo della possibile lesione della propria sfera di attribuzioni),

l'ordinamento appresta un rimedio diverso dal conflitto, vale a dire

la questione incidentale di legittimità costituzionale,

eventualmente sollevata dal giudice d'ufficio a norma degli articoli

1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del

1953";

che nella stessa ordinanza questa Corte ha negato la sussistenza,

nella specie, delle "ragioni eccezionali di situazioni non più

reversibili né sanabili" che, nella sentenza n. 161 del 1995,

l'avevano indotta, in vista della tempestività della garanzia

costituzionale di diritti fondamentali, a riconoscere al giudice il

potere di sollevare conflitto di attribuzione in relazione ad atti

legislativi, in quanto il giudice ricorrente già disponeva della

possibilità di attivare il giudizio di legittimità costituzionale

in via incidentale, possibilità - si può aggiungere - in concreto

ripetutamente utilizzata;

che il ricorrente lamenta che, con l'ordinanza censurata, la

Corte costituzionale si sia pronunciata nella sede del giudizio di

ammissibilità svolgendo considerazioni estranee a tale sede,

considerazioni le quali avrebbero dovuto essere riservate,

eventualmente, alla successiva trattazione del conflitto e che, in

tal modo, si sarebbe "privato di effettività" il giudizio per

conflitto di attribuzione, in quanto la garanzia costituzionale di

tale rimedio non consiste nella "mera ricorribilità" ma nel

"concreto svolgimento del giudizio di merito";

che il ricorrente afferma di non contestare la competenza

esclusiva di questa Corte a decidere sull'ammissibilità del

conflitto ed esplicitamente esclude che il ricorso miri

all'annullamento della predetta ordinanza n. 278 del 1997 di questa

Corte, rimettendo a quest'ultima, "nell'esercizio delle sue

attribuzioni costituzionali", la valutazione in ordine alla

necessità di revocarla e di procedere a un nuovo esame di

ammissibilità del ricorso già dichiarato inammissibile;

che viceversa il presente ricorso, al di là delle intenzioni del

ricorrente, non può non essere inteso come rivolto a ottenere, oltre

che una pronuncia sulla spettanza delle attribuzioni contestate,

anche l'eliminazione dell'atto che ha determinato il conflitto, non

fosse altro perché, qualora mai questa Corte affermasse che non le

spetta, in sede di giudizio di ammissibilità, di svolgere le

considerazioni portate a motivazione dell'ordinanza n. 278 del 1997,

questa dovrebbe essere annullata, a norma dell'art. 38 della legge n.

87 del 1953;

che, disponendo l'art. 137, terzo comma, della Costituzione, che

"contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna

impugnazione" e configurandosi il ricorso in questione, per

l'appunto, come strumento per ottenere, attraverso una pronuncia

sulla spettanza delle attribuzioni, un riesame dell'ordinanza n. 278

del 1997 ed eventualmente il suo annullamento, deve negarsi, a norma

dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, che esista la

materia di un conflitto, che spetti alla competenza di questa Corte;

che nelle considerazioni che precedono resta assorbito l'esame di

ogni altro motivo dedotto dal ricorrente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato proposto dal pretore di Brescia con il ricorso indicato

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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