Corte costituzionale

Sentenza n. 419/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/10/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21,

ultimo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510

(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di

interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale),

convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, promossi con

ordinanze emesse il 16 ottobre 1996 dal pretore di Genova, il 22

ottobre 1996 dal pretore di Fermo, il 16 dicembre 1996 dal pretore di

Torino, il 3 febbraio 1997 dal pretore di Milano, il 5 febbraio 1997

dal pretore di Salerno, il 17 dicembre 1996 dal pretore di Padova, il

5 febbraio 1997 dal pretore di Lecco, il 5 marzo 1997 (3 ordinanze)

dal pretore di Ferrara, l'8 aprile 1997 dal pretore di Fermo, il 24

febbraio 1997 dal pretore di Parma, il 1° marzo 1997 dal pretore di

Saluzzo, il 18 marzo 1997 dal pretore di Livorno, l'8 marzo 1997 dal

pretore di Gorizia, il 27 maggio 1997 dal pretore di Latina, il 6

marzo 1997 dal Tribunale di Venezia, il 13 gennaio 1997 (2 ordinanze)

dal pretore di Camerino, il 18 marzo 1997 (3 ordinanze) dal pretore

di Livorno, il 7, il 14 ed il 20 ottobre 1997 dal pretore di Bologna,

il 18 novembre 1997 dal pretore di Nicosia, il 19 febbraio 1998 dal

pretore di Macerata, il 26 novembre 1997 dal pretore di Latina, il 30

novembre 1998 (5 ordinanze) dal pretore di Trento e il 23 aprile 1997

dal pretore di Pordenone, rispettivamente iscritte ai nn. 1299 e 1379

del registro ordinanze 1996, 53, 136, 172, 188, 227, 284, 285, 306,

337, 339, 418, 510, 548, 563, 664, 671, 672, 725, 726, 727, 909 e 910

del registro ordinanze 1997, 39, 210, 334 e 377 del registro

ordinanze 1998, 86, 87, 88, 89, 90 e 445 del registro ordinanze 1999

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1996, nn. 4, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 25,

28, 36, 37, 38, 41, 42, 43 e 44, prima serie speciale, dell'anno

1997, nn. 3, 6, 14, 20 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1998,

nn. 9 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di costituzione di Luciani Sandro ed altri,

Ferrari Antonella, Gatti Federica, Mazzini Marina ed altra, Nalon

Tommaso, La Falce Mina, Ciccalè Romina, Rossi Monica ed altri,

Ticciati Claudia ed altre, Papi Alessandra e dell'ente Poste

Italiane, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2000 e nella camera di

consiglio del 5 aprile 2000 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Sergio Vacirca per Gatti Federica, Alberto

Medina per Mazzini Marina ed altra, Carlo Cester per Nalon Tommaso,

Sergio Galleano per La Falce Mina, Alberto Lucchetti per Ciccalè

Romina, Giorgio Bellotti per Rossi Monica ed altri e per Ticciati

Claudia ed altre, Luigi Fiorillo, Roberto Pessi e Giampaolo Rossi per

la S.p.a. Poste Italiane e l'Avvocato dello Stato Michele Dipace per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Genova, nel corso di un giudizio promosso nei

confronti dell'ente Poste Italiane da un lavoratore assunto con

contratto a tempo determinato, diretto alla declaratoria di

illegittimità del contratto stesso, per difetto di forma scritta,

con la conseguente conversione del relativo rapporto in rapporto a

tempo indeterminato, con ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 ha

sollevato, in riferimento agli artt. 77, 101, 102, 104 e 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,

comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni

urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a

sostegno del reddito e nel settore previdenziale).

Il giudice a quo premessa la rilevanza della questione, osserva

che la norma denunciata - secondo cui "le assunzioni di personale con

contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente Poste

Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque

non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di

lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine

finale di ciascun contratto" - violerebbe innanzitutto l'art. 77

della Costituzione, sia in quanto la materia disciplinata non sarebbe

caratterizzata da alcuna straordinaria necessità ed urgenza, sia

perché il decreto-legge n. 510 del 1996, per la parte che qui

interessa, sarebbe sostanzialmente riproduttivo del decreto-legge

n. 404 del 1996, decaduto per mancata conversione nel termine fissato

dalla norma costituzionale.

Ad avviso del rimettente, la norma impugnata violerebbe poi gli

artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, trattandosi di norma

retroattiva intenzionalmente diretta ad incidere sui numerosi giudizi

in corso - promossi da dipendenti dell'ente Poste Italiane, assunti

con contratto di lavoro a tempo determinato, per dedurre

l'illegittimità dell'apposizione del termine con conseguente

conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato

- ed emanata dopo la pronuncia delle prime sentenze che, in primo

grado, hanno accolto le domande attrici.

La norma sarebbe, infine, lesiva del principio di eguaglianza, in

quanto per effetto di essa i dipendenti dell'ente Poste Italiane

(avente natura di soggetto di diritto privato) sarebbero

assoggettati, in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato,

senza alcuna ragionevole giustificazione, ad una disciplina diversa

da quella degli altri lavoratori privati, specie considerando che

detta norma attribuisce sic et simpliciter validità ed efficacia

alla clausola appositiva di termine, pur se affetta, secondo la

legislazione previgente, da cause di nullità, quale ad esempio

l'illiceità del motivo.

1.1. - L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, fuori

termine, atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei

Ministri, concludendo per l'inammissibilità ed infondatezza della

questione di legittimità.

2. - Nel corso di giudizi promossi nei confronti dell'ente Poste

Italiane da alcuni lavoratori assunti con contratto a tempo

determinato, diretti alla declaratoria di conversione in rapporti a

tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962,

n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), il

pretore di Fermo, con due ordinanze di identico contenuto del 22

ottobre 1996 e dell'8 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale della stessa norma, nel frattempo convertita in legge

dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Ad avviso del rimettente, la norma denunciata, per la

ingiustificata disparità di trattamento che determinerebbe tra i

dipendenti dell'ente Poste Italiane e tutti gli altri lavoratori

dipendenti, sarebbe infatti lesiva sia della parità tra i lavoratori

sia della libertà di iniziativa economica.

2.1. - È intervenuto nel primo dei due giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri per mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Assume in buona sostanza la parte pubblica che, pur dopo la

privatizzazione, l'ente Poste Italiane ha continuato a svolgere - in

ossequio agli obblighi imposti dal decreto-legge 1° dicembre 1993,

n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle

telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del

Ministero), convertito in legge con modificazioni dalla legge 29

gennaio 1994, n. 71 - determinate funzioni eminentemente

pubblicistiche, genericamente definite in dottrina come "servizi non

oggettivamente postali" e che "il ricorso ai contratti a termine è

stato ed è determinato dalla necessità di mantenere inalterato il

flusso dei servizi in questione, anche durante i periodi di ferie o

di assenza a qualsiasi titolo del personale, come avveniva nel corso

del previgente regime pubblicistico", senza però determinare un

permanente appesantimento di bilancio. Le peculiari condizioni, non

comparabili con quelle di un normale imprenditore privato, in cui

l'ente Poste è chiamato ad operare, sia per quanto riguarda il

contenuto dei servizi sia per quanto riguarda l'autonomia e l'ambito

delle scelte, giustificherebbero dunque la normativa sottoposta allo

scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto rispondente ad

obiettive esigenze di interesse pubblico e sociale, e porterebbero ad

escludere tanto la asserita violazione dell'art. 41 della

Costituzione quanto la denunciata lesione del principio di

eguaglianza, con riguardo alla diversità di trattamento introdotta

sia tra i lavoratori dell'ente Poste e gli altri lavoratori del

settore privato, sia tra i lavoratori dell'ente assunti prima e

quelli assunti dopo la scadenza del 30 giugno 1997.

Nemmeno sussisterebbe - ad avviso dell'Avvocatura - violazione

alcuna dell'art. 35 della Costituzione, considerato che, con la norma

denunciata, "non è stata negata la tutela del lavoro, ma si sono

precisati i termini in cui essa poteva aver luogo, in primo tempo

consentendo le assunzioni temporanee con procedure semplificate, poi

conciliando le esigenze dell'Ente con le aspirazioni dei lavoratori,

ai quali è stata concessa la precedenza nelle assunzioni

definitive".

2.2. - Si sono costituiti nel medesimo giudizio Sandro Luciani,

Paola Simonelli, Oscar Trasarti e Albano Trasarti, ricorrenti nel

procedimento a quo, concludendo per l'accoglimento della questione.

Nella memoria di costituzione si rileva in particolare che la

norma denunciata - contrastante con la normativa di cui alla legge

n. 230 del 1962, espressamente definita come "inderogabile" -

violerebbe non solo il principio di eguaglianza formale, di cui

all'art. 3, primo comma, della Costituzione, ma anche il principio di

eguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dello stesso art. 3

Cost., in quanto rivolta "ad impedire la realizzazione dei diritti

già formatisi in capo ai lavoratori a termine dell'ente Poste e in

particolare di quello alla conversione del contratto a tempo

indeterminato, già maturato ed entrato a far parte della sfera

giuridica del singolo lavoratore fin dal momento della stipula del

contratto". La norma stessa - ad avviso delle parti - sarebbe

altresì in palese contrasto con il principio generale di tutela del

lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 35 della Costituzione e

violerebbe inoltre l'art. 41 della Costituzione, sia perché lesiva

della dignità umana dei lavoratori sia perché attributiva di un

ingiustificato privilegio all'ente Poste rispetto alla generalità

degli imprenditori.

2.3. - Nel secondo dei due giudizi dinanzi a questa Corte si è

costituita Romina Ciccalè, ricorrente nel procedimento a quo, la

quale ha concluso per l'accoglimento della questione di legittimità

costituzionale, sia con riguardo ai profili denunciati nell'ordinanza

di rimessione sia in relazione ad ulteriori ipotesi di contrasto con

gli artt. 4, 11 e 24 della Costituzione.

Ad avviso della parte privata, la norma impugnata violerebbe il

principio di eguaglianza sotto quattro differenti profili: per

l'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra

prestatori di lavoro a tempo determinato; per l'irragionevole ed

ingiustificata disparità di trattamento tra datori di lavoro che

siano parti di contratti di lavoro a tempo determinato; per la

violazione dei principi di generalità ed astrattezza che devono

essere propri della legge; per l'efficacia retroattiva della norma

stessa.

La norma impugnata sarebbe altresì lesiva dei principi

costituzionali in materia di tutela del lavoro - per le ragioni

esposte nell'ordinanza di rimessione - e determinerebbe inoltre un

effetto distorsivo della concorrenza sia sul piano interno che sul

piano comunitario, così violando, sotto il primo aspetto, l'art. 41

della Costituzione, mentre sotto il secondo aspetto, oltre a violare

l'art. 11 della Costituzione, integrerebbe altresì un'ipotesi di

aiuto statale illegittimo ex art. 92 del trattato istitutivo della

Comunità europea così come modificato dal titolo II (Art. G.) del

trattato sull'Unione europea.

La disposizione censurata violerebbe l'art. 41 della Costituzione

anche sotto un ulteriore profilo, per il fatto di incidere su assetti

negoziali già definiti dalle parti, così ledendo l'autonomia e la

libertà negoziale dei soggetti privati.

L'efficacia retroattiva della norma, infine, sarebbe in contrasto

con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, vanificando un giudizio

già instaurato, limiterebbe le possibilità di tutela

giurisdizionale e frustrerebbe "l'affidamento del cittadino nella

sicurezza giuridica".

3. - Nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell'ente

Poste Italiane da lavoratori assunti con contratto a tempo

determinato, per la declaratoria di illegittima apposizione dei

termini, il pretore di Torino, con ordinanza del 16 dicembre 1996, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa

norma, in riferimento agli artt. 3, 39 e 4 della Costituzione.

La lesione del principio di eguaglianza si sostanzierebbe - ad

avviso del rimettente - nella violazione del principio di

irretroattività della legge operata, in difetto di ragioni valide e

meritevoli di apprezzamento, mediante un intervento legislativo ad

personam (nei confronti cioè di uno specifico datore di lavoro),

destinato ad incidere su situazioni già consolidate e definite,

elidendo l'obbligo del datore di lavoro, pattiziamente assunto con

l'art. 8 del C.C.N.L. per i dipendenti dell'ente Poste Italiane del

26 novembre 1994, di rispettare le prescrizioni inderogabili della

legge n. 230 del 1962. Proprio in quanto operante su materia definita

convenzionalmente dalle parti sociali, mediante il citato art. 8 del

C.C.N.L., la norma denunciata violerebbe altresì l'art. 39 della

Costituzione, mentre la lesione del diritto al lavoro, tutelato

dall'art. 4 della Costituzione, discenderebbe - secondo il giudice a

quo - dalla considerazione che la norma in esame "si muove ...

secondo una logica e con un orientamento rovesciati rispetto al

disegno emergente dal dettato costituzionale" a tutela cioè del

contraente più forte.

3.1. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo

per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della

questione.

Sostiene, nell'atto di intervento, l'Avvocatura che non

sussisterebbe nella fattispecie violazione del principio di

eguaglianza in quanto la norma denunciata non è destinata ad

incidere su un singolo rapporto o procedimento, essendosi inteso con

essa confermare una disciplina di ordine generale, precedentemente

oggetto di controversa interpretazione ed applicazione. Riguardo alla

prospettata violazione dell'art. 39, l'Avvocatura dello Stato rileva

che sarebbero indimostrate sia l'applicabilità della disciplina

collettiva, richiamata nell'ordinanza di rimessione, allo specifico

settore sia la sua inderogabilità, ed infine, per quanto concerne la

asserita lesione del diritto al lavoro di cui all'art. 4 della

Costituzione, osserva che l'ente Poste Italiane non può essere

equiparato, per la sua specificità, ad un qualsiasi datore di lavoro

privato e che la stipulazione di contratti di lavoro a tempo

determinato risponde ad esigenze funzionali oggettive dell'ente

stesso e d'altro canto consente di dare occupazione a personale che

altrimenti non avrebbe potuto essere impiegato e di cui comunque è

previsto l'accesso in via privilegiata alle assunzioni a tempo

indeterminato.

3.2. - Si sono costituite in giudizio Antonella Ferrari e

Federica Gatti, ricorrenti nel giudizio a quo concludendo per

l'accoglimento della questione sulla base delle medesime

argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.

4. - Il pretore di Milano, con ordinanza emessa il 3 febbraio

1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma 21, della legge n. 608 del 1996 (recte: art. 9,

comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella

legge 28 novembre 1996, n. 608), "in quanto in contrasto con gli

artt. 3, 4, 35, 39 della Costituzione e - per riflesso - con gli

artt. 24, 101 e 104 Cost.".

Precisata la rilevanza della questione e richiamate le ordinanze

di rimessione dei pretori di Genova, Fermo, Torino e Padova, il

rimettente sottolinea come la norma impugnata sia stata emanata per

far fronte ad un problema (quello rappresentato dall'asserita

sproporzione tra il numero degli aventi diritto all'accertamento

della nullità del termine ed alla prosecuzione del rapporto rispetto

alle effettive ed attuali esigenze di organico dell'ente) cui lo

stesso ente Poste ha dato causa, attraverso la successiva assunzione

a termine di persone sempre diverse. In siffatta situazione,

l'atteggiamento di protezione riservato dal legislatore agli

interessi dell'ente Poste rispetto a quelli dei lavoratori

risulterebbe in palese contrasto sia con il principio di eguaglianza,

sia con la tutela del diritto al lavoro di cui agli artt. 4 e 35

della Costituzione, mentre d'altro canto la retroattività della

norma, priva di adeguata giustificazione sul piano della

ragionevolezza e pertanto a sua volta lesiva del principio di non

discriminazione, comprometterebbe l'esercizio della funzione di

neutrale ed indipendente controllo attribuita alla giurisdizione

dagli artt. 24, 101 e 104 Cost.

Il rimettente osserva poi come l'ordinamento preveda rimedi

specifici - anch'essi traumatici ma non eccezionali - che pur

consentono al datore di lavoro di ridurre l'organico asseritamente

esuberante, con l'onere però di osservare l'apposita procedura

dettata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di

direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre

disposizioni in materia di mercato del lavoro), che garantisce il

controllo sindacale sulle cause dell'addotto esubero. La norma

impugnata, sottraendo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori

ogni possibilità di controllo sull'operato dell'ente Poste,

determinerebbe perciò una grave lesione alla loro credibilità ed

immagine e, di riflesso, al bene tutelato dall'art. 39 della

Costituzione.

4.1. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo

per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della

questione sulla scorta di considerazioni sostanzialmente analoghe a

quelle svolte nel giudizio promosso dal pretore di Torino (r.o. n. 53

del 1997).

4.2. - Si sono costituite in giudizio Marina Mazzini e Clara

Fiorentin, ricorrenti nel giudizio a quo, le quali hanno concluso per

l'accoglimento della questione.

5. - Il pretore di Salerno, con ordinanza emessa il 5 febbraio

1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultima parte,

della legge n. 608 del 1996 (recte: art. 9, comma 21, ultima parte,

del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28

novembre 1996, n. 608).

Il rimettente, premessa la rilevanza della questione rispetto al

giudizio in corso, avente ad oggetto la declaratoria di nullità del

licenziamento per nullità del contratto di lavoro a termine

intercorso con l'ente Poste, rileva la violazione del principio di

eguaglianza nella ingiustificata disparità di trattamento tra i

lavoratori a termine dipendenti dall'ente Poste e quelli dipendenti

da altri datori di lavori.

5.1. - Intervenendo in giudizio per il Presidente del Consiglio

dei Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato ha innanzitutto

eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza,

in quanto l'assunzione di cui si tratta nel giudizio a quo sarebbe

avvenuta - come si legge nell'ordinanza di rimessione - prima del

26 novembre 1994, data a decorrere dalla quale, secondo lo stesso

giudice rimettente, la legge n. 230 del 1962 avrebbe dovuto trovare

applicazione anche alle assunzioni temporanee effettuate dall'ente

Poste Italiane.

Nel merito, la difesa erariale ha comunque concluso per

l'infondatezza della questione sulla base di argomentazioni analoghe

a quelle svolte nei giudizi già pendenti.

6. - Il pretore di Padova, con ordinanza emessa il 17 dicembre

1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 39 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale della stessa

norma, nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell'ente

Poste Italiane, il cui oggetto non risulta tuttavia specificato

dall'ordinanza di rimessione.

Il giudice rimettente, affermata la rilevanza della questione,

prospetta la violazione del principio di eguaglianza, in primo luogo

sotto il profilo della disparità di trattamento tra i lavoratori a

termine dell'ente Poste Italiane e tutti gli altri lavoratori a

termine, in quanto a questi ultimi continuerebbe ad applicarsi la

normativa prevista dalla legge n. 230 del 1962 e successive, mentre

ai primi tornerebbe ad applicarsi la disciplina pubblicistica, meno

favorevole, prevista dalla legge 14 dicembre 1965, n. 1376

(Provvidenze concernenti il personale non di ruolo

dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato

per i servizi telefonici), e dal decreto del Presidente della

Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di personale

presso le amministrazioni dello Stato). Siffatta disparità di

trattamento sarebbe infatti, ad avviso del giudice a quo priva di

giustificazione, riferendosi ad un ente i cui rapporti di lavoro, per

effetto della legge n. 71 del 1994, sono regolati da norme di diritto

privato e dalla contrattazione collettiva e che già opera, in

rilevanti settori della sua attività, in concorrenza con imprese

private i cui dipendenti a termine possono invocare la disciplina

più rigorosa e garantista delle norme di diritto privato.

Il principio di eguaglianza risulterebbe poi ulteriormente

violato sia con riferimento al differente trattamento

ingiustificatamente riservato ai lavoratori a termine dell'ente

Poste, a seconda che essi abbiano stipulato il contratto prima o dopo

il 30 giugno 1997, sia avuto riguardo alla portata retroattiva della

norma, in difetto di una adeguata giustificazione sul piano della

ragionevolezza.

L'irragionevolezza delle denunciate disparità di trattamento

appare, ad avviso del rimettente, tanto più evidente ove si

consideri che la norma impugnata conferisce validità alle clausole

appositive del termine, senza attribuire rilievo alla eventuale

sussistenza delle cause di nullità previste dalla normativa

previgente.

Sovrapponendosi alla disciplina stabilita dalla contrattazione

collettiva intervenuta sulla base della espressa delega prevista

dalla legge n. 71 del 1994, la norma impugnata violerebbe poi,

secondo il giudice a quo, l'art. 39 della Costituzione in quanto

occuperebbe spazi riservati alla autonomia collettiva in assenza di

ragioni eccezionali o di problemi di compatibilità con gli obiettivi

di politica economica individuati ai sensi dell'art. 41, terzo comma,

della Costituzione.

6.1. - È intervenuta in giudizio, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, eccependo

innanzitutto l'inammissibilità della questione, per difetto di

motivazione in punto di rilevanza.

Nel merito la parte pubblica deduce comunque l'infondatezza della

questione riguardo ad entrambi i profili di illegittimità

denunciati, sulla scorta delle medesime argomentazioni svolte, su

tali punti, negli atti di intervento depositati nei giudizi pendenti.

6.2. - Si è altresì costituito in giudizio Tommaso Nalon,

ricorrente nel procedimento a quo il quale, premesso di essere stato

assunto dall'ente Poste Italiane con due successivi contratti di

lavoro a tempo determinato e di avere proposto, assumendo

l'illegittimità dei termini, domanda di conversione del rapporto in

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha concluso per

l'accoglimento della questione sollevata dal pretore di Padova, sulla

base di considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte

nell'ordinanza di rimessione.

7. - Il pretore di Lecco, con ordinanza del 5 febbraio 1997, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa

norma, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

Precisata la rilevanza della questione nei giudizi riuniti in

corso, aventi ad oggetto domande di declaratoria di nullità del

termine apposto a contratti di lavoro stipulati con l'ente Poste

Italiane, con conseguente conversione in rapporti di lavoro a tempo

indeterminato, il giudice rimettente osserva che la norma denunciata

ha introdotto una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori

assunti a tempo determinato dall'ente Poste Italiane ed i lavoratori

assunti con lo stesso tipo di contratto da altro datore di lavoro,

con ciò violando sia il principio di eguaglianza, in senso formale e

sostanziale, sia il diritto al lavoro. Ad avviso del giudice a quo la

norma violerebbe altresì l'art. 41, secondo comma, della

Costituzione secondo il quale l'iniziativa economica (e le norme a

tutela della stessa) trova un limite nella dignità umana.

7.1. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo

per l'infondatezza della questione sulla base di argomentazioni

sostanzialmente analoghe a quelle svolte nei giudizi pendenti.

7.2. - Si è altresì costituita in giudizio Mina La Falce,

ricorrente in uno dei procedimenti riuniti, concludendo per

l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

8. - Il pretore di Ferrara, con tre ordinanze di identico

contenuto emesse il 5 marzo 1997, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli

artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione.

Premessa la rilevanza della questione, il rimettente osserva che

la norma in questione appare innanzitutto lesiva del principio di

parità di trattamento sia per il suo carattere ingiustificatamente

discriminatorio nei confronti dei dipendenti dell'ente Poste rispetto

agli altri lavoratori a termine, sia per la sua efficacia

retroattiva. L'incidenza della normativa sulle cause già pendenti

giustificherebbe altresì il dubbio di legittimità costituzionale

della norma stessa con riferimento agli artt. 101, 102 e 104 della

Costituzione.

8.1. - È intervenuto nei tre giudizi il Presidente del Consiglio

dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza

della questione.

Riguardo alla asserita lesione del principio di eguaglianza la

difesa erariale ripropone le argomentazioni, svolte negli atti di

intervento depositati nei giudizi pendenti, riguardo alla

specificità dell'ente Poste ed alla sua non equiparabilità ad un

qualsiasi datore di lavoro privato.

Per ciò che concerne invece la denunciata violazione dei

principi costituzionali posti a tutela dell'autonomia e

dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, si rileva preliminarmente

nell'atto di intervento che la questione sollevata dal giudice a quo,

in quanto attinente in realtà all'esercizio asseritamente distorto

del potere legislativo, avrebbe dovuto semmai essere denunziata nelle

forme del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, previsto

dall'art. 134, secondo comma, della Costituzione, cosicché la

questione stessa dovrebbe in questa sede essere dichiarata

inammissibile. Nel merito se ne deduce comunque l'infondatezza, in

quanto la norma impugnata non verte in materia penale, non è lesiva

del giudicato e non è univocamente ed intenzionalmente diretta ad

interferire su giudizi in corso.

9. - Il pretore di Parma, con ordinanza emessa il 24 febbraio

1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della

stessa norma, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della

Costituzione.

Illustrata la rilevanza della questione, il rimettente osserva

che la norma impugnata è evidentemente lesiva del principio di

eguaglianza per la discriminazione che introduce sia tra l'ente Poste

e gli altri datori di lavoro sia tra i lavoratori a termine assunti

dall'ente Poste e quelli assunti dagli altri datori di lavoro.

La norma - ad avviso del giudice a quo - contrasterebbe inoltre

con i principi costituzionali in materia di lavoro ed in particolare

con l'art. 35 della Costituzione, apparendo ispirata a finalità che

certamente non sono di tutela del lavoro.

Essa violerebbe da ultimo l'art. 24 della Costituzione in quanto,

per la sua efficacia retroattiva, limiterebbe la possibilità di

tutela giurisdizionale, spiegando i suoi effetti sui giudizi in

corso.

9.1. - È intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed

infondatezza della questione sulla base di argomentazioni

sostanzialmente analoghe a quelle svolte nei precedenti atti di

intervento.

10. - Il pretore di Saluzzo, con ordinanza emessa il 1° marzo

1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della

stessa norma, in riferimento agli artt. 3, 4, 39, 101, 102 e 104

della Costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione - precisata la rilevanza della

questione - si assume che la norma impugnata violerebbe il principio

di eguaglianza per la disparità di trattamento che introduce tra i

dipendenti dell'ente Poste ed i dipendenti degli altri enti pubblici

economici il cui rapporto di lavoro è parimenti retto dal diritto

privato, senza che tale disparità di trattamento possa trovare

adeguata giustificazione nella rilevanza pubblica del servizio

gestito dallo stesso ente Poste in regime di monopolio.

La norma denunciata, negando un diritto già perfezionatosi in

capo al lavoratore, sarebbe altresì in contrasto con il diritto al

lavoro, tutelato dall'art. 4 della Costituzione, e, sovrapponendosi

alla disciplina pattizia di cui all'art. 8 del C.C.N.L., violerebbe

inoltre l'art. 39 della Costituzione.

Essa, infine, sarebbe lesiva delle attribuzioni del potere

giudiziario trovando la sua evidente ratio nell'intento di risolvere

in senso favorevole all'ente Poste i numerosi giudizi promossi da

dipendenti dell'ente assunti con contratto a termine e rivendicanti

la conversione in contratto a tempo indeterminato.

10.1. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità e infondatezza della questione sulla scorta delle

medesime difese già svolte nei precedenti giudizi.

11. - Il pretore di Livorno, con quattro ordinanze di contenuto

analogo emesse il 18 marzo 1997, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Il rimettente individua la violazione del principio di

eguaglianza nella irragionevole disparità di trattamento introdotta

dalla norma, in caso di contratto di lavoro a tempo determinato

illegittimo, sia tra i dipendenti dell'ente Poste e gli altri

lavoratori privati, sia tra i dipendenti dell'ente Poste assunti con

contratto a termine prima del 30 giugno 1997 e quelli assunti

successivamente a tale data.

11.1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in

tre dei quattro giudizi per mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, ha concluso per l'infondatezza della questione replicando le

difese già svolte nei precedenti atti di intervento.

11.2. - Con distinti atti di identico contenuto si sono

costituiti, nel giudizio iscritto al n. 726 del r.o. del 1997,

Francesco Rossi, Maria Adele Picerno, Monica Rossi e Alessandra Papi

e, nel giudizio iscritto al n. 727 del r.o. del 1997, Claudia

Ticciati, Vincenza Formisano e Silvia Panicucci, tutti ricorrenti nei

giudizi a quibus.

Le parti private concludono in via principale per

l'inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza,

assumendo l'inapplicabilità della norma denunciata alle ipotesi -

asseritamente ricorrenti nella specie - di contratto a termine ab

origine nullo in quanto stipulato in violazione della legge n. 230

del 1962, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 510 del

1996. In subordine chiedono, nel merito, l'accoglimento della

questione di legittimità costituzionale per le ragioni esposte nelle

ordinanze di rimessione.

12. - Il pretore di Gorizia, con Ordinanza emessa l'8 marzo 1997,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa

norma, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma,

101, 102 e 104 della Costituzione.

Precisata la rilevanza della questione, il rimettente deduce che

la norma impugnata - autorizzando le assunzioni a termine da parte

dell'ente Poste senza alcun limite, in contrasto con quanto stabilito

anche per il settore pubblico e per lo stesso ente Poste prima della

trasformazione in ente pubblico economico, ed inoltre dichiarando

inapplicabile l'art. 2 della legge n. 230 del 1962 anche in ipotesi

nelle quali gli elementi costitutivi della fattispecie di conversione

del rapporto in rapporto a tempo indeterminato si erano già

perfezionati - sarebbe lesiva del principio di eguaglianza,

frustrerebbe l'affidamento nella sicurezza giuridica e contrasterebbe

con il principio di tutela del lavoro.

La concomitanza con l'instaurazione di controversie "seriali" in

materia giustificherebbe inoltre - ad avviso del giudice a quo - il

sospetto che l'intervento legislativo sia stato intenzionalmente

diretto ad incidere sui giudizi in corso, ledendo la funzione

giurisdizionale.

12.1. - L'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, è di

contenuto analogo a quelli depositati nei precedenti giudizi.

13. - Il pretore di Latina, con ordinanza emessa il 27 maggio

1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della

stessa norma, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Illustrata la rilevanza della questione, il giudice a quo rileva

- a sostegno del dubbio di legittimità - che la norma impugnata

introduce un regime di particolare favore per l'ente Poste rispetto a

tutti gli altri datori di lavoro e, correlativamente, un regime di

particolare sfavore nei confronti dei lavoratori assunti dall'ente

Poste, con contratto affetto dai vizi previsti dalla legge n. 230 del

1962, rispetto ai lavoratori nelle stesse condizioni, assunti da

altri datori di lavoro.

13.1. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in

giudizio per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso

per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della

questione, sulla base delle medesime argomentazioni svolte nei

precedenti atti di intervento.

14. - Il tribunale di Venezia, con ordinanza emessa il 6 marzo

1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della

stessa norma, in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della

Costituzione.

Il rimettente osserva che la norma denunciata - avente efficacia

retroattiva pur in difetto di cause giustificatrici apprezzabili - ha

determinato una irragionevole ed ingiustificata disparità di

trattamento tra i lavoratori a termine dell'ente Poste e tutti gli

altri lavoratori a termine, nonché tra gli stessi lavoratori a

termine dell'ente, a seconda che abbiano stipulato il contratto prima

o dopo la scadenza temporale indicata. La norma stessa - secondo il

giudice a quo - sarebbe poi lesiva del principio di libertà

sindacale in quanto, superando la disciplina stabilita dalla

contrattazione collettiva, frutto della espressa delega di cui alla

legge n. 71 del 1994, restringe la sfera di autonomia collettiva in

assenza di circostanze eccezionali o di questioni di compatibilità

con gli obiettivi di politica economica di cui all'art. 41, terzo

comma, della Costituzione. Esentando un singolo datore di lavoro

dall'osservanza della disciplina in tema di contratto di lavoro a

termine, la norma denunciata avrebbe infine dato vita ad un

ingiustificato privilegio, in grado di alterare la concorrenza con

gli altri imprenditori del settore.

14.1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto

anche in questo giudizio, mediante atto di contenuto analogo ai

precedenti.

15. - Il pretore di Camerino, con due ordinanze di identico

tenore emesse il 13 gennaio 1997, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli

artt. 3, 35 e 41 della Costituzione.

Precisata la rilevanza della questione nei giudizi a quibus

aventi ad oggetto domande di conversione di rapporti di lavoro a

tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, ai sensi

dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, il rimettente osserva che la

norma denunciata appare lesiva del principio di eguaglianza e della

tutela del lavoro, per la discriminazione che introduce tra i

lavoratori dell'ente Poste e tutti gli altri lavoratori, nonché

della libertà di impresa, per la disparità di trattamento che

determina tra una singola impresa e tutte le altre operanti nel

medesimo settore.

16. - Il pretore di Bologna, con tre ordinanze di identico

contenuto emesse in altrettanti giudizi il 7, il 14 ed il 20 ottobre

1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della

stessa norma, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.

Illustrata la rilevanza della questione e richiamate, quanto alla

non manifesta infondatezza, le numerose ordinanze di rimessione già

emesse da altre autorità giudiziarie, il rimettente deduce in

particolare che la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 3 della

Costituzione per la violazione sia del principio di ragionevolezza,

con riguardo alla retroattività della normativa, sia del principio

di eguaglianza e parità di trattamento. La norma stessa sarebbe

inoltre in contrasto con gli artt. 4 e 35 Cost., per la lesione del

diritto al lavoro che ne discenderebbe, nonché con l'art. 39, primo

comma, della Costituzione per la violazione del principio di libertà

sindacale, in ragione dell'abrogazione della disciplina dettata, sul

punto, dalla contrattazione collettiva.

16.1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto

nei tre giudizi, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,

mediante atti di contenuto analogo agli altri depositati nei giudizi

già instaurati.

16.2. - Nel giudizio promosso con ordinanza del 20 ottobre 1997

si è costituito l'ente Poste Italiane, concludendo per la

declaratoria di infondatezza della questione, con riserva di

sviluppare nel prosieguo le proprie argomentazioni difensive.

17. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 24 novembre 1998,

alcune delle parti private hanno depositato memorie illustrative.

17.1. - Antonella Ferrari e Mina La Falce con memorie di identico

contenuto hanno ribadito la richiesta di declaratoria di

illegittimità costituzionale della norma, quanto meno a decorrere

dal 26 novembre 1994.

Le predette parti private, premesso che l'art. 6, comma 2, del

decreto-legge 1° dicembre 1993 n. 487, convertito in legge 29 gennaio

1994, n. 71, espressamente prevedeva che il personale

dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni restasse

alle dipendenze dell'ente Poste "con rapporto di diritto privato",

rilevano tuttavia che il successivo sesto comma dello stesso articolo

disponeva che ai dipendenti dell'ente continuassero ad applicarsi i

trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto fino

alla stipulazione di un nuovo contratto e che tale norma era stata

interpretata dalla giurisprudenza prevalente (Cass., Sezioni unite,

n. 8587 del 1997) nel senso che la materia dei contratti a termine

dovesse restare regolata dalla precedente disciplina di diritto

pubblico e precisamente dalle norme dettate dall'art. 3 della legge

14 dicembre 1965, n. 1376, e dal d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276.

Il dies a quo della applicabilità ai rapporti di lavoro dei

dipendenti dell'ente Poste Italiane delle norme privatistiche (e, di

conseguenza, il limite temporale iniziale della illegittimità

costituzionale) potrebbe dunque essere fissato, ad avviso delle

suddette parti, non al momento della costituzione dell'ente Poste ma

al successivo 26 novembre 1994, data del primo C.C.N.L. per i

dipendenti dell'ente medesimo.

Ciò premesso, le menzionate parti private ribadiscono la

fondatezza delle censure di incostituzionalità mosse alla norma

impugnata dai numerosi giudici rimettenti, richiamandone le

argomentazioni secondo tre ordini gradati: a) quelle relative alla

retroattività della norma, a loro volta collegate alla tematica dei

diritti quesiti (art. 24 Cost.) e della tutela giurisdizionale

(artt. 101, 102 e 104 Cost.), anche in riferimento al rilievo

costituzionale dei diritti stessi (artt. 4, 35 e 41 Cost.); b) quelle

relative alla violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.);

c) quelle riguardanti la lesione del ruolo delle organizzazioni

sindacali e della contrattazione collettiva (art. 39 Cost.).

17.2. - Marina Mazzini e Clara Fiorentin, argomentando dal tenore

letterale della norma ed in particolare dall'uso dell'indicativo

presente ("non possono dar luogo"), sostengono preliminarmente

l'applicabilità della norma impugnata ai soli rapporti di lavoro a

termine ancora in essere alla data di entrata in vigore della norma

stessa e, di conseguenza, eccepiscono l'irrilevanza della questione

di legittimità costituzionale rispetto al giudizio a quo avente ad

oggetto domande di accertamento della nullità (originaria) del

termine apposto a contratti che, pertanto, devono considerarsi, in

base all'art. 1 della legge n. 230 del 1962, a tempo indeterminato

fin dalla loro origine. Ad avviso delle parti private la norma

impugnata opererebbe dunque soltanto con riferimento alla fattispecie

di conversione di cui all'art. 2 della legge n. 230 del 1962, come

del resto ritenuto anche da taluni giudici di merito, con

interpretazione che, in quanto conforme ai principi costituzionali,

deve ritenersi preferibile a quella in base alla quale il rimettente

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

In via subordinata, nel merito, le predette parti concludono per

l'accoglimento della questione sollevata dal pretore di Milano. La

norma impugnata, come interpretata dal giudice a quo, sarebbe infatti

lesiva del principio di eguaglianza, in quanto irragionevolmente

discriminatoria per i lavoratori dell'ente Poste; inoltre, per la sua

efficacia retroattiva, diretta a sanare le inadempienze dell'ente in

danno dei diritti costituzionalmente garantiti dei lavoratori,

violerebbe ulteriormente gli artt. 3, 4, 24, 101 e 104 Cost.;

traducendosi in una inammissibile compressione di quella sfera di

autonomia collettiva alla quale il legislatore del 1994 aveva

espressamente delegato la disciplina del rapporto di lavoro dei

dipendenti dell'ente Poste, sarebbe infine in contrasto con il

principio di libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost.

17.3. - Tommaso Nalon ha sostanzialmente ribadito le

argomentazioni già svolte nell'atto di costituzione riguardo alla

violazione degli artt. 3 e 39 Cost.

17.4. - Romina Ciccalè sottolinea come la "vera e propria

ablazione normativa" operata dal legislatore del 1996 in danno dei

lavoratori a termine dell'ente Poste non possa ritenersi in alcun

modo compensata "dall'evanescente diritto di precedenza in ipotesi di

assunzione" previsto dalla prima parte della norma sottoposta a

scrutinio. Richiamando la giurisprudenza costituzionale formatasi in

materia previdenziale - i cui principi sono a suo avviso estensibili

alla fattispecie in esame - contesta quindi la legittimità di un

intervento legislativo che, per il suo carattere retroattivo, lede il

principio dell'affidamento, "inteso come affidamento del cittadino

nella sicurezza giuridica, per situazioni sostanziali fondate su

leggi precedenti, in quanto elemento fondamentale dello Stato di

diritto". Alla norma impugnata, infatti, non può essere attribuito

valore interpretativo, in quanto nessun margine di dubbio residuava -

stante l'espresso richiamo operato in sede di contrattazione

collettiva - riguardo all'applicabilità della normativa privatistica

in tema di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Per quanto riguarda, infine, la prospettata lesione delle norme

costituzionali ispirate al principio lavoristico, la parte ricorda

come la Corte costituzionale abbia in più occasioni affermato che

l'art. 4 della Costituzione ha una propria efficacia precettiva,

suscettibile di essere violata dal legislatore ordinario, "proprio

perché impone a quest'ultimo dei fini fondamentali per la stessa

forma di Stato vigente".

17.5. - La S.p.a. Poste Italiane, succeduta all'ente Poste

Italiane, costituitasi in uno dei giudizi promossi dal pretore di

Bologna, nella propria memoria difensiva osserva innanzitutto come

numerosi giudici di merito abbiano respinto le domande di conversione

proposte da lavoratori a termine dell'ente Poste Italiane,

dichiarando inoltre manifestamente infondata l'eccezione di

incostituzionalità. Rileva altresì che la norma impugnata ha

costituito oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta

alla Corte di giustizia europea nell'assunto che essa concretizzasse

un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 n. 1 del trattato CE e che la

Corte, con sentenza del 7 maggio 1998, ha dichiarato che "una

disposizione nazionale che esoneri una sola impresa dall'obbligo di

osservare la normativa di applicazione generale riguardante i

contratti di lavoro a tempo determinato non costituisce un aiuto di

Stato ai sensi dell'art. 92 n. 1 del Trattato CE".

La S.p.a. Poste Italiane - anche richiamando le motivazioni delle

citate sentenze di merito - deduce quindi che "la formula dell'ente

Poste Italiane ha costituito la fase transitoria del passaggio dalla

precedente azienda autonoma all'attuale assetto di società per

azioni" e proprio nel suo carattere transitorio troverebbe

giustificazione, in base agli ordinari canoni di ragionevolezza, la

norma impugnata, efficace per un ben preciso periodo storico, con

riguardo ad un limitato numero di contratti, in vista di una

impellente necessità di riduzione dei costi della struttura e di

economicità di gestione. La necessità di un regime transitorio è

stata d'altro canto avvertita dal legislatore, in termini generali,

nell'intero processo di privatizzazione del pubblico impiego tanto

che esplicitamente l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

(Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle

discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza

e di finanza territoriale), nell'autorizzare il Governo a prevedere

la riconduzione dei rapporti di lavoro con le pubbliche

amministrazioni sotto la disciplina del diritto civile, lo impegnava

nello stesso tempo a dettare "una disciplina del diritto transitorio

idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente

in vigore".

L'evoluzione normativa sui rapporti di lavoro, in Italia come in

tutta Europa, è del resto nel senso - ad avviso della suddetta parte

- di una dilatazione, rispetto alla legge del 1962, delle ipotesi di

ammissibilità dei contratti di lavoro a termine, visti come

strumenti versatili per sopperire alle temporanee esigenze di

personale e garantire l'assunzione di forza lavoro, altrimenti

disoccupata. La Corte, chiamata a pronunciarsi su questioni di

legittimità costituzionale riguardanti norme che ponevano limitate

deroghe ai principi della legge n. 230 del 1962, ha affermato che

"rientra nella discrezionalità del legislatore, insindacabile se non

risulti esercitata in modo irrazionale ed arbitrario, la scelta di

quei settori relativamente ai quali, stanti le loro peculiari

caratteristiche ed esigenze nonché la necessità di soddisfazione

delle più impellenti e pressanti finalità occupazionali specie

giovanili, possa ragionevolmente disporsi una deroga al principio

sancito dalla legge n. 230 del 1962" (ordinanza n. 347 del 1988).

La stessa Corte, con la sentenza n. 40 del 1986, ha anche

respinto le eccezioni di incostituzionalità che erano state

sollevate riguardo al d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, proprio con

riferimento alla disparità di trattamento che detta normativa

introduceva tra impiego pubblico e privato in materia di contratti a

termine.

Con altre pronunce, sotto diverso aspetto, la Corte ha più volte

sottolineato che il carattere privatistico del rapporto di impiego

dei dipendenti degli enti pubblici economici non esclude che il

legislatore possa adottare, per specifici profili, una normativa

derogatoria che può essere più favorevole o meno al dipendente e

che trova giustificazione nelle finalità pubbliche che l'ente deve

perseguire. E non vi è dubbio - secondo la S.p.a. Poste Italiane -

che l'opzione legislativa in esame sia posta a salvaguardia di

interessi costituzionalmente rilevanti, quali l'attuazione del

diritto al lavoro, mediante il consolidamento di sane strutture

aziendali (artt. 4, 35 e 36 Cost.), l'adeguamento del sistema dei

servizi pubblici agli standard comunitari (art. 10 Cost.), la

realizzazione di un sistema infrastruttrale di servizi che renda

effettivamente libera l'iniziativa economica (art. 41 Cost.),

l'assicurazione del buon andamento dell'amministrazione (art. 97

Cost.) di cui è condizione essenziale l'equilibrio finanziario delle

strutture amministrative, la realizzazione di opportune discipline

dei servizi pubblici essenziali (art. 43 Cost.).

Quanto alle censure connesse all'efficacia retroattiva della

norma, la parte osserva che - secondo quanto emerge dalla

giurisprudenza stessa della Corte - l'irretroattività, pur

costituendo un principio generale del nostro ordinamento, non è

elevato, fuori della materia penale, al rango di canone

costituzionale, cosicché è possibile incidere negativamente anche

su posizioni di diritto soggettivo perfetto sempre che non sia

violato il criterio della ragionevolezza. È pur vero che un limite

alla retroattività è stato individuato nell'affidamento di una

vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica, che

costituisce l'elemento fondamentale dello Stato di diritto, ma deve

ritenersi che nessun problema di affidamento si ponga per i

lavoratori assunti con contratto a termine dall'allora ente Poste,

essendo a costoro ben noto il carattere temporaneo dell'assunzione.

18. - All'esito della discussione svoltasi all'udienza pubblica

del 24 novembre 1998, questa Corte, con ordinanza istruttoria del 18

dicembre 1998, riuniti i procedimenti, ha richiesto al Ministro delle

poste e delle telecomunicazioni ed al Ministro del tesoro di fornire

"i seguenti dati ed elementi:

1) numero dei lavoratori assunti con rapporto a tempo

determinato dall'Amministrazione autonoma delle Poste negli anni

1991, 1992 e 1993;

2) numero e qualifiche dei lavoratori assunti dall'ente Poste

Italiane con contratto di lavoro a tempo determinato, in qualsiasi

modo concluso, nei periodi intercorrenti tra la data di costituzione

dell'ente Poste Italiane ed il 26 novembre 1994 e tra quest'ultima

data ed il 30 giugno 1997 (indipendentemente dal numero di contratti

stipulati con ciascun lavoratore);

3) numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo

determinato, tra quelli di cui sub 2), che potrebbero astrattamente

rivendicare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo

indeterminato, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962,

n. 230, per l'asserita nullità o inefficacia della clausola

concernente il termine, in relazione alla forma del contratto o alla

sussistenza delle circostanze che, a norma della predetta legge e del

contratto collettivo stipulato il 26 novembre 1994, consentivano la

stipulazione di contratti a tempo determinato;

4) numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo

determinato, tra quelli di cui sub 2), che potrebbero astrattamente

invocare la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo

indeterminato, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962,

n. 230, a causa di proroghe o riassunzioni indipendenti dal periodo

di intervallo;

5) procedure seguite per le assunzioni del personale a tempo

determinato con l'indicazione degli organi dell'ente Poste che hanno

in concreto proceduto alle assunzioni medesime;

6) costo annuo medio di ciascun lavoratore a tempo

indeterminato rapportato alle qualifiche per le quali si è proceduto

alle assunzioni a tempo determinato;

7) numero degli attuali dipendenti della S.p.a. Poste

Italiane, dei quali è previsto il pensionamento per raggiunti limiti

d'età nell'arco dei prossimi 35 anni con indicazione per ciascun

anno;

8) esistenza di eventuali accordi sindacali stipulati

dall'ente Poste Italiane o dalla S.p.a. Poste Italiane relativi a

piani di assunzioni del personale con rapporto a tempo indeterminato

e, in caso affermativo, misura in cui detti accordi abbiano a

tutt'oggi trovato concreta attuazione".

Entrambe le amministrazioni hanno evaso la richiesta trasmettendo

elementi conoscitivi provenienti dalla S.p.a. Poste Italiane.

19. - Nell'imminenza della nuova udienza pubblica l'Avvocatura

generale dello Stato ha depositato una memoria illustrativa.

Osserva innanzitutto la parte pubblica che le amministrazioni

interpellate hanno legittimamente fatto ricorso - per rispondere ai

quesiti formulati dalla Corte - a relazioni provenienti dalla S.p.a.

Poste Italiane, non essendo esse in possesso dei dati necessari ed

appartenendo del resto detta società, per intero, allo Stato

italiano proprio attraverso il Ministero del tesoro.

Nel merito, l'Avvocatura rileva che le risposte ai quesiti

evidenziano la gravità delle conseguenze che, sul piano

economico-finanziario, deriverebbero per la S.p.a. Poste Italiane

dall'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

Lo scenario risultante dalle risposte ai quesiti formulati dalla

Corte offrirebbe dunque conferma - ad avviso dell'Avvocatura - della

ragionevolezza della deroga apportata alla disciplina del lavoro a

termine dalla norma denunciata, che non va considerata norma di

favore per le Poste ma necessaria e ragionevole norma di

organizzazione del lavoro nella delicata fase di privatizzazione

dell'ente.

La stessa norma, del resto, prevede il diritto di precedenza dei

lavoratori a termine in caso di assunzioni a tempo indeterminato da

parte dell'ente Poste fino alla data del 31 dicembre 1996 e tale

diritto - come risulta dalle risposte ai quesiti formulati dalla

Corte - è stato in larga parte esercitato.

L'Avvocatura richiama a questo punto le argomentazioni tutte già

svolte nelle memorie di intervento a sostegno della infondatezza

delle questioni, soffermandosi poi, in particolare, sulla censura

riferita all'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione che,

secondo la gran parte dei rimettenti, deriverebbe dalla disparità di

trattamento tra i lavoratori assunti dall'ente Poste con contratti a

termine e tutti gli altri dipendenti del settore privato.

A tale proposito ricorda innanzi tutto che, prima della

costituzione dell'ente Poste Italiane, i rapporti di lavoro precario

con l'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni non potevano in

nessun caso dar luogo, in base alle leggi vigenti in materia di

costituzione del rapporto di pubblico impiego, a rapporti di lavoro a

tempo indeterminato. Era dunque evidente che un'immediata

applicazione della legge n. 230 del 1962 avrebbe comportato deleteri

effetti organizzativi e pertanto la norma scrutinata deve

considerarsi come una norma transitoria, non solo giustificata da

finalità di interesse pubblico ma ragionevolmente imposta dalla

vicenda stessa di privatizzazione.

Va in ogni caso considerato - ad avviso ancora dell'Avvocatura -

che la legge n. 230 del 1962 non ha rilevanza costituzionale né può

dirsi attuativa di principi costituzionali per la tutela del diritto

al lavoro. Essa, inoltre, non può essere assunta a tertium

comparationis, sia perché non ha valenza di principio generale del

nostro ordinamento ma costituisce anzi deroga alla disciplina

generale del codice civile - alla stregua della quale il contratto di

lavoro a tempo determinato, nel caso di illegittima apposizione del

termine, dovrebbe considerarsi nullo e non già convertirsi in un

diverso tipo di contratto - sia perché è stata a sua volta derogata

o modificata da leggi successive (ad es.: art. 36, comma 7, del

d.lgs. n. 29 del 1993; art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 53).

La stessa Corte costituzionale del resto, in sede di giudizio di

ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo della legge

in questione (sentenza n. 41 del 2000), ha ammesso che il legislatore

possa disciplinare discrezionalmente il contratto di lavoro precario

"prevedendo i casi in cui tali contratti si convertono in contratti a

tempo indeterminato".

Analogo riconoscimento della discrezionalità del legislatore, in

tema di modalità di attuazione del diritto al lavoro garantito dagli

artt. 4 e 35 Cost., è contenuto nella sentenza n. 46 del 2000,

relativa alla richiesta di referendum abrogativo dell'art. 18 della

legge n. 300 del 1970.

Anche la disciplina transitoria dei contratti a termine dell'ente

Poste, contenuta nell'art. 9, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre

1996, n. 510, rappresenta pertanto una modalità di attuazione della

tutela del lavoro, rimessa alla discrezionalità del legislatore, con

la conseguente infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della norma sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

20. - Anche la S.p.a. Poste Italiane ha depositato una memoria

nell'imminenza dell'udienza pubblica, svolgendo argomentazioni non

dissimili da quelle contenute nella memoria dell'Avvocatura.

Ad avviso di tale parte, la norma censurata rientra nel novero di

quegli interventi di "aggiustamento" progressivo che si rendono

spesso necessari nel corso del processo di privatizzazione di settori

dell'apparato pubblico, al fine di agevolare il passaggio dalla

disciplina pubblicistica a quella privatistica. Sempre in riferimento

alla privatizzazione dell'ex Amministrazione postale, il legislatore

ha del resto dettato discipline transitorie anche in materia di

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, in materia di distacco

dei dipendenti presso altre amministrazioni pubbliche ed in materia

di strumenti di riduzione degli esuberi, ed analoghi interventi sono

stati effettuati in numerose altre vicende di privatizzazione.

Con particolare riferimento alle censure riferite alla violazione

del principio di eguaglianza, la difesa della S.p.a. Poste Italiane -

così come l'Avvocatura dello Stato ritiene che la legge n. 230 del

1962 non possa assumersi a tertium comparationis in quanto essa non

risponderebbe ad un principio di carattere generale, avendo anzi

carattere derogatorio rispetto alla disciplina codicistica in materia

contrattuale, né sarebbe applicativa di un qualsivoglia principio

costituzionale, non rientrando la stabilità del posto di lavoro,

secondo la stessa giurisprudenza della Corte, tra i beni tutelati

dall'art. 4 della Costituzione Tanto ciò è vero che numerosissime

sono state, nel tempo, le modifiche e le deroghe alla legge, tali da

renderla ormai legge speciale nell'ambito della stessa legislazione

del lavoro.

I rimettenti non avrebbero colto, in definitiva, un aspetto

fondamentale della norma denunciata: l'avere essa ripristinato, sia

pure in via transitoria, la regola generale del codice civile secondo

cui il contratto nullo, per la nullità di un suo elemento

essenziale, non produce effetti tra le parti.

La stessa Corte del resto, nella recente sentenza n. 41 del 2000,

ha ritenuto inammissibile il referendum abrogativo della legge in

questione non perché essa debba considerarsi attuativa di principi

costituzionali, ma solo in quanto l'eliminazione totale della

disciplina in materia di lavoro a termine costituirebbe una

violazione degli obblighi imposti all'Italia dalla direttiva del

Consiglio dell'Unione europea n. 70 del 28 giugno 1999. Analogamente,

nella sentenza n. 46 del 2000, la Corte ha sottolineato come la

predisposizione di garanzie a tutela del lavoratore sia affidata,

quanto ai tempi ed ai modi di attuazione, alla discrezionalità del

legislatore.

In conclusione, la S.p.a. Poste Italiane ritiene che la norma

censurata costituisca legittimo esercizio della discrezionalità del

legislatore nella disciplina del rapporto di lavoro a termine e trovi

la sua giustificazione nell'interesse pubblico al risanamento del

gestore dei servizi postali ed al contenimento dei costi.

La non omogeneità tra l'ente Poste Italiane ed i datori di

lavoro privati e, parallelamente, tra i dipendenti dell'ente Poste

Italiane ed i dipendenti privati costituirebbe poi, sotto altro

aspetto, ulteriore motivo di infondatezza della censura di

illegittimità costituzionale riferita all'art. 3 Cost.

In riferimento agli ulteriori parametri evocati dai rimettenti,

la S.p.a. Poste Italiane ribadisce infine le argomentazioni, già

svolte nelle precedenti memorie, a sostegno della declaratoria di

infondatezza delle questioni.

21. - Le parti private Maria Mazzini e Clara Fiorentin hanno a

loro volta depositato una memoria, nella quale innanzitutto rilevano

che la provenienza delle risposte ai quesiti dalla S.p.a. Poste

Italiane - parte dei giudizi a quibus - invece che dalle Pubbliche

amministrazioni effettivamente interpellate dalla Corte è di per sé

sufficiente a rendere le risposte stesse scarsamente attendibili.

Le informazioni stesse apparirebbero comunque, ad avviso delle

predette parti private, poco significative, così da imporre

ulteriori approfondimenti istruttori.

22. - Le medesime parti private Maria Mazzini e Clara Fiorentin,

unitamente a Mina La Falce, hanno successivamente depositato una

memoria integrativa.

Ad avviso delle suddette parti private, diversamente da quanto

sostenuto dalla S.p.a. Poste Italiane, i lavoratori aventi diritto

all'assunzione sarebbero non più di 12.500, la metà dei quali -

secondo valutazioni di comune esperienza - deve presumersi abbia nel

frattempo perso interesse a perseguire in concreto l'assunzione

stessa. Il numero delle assunzioni, a seguito della declaratoria di

illegittimità costituzionale della norma denunciata, sarebbe perciò

verosimilmente prossimo al numero medio (6.000 unità) dei lavoratori

a termine costantemente utilizzati dalla S.p.a. Poste Italiane nel

corso dell'anno. Il che porterebbe ad escludere i dirompenti effetti

economici prospettati dalla medesima società.

23. - Questioni di legittimità costituzionale analoghe a quelle

riassuntivamente esposte sono state sollevate anche da altre

autorità giudiziarie.

24. - Il pretore di Nicosia, con ordinanza emessa il 18 novembre

1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della

stessa norma, in riferimento all'art. 3 Cost.

Deduce il rimettente, in punto di rilevanza, che il giudizio a

quo ha ad oggetto la domanda, proposta nei confronti dell'ente Poste

Italiane da una lavoratrice assunta nell'anno 1996 con contratto a

tempo determinato, successivamente prorogato, diretta a far valere

l'illegittima apposizione del termine per difetto dei presupposti di

cui all'art. 1 della legge n. 230 del 1962.

L'assunto della lavoratrice è risultato fondato ma

l'accoglimento della domanda sarebbe appunto precluso dalla norma

denunciata.

Detta norma sarebbe ad avviso del rimettente in palese contrasto

con l'art. 3 della Costituzione in quanto introdurrebbe, a vantaggio

dell'ente Poste, una irragionevole disparità di trattamento tra i

lavoratori assunti dall'ente stesso con contratto a termine ed i

lavoratori a termine di tutte le altre imprese pubbliche e private.

24.1. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione,

sulla scorta di argomentazioni identiche a quelle già svolte negli

altri giudizi.

25. - Il pretore di Macerata ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli

artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, con ordinanza emessa il 19

febbraio 1998 nel corso di un giudizio avente ad oggetto la domanda

di conversione di un rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo

indeterminato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962.

Ad avviso del rimettente la norma denunciata sarebbe in contrasto

non solo con il principio di eguaglianza - sotto i medesimi profili

considerati nell'ordinanza del pretore di Nicosia - ma anche con la

tutela del diritto al lavoro, assicurata dall'art. 35 Cost., e con la

libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., in

considerazione dell'effetto distorsivo della concorrenza che

deriverebbe dal trattamento di favore accordato all'ente Poste

Italiane rispetto alle altre imprese operanti nel medesimo settore.

25.1. - È intervenuto anche in questo giudizio, concludendo per

l'infondatezza della questione, il Presidente del Consiglio dei

Ministri per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, anche in

questo caso replicando le difese già svolte negli altri giudizi.

26. - Il pretore di Latina, con ordinanza emessa il 26 novembre

1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della

stessa norma, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in base ad

argomenti non dissimili da quelli contenuti nelle ordinanze

precedentemente considerate.

26.1. - L'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta, per

conto del Presidente del Consiglio dei Ministri, depositando atto di

contenuto analogo ai precedenti.

27. - Il pretore di Trento ha sollevato, con cinque ordinanze di

identico contenuto emesse il 30 novembre 1998, questione di

legittimità costituzionale della stessa norma in riferimento agli

artt. 3 e 41 Cost., sulla base delle medesime argomentazioni svolte

nelle ordinanze di rimessione già esaminate.

27.1. - L'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta nei

cinque giudizi con atti di contenuto analogo ai precedenti.

28. - Il pretore di Pordenone ha sollevato, con ordinanza emessa

il 23 aprile 1997, questione di legittimità costituzionale della

stessa norma, in riferimento agli artt. 101 e 104 Cost.

Ad avviso del rimettente la norma violerebbe "il principio

costituzionale dell'indipendente esercizio della funzione

giurisdizionale (...) da parte del giudice ordinario (principio già

affermato da codesta Corte con decisione 121 del 1993) sottraendogli

il potere di interpretare autonomamente non già le disposizioni di

legge, ma gli stessi fatti rilevanti per la qualificazione del

rapporto".

28.1. - L'Avvocatura dello Stato è intervenuta in questo

giudizio concludendo per la declaratoria di inammissibilità o

infondatezza della questione, con riserva di illustrare

successivamente le proprie ragioni. Considerato in diritto

1. - Le numerose autorità giudiziarie indicate in epigrafe hanno

sollevato, con riferimento a differenti parametri (artt. 3, 4, 24,

35, 39, 41, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione) e sotto i profili

analiticamente esposti in narrativa, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in

materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del

reddito e nel settore previdenziale), convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996,

n. 608, che così recita: "Le assunzioni di personale con contratto

di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente Poste Italiane, a

decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il

30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo

indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun

contratto".

2. - Stante dunque l'identità dell'oggetto, i giudizi promossi

dai Pretori di Nicosia, di Macerata, di Latina, di Trento e di

Pordenone, fissati per la camera di consiglio del 5 aprile 2000,

vanno riuniti, per essere unitariamente decisi, a quelli, già

precedentemente riuniti, chiamati all'udienza pubblica del 4 aprile

2000.

3. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente

l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione

sollevata dal pretore di Salerno.

L'eccezione è fondata.

Il giudizio a quo come si evince dall'ordinanza di rimessione, ha

ad oggetto la declaratoria di nullità - ai sensi dell'art. 1 della

legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a

tempo determinato) - di un contratto di lavoro a termine stipulato il

16 agosto 1994. Il rimettente assume peraltro, non implausibilmente,

che le norme di natura privatistica di cui alla legge n. 230 del 1962

trovino applicazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente

Poste Italiane solamente dal 26 novembre 1994, data del primo

C.C.N.L. per i dipendenti dell'ente. Ne discende, pertanto, secondo

la prospettazione dello stesso rimettente, l'inapplicabilità della

suddetta disciplina privatistica al rapporto di lavoro dedotto in

giudizio, in quanto stipulato anteriormente al 26 novembre 1994, e la

conseguente irrilevanza della sollevata questione di legittimità

costituzionale.

4. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce, altresì,

l'inammissibilità della questione sollevata dal pretore di Padova,

per difetto di motivazione in punto di rilevanza.

Anche tale eccezione è fondata.

Il giudice rimettente, nel sollevare la questione, omette,

infatti, qualsiasi indicazione riguardo agli elementi della

fattispecie oggetto del giudizio cui egli è chiamato, cosicché a

questa Corte risulta precluso il controllo sull'effettivo

apprezzamento da parte dello stesso rimettente del requisito

preliminare della rilevanza. Né, d'altro canto, l'omessa descrizione

della fattispecie può ritenersi sanata dalle indicazioni fornite al

riguardo dalla parte privata nella memoria di costituzione,

trattandosi di allegazioni di parte inidonee a sostituire, in quanto

tali, quelle demandate in via esclusiva al giudice rimettente.

5. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce, inoltre,

l'inammissibilità della questione sollevata dal pretore di Ferrara,

quanto alla denunciata violazione dei principi costituzionali posti a

tutela dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario,

sull'assunto che il rimettente, lamentando in realtà l'esercizio

asseritamente distorto del potere legislativo, avrebbe dovuto semmai

sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai

sensi dell'art. 134 Cost.

L'eccezione è priva di fondamento. Seppure, infatti, non può

radicalmente escludersi l'esperibilità - da parte del potere

giudiziario - del conflitto di attribuzione avverso atti aventi forza

di legge, tuttavia non vi è dubbio che il giudizio incidentale

costituisca - allorché, come nella fattispecie, sia concretamente

utilizzabile - lo strumento tipico per pervenire alla declaratoria di

illegittimità costituzionale di una norma di legge della quale il

giudice sia chiamato a fare applicazione (sentenza n. 457 del 1999;

ordinanze n. 144 del 2000 e n. 398 del 1999).

6. - Le parti private Marina Mazzini e Clara Fiorentin, nella

memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica del 24

novembre 1998, eccepiscono l'inammissibilità, per difetto di

rilevanza, della questione sollevata dal pretore di Milano, assumendo

che la norma denunciata debba trovare applicazione con riferimento ai

soli rapporti di lavoro a termine ancora in corso - diversamente da

quelli dedotti nel giudizio a quo - alla data di entrata in vigore

della norma stessa.

L'eccezione va disattesa.

Il rimettente motiva, infatti, specificamente sul punto relativo

alla applicabilità della norma in questione ai rapporti di lavoro a

termine già esauriti, concludendo non implausibilmente per la

soluzione affermativa sulla scorta di argomenti ermeneutici di

carattere sia logico che letterale.

Argomenti rappresentati, da un lato, dalla considerazione che

l'impegno, assunto dal Governo contestualmente alla conversione in

legge del decreto, di "garantire comunque l'assunzione di quanti

hanno proposto e vinto ricorso in prima istanza o inoltrato ricorso

prima della emanazione del decreto 404 del 1996" (ordine del giorno

Borghetta e Strambi, n. 9/2698/1), si giustifica solamente sul

presupposto che anche i rapporti a termine già esauriti siano

assoggettati alla disciplina impugnata; dall'altro, dalla circostanza

che gli effetti della norma vengano fatti espressamente decorrere da

una data, quella di costituzione dell'ente, risalente a quasi tre

anni addietro, così da rendere assolutamente improbabile tenuto

conto della breve durata dei contratti a termine normalmente

stipulati dall'ente Poste Italiane - che l'intenzione del legislatore

fosse quella di rimuovere solamente i contratti in corso alla data di

entrata in vigore della norma stessa.

7. - Del pari infondate sono le eccezioni di inammissibilità per

difetto di rilevanza sollevate, in riferimento a due delle ordinanze

del pretore di Livorno, dalle parti private Francesco Rossi, Maria

Adele Picerno, Monica Rossi e Alessandra Papi, nel giudizio iscritto

al n. 726 del r.o. del 1997, e dalle parti private Claudia Ticciati,

Vincenza Formisano e Silvia Panicucci, nel giudizio iscritto al

n. 727 del r.o. del 1997, tutte basate sull'assunto che la norma

denunciata debba trovare applicazione con riferimento alle sole

ipotesi di conversione del contratto a termine ai sensi dell'art. 2

della legge n. 230 del 1962, con esclusione quindi dei casi, dedotti

nei giudizi a quibus di contratti ab origine nulli, ai sensi

dell'art. 1 della stessa legge, per illegittima apposizione del

termine.

L'assunto del rimettente, secondo il quale debbono invece

ricomprendersi nell'ambito applicativo della norma anche le ipotesi

di illegittima apposizione del termine, viene infatti giustificato

sulla base della ratio della norma, individuata nella finalità di

limitare le assunzioni dell'ente Poste Italiane, comunque derivanti

dalla conversione di contratti a termine, senza distinzione perciò

tra le ipotesi previste dall'art. 1 e quelle di cui all'art. 2 della

legge n. 230 del 1962.

Motivazione, quella ora riferita, di per sé non implausibile e,

pertanto, sottratta al sindacato di questa Corte.

8. - Nel merito, la questione non è fondata sotto alcuno dei

profili evocati.

9. - Va in primo luogo disattesa la censura sollevata, con

riferimento all'art. 77 Cost., dal solo pretore di Genova, con

ordinanza di data anteriore alla legge di conversione del

decreto-legge n. 510 del 1996, fondata sul rilievo secondo cui la

norma impugnata, emanata in difetto dei requisiti di straordinaria

necessità ed urgenza, costituirebbe mera reiterazione di quella di

cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404

(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di

interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale),

decaduto per mancata conversione.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "il vizio di

costituzionalità derivante dall'iterazione o dalla reiterazione

attiene, in senso lato, al procedimento di formazione del

decreto-legge in quanto provvedimento provvisorio fondato su

presupposti straordinari di necessità ed urgenza: la conseguenza è

che tale vizio può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la

legge di conversione (o di sanatoria), abbiano assunto come propri i

contenuti o gli effetti della disciplina adottata dal Governo in sede

di decretazione d'urgenza" (sentenza n. 360 del 1996).

Deve poi escludersi ogni rilievo, nella specie, dei presupposti

di necessità ed urgenza, posto che l'efficacia retroattiva della

norma convertita in legge è tale da coprire anche il periodo

intercorrente tra l'emanazione del decreto e la sua conversione.

La conversione in legge del decreto n. 510 del 1996 - successiva,

come si è detto, all'ordinanza di rimessione - ha, pertanto, sanato

ogni eventuale vizio attinente al procedimento di formazione del

decreto stesso e porta ad escludere l'asserita violazione, nella

specie, dell'art. 77 Cost.

10. - Tutti i rimettenti, ad eccezione del pretore di Pordenone,

hanno evocato, sotto differenti profili, il parametro di cui

all'art. 3 Cost.

In particolare, i Pretori di Torino, di Milano, di Ferrara, di

Gorizia, di Bologna ed il Tribunale di Venezia individuano, tra

l'altro, la violazione del menzionato precetto costituzionale nella

efficacia retroattiva della norma, attraverso la quale risulterebbe

leso il principio di ragionevolezza nonché l'affidamento

legittimamente sorto nei destinatari della norma stessa.

La retroattività della disciplina denunciata, siccome

finalizzata a spiegare effetti sui giudizi in corso, comprometterebbe

inoltre - ad avviso del pretore di Milano - l'esercizio neutrale ed

indipendente della funzione giurisdizionale, garantita dagli

artt. 24, 101 e 104 Cost.

Sulla scorta di analoghe considerazioni la norma, in quanto

retroattiva, è ritenuta in contrasto con gli artt. 101, 102 e 104

della Costituzione dai Pretori di Genova, di Ferrara, di Saluzzo e di

Gorizia, ovvero con i soli artt. 101 e 104 della Costituzione dal

pretore di Pordenone, mentre il pretore di Parma ravvisa nella deroga

al principio di irretroattività della legge una lesione del diritto

di difesa di cui all'art. 24 Cost., per la limitazione che ne

conseguirebbe alla possibilità per i cittadini di agire in giudizio

per la tutela dei loro diritti.

10.1. - Al riguardo va premesso che, secondo la consolidata

giurisprudenza di questa Corte, il divieto di retroattività della

legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e

principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea

di principio attenersi - non è stato elevato a dignità

costituzionale, salva la previsione dell'art. 25 della Costituzione

relativo alla sola materia penale. Il legislatore ordinario, nel

rispetto di tale limite, può dunque emanare norme retroattive,

purché trovino adeguata giustificazione sul piano della

ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed

interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere

arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi

precedenti (sentenze n. 229 del 1999, n. 432 del 1997, nn. 153 e 6

del 1994, n. 283 del 1993).

Ai fini del giudizio di legittimità costituzionale della norma

denunciata, sotto il profilo considerato, deve, dunque, in primo

luogo valutarsi se la sua efficacia retroattiva risponda a criteri di

ragionevolezza ovvero costituisca un regolamento irrazionalmente

lesivo di interessi sostanziali tutelati da norme preesistenti.

10.2. - Giova a questo punto ricordare che la vicenda di

privatizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle

telecomunicazioni si è sviluppata attraverso due distinti passaggi.

Dapprima, con l'art. 1 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487

(Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle

telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del

Ministero), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 29

gennaio 1994, n. 71, detta Amministrazione è stata trasformata in

ente pubblico economico denominato appunto ente Poste Italiane.

Successivamente, in base alla previsione già contenuta nel secondo

comma dello stesso art. 1 del decreto-legge n. 487 del 1993, con

deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione

economica n. 244 del 18 dicembre 1997, l'ente Poste Italiane è stato

trasformato in società per azioni, le cui azioni sono state

attribuite per intero al Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica.

Da tale pur sommaria esposizione emerge con chiarezza come la

costituzione dell'ente Poste Italiane abbia rappresentato la fase

transitoria del processo di privatizzazione, evidentemente

finalizzata alla realizzazione delle condizioni economiche e

strutturali per la gestione in forma di società per azioni del

servizio postale.

10.3. - L'art. 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 487 del

1993, costitutivo dell'ente Poste Italiane, prevedeva che il

personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

restasse alle dipendenze dell'ente "con rapporto di diritto privato".

Da ciò discendeva, come correttamente assumono i rimettenti,

l'applicabilità ai rapporti di lavoro a termine stipulati dall'ente

della disciplina, appunto privatistica, di cui alla legge n. 230 del

1962, applicabilità del resto ribadita dall'art. 8 del C.C.N.L. del

26 novembre 1994 per i dipendenti dell'ente Poste Italiane.

Le informazioni acquisite da questa Corte a seguito

dell'ordinanza istruttoria del 18 dicembre 1998 - anche tenendo conto

delle diverse allegazioni delle parti private - evidenziano,

peraltro, nel periodo intercorrente tra la data di costituzione

dell'ente Poste Italiane e quella di emanazione della norma

denunciata, un diffuso e non spiegato ritardo, da parte degli organi

locali dell'ente preposti alle assunzioni di personale a tempo

determinato, nell'adeguarsi alla disciplina privatistica di cui alla

legge n. 230 del 1962, così da porre in essere i presupposti per la

trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di un

elevatissimo numero di rapporti a termine (comunque dell'ordine di

svariate migliaia), stipulati in violazione degli artt. 1 e 2 della

suddetta legge.

L'assoluta eccezionalità di tale situazione, a prescindere da

qualsiasi valutazione in ordine alle eventuali responsabilità degli

organi dell'ente, consente di individuare agevolmente la ratio della

norma denunciata nella esigenza, avvertita come prioritaria, di

salvaguardare l'interesse generale al buon esito del processo di

privatizzazione del servizio postale. Il legislatore - come emerge

con chiarezza anche dai lavori preparatori - ha cioè ritenuto che

l'imprevista assunzione coattiva con rapporto a tempo indeterminato

di migliaia di lavoratori potesse gravemente ed irreparabilmente

pregiudicare il risanamento finanziario dell'ente, costituente

ineludibile presupposto per la sua trasformazione in una società per

azioni, destinata ad operare sul mercato in regime di parziale

concorrenza e con criteri di economicità.

Sulla scorta di tali valutazioni, sicuramente non implausibili

alla luce degli elementi di fatto di cui si è dato conto,

l'attribuzione di efficacia retroattiva alla norma impugnata appare

giustificata dalla esigenza di porre rimedio ad una situazione del

tutto eccezionale e tale da compromettere irreparabilmente

l'equilibrio finanziario e lo stesso processo di privatizzazione

dell'ente.

Il sacrificio imposto ai lavoratori - peraltro attenuato dal

riconoscimento, contenuto nella stessa norma, di un diritto di

precedenza nelle future assunzioni a tempo indeterminato - risulta

dunque non contrastante né con il principio di ragionevolezza né -

come meglio si vedrà più avanti - con altri valori ed interessi

costituzionalmente protetti.

10.4. - Deve per altro verso escludersi che l'efficacia

retroattiva della norma, con la sua conseguente incidenza sui giudizi

in corso, comporti una lesione delle prerogative del potere

giudiziario e perciò la violazione degli artt. 101, 102 e 104 Cost.

Questa Corte ha da tempo chiarito, infatti, che la funzione

giurisdizionale non può dirsi violata per il solo fatto di un

intervento legislativo con efficacia retroattiva, quando il

legislatore - come nella specie - agisca sul piano astratto delle

fonti normative senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle

concrete fattispecie in giudizio (in tal senso, ancora, le sentenze

n. 229 del 1999, n. 432 del 1997, n. 397 del 1994, n. 402 del 1993).

Sicché, anche in relazione ai suddetti parametri, la questione deve

essere dichiarata infondata.

10.5. - Sulla scorta di analoghe considerazioni deve, altresì,

escludersi che la norma denunciata sia in contrasto con l'art. 24

Cost., in quanto la modifica del modello normativo, cui la decisione

giudiziale deve riferirsi, operando sul piano sostanziale,

evidentemente non incide sul diritto alla tutela giurisdizionale, a

cui presidio è posta la norma costituzionale invocata.

11. - Il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione è anche

evocato da gran parte dei rimettenti sotto il diverso profilo della

violazione del principio di eguaglianza: in particolare, dai Pretori

di Genova, di Fermo, di Lecco, di Ferrara, di Parma, di Saluzzo, di

Livorno, di Gorizia, di Latina, di Camerino, di Bologna, di Nicosia,

di Macerata, di Trento e dal Tribunale di Venezia, in relazione

all'ingiustificata disparità di trattamento che la norma

introdurrebbe tra i lavoratori assunti con contratto a termine

dall'ente Poste Italiane e quelli assunti con analogo contratto da

altri datori di lavoro privati o enti pubblici economici; dai Pretori

di Fermo, di Parma, di Latina, di Camerino e di Trento, in relazione

all'ingiustificata disparità di trattamento tra l'ente Poste

Italiane e gli altri datori di lavoro, anche in ipotesi operanti nel

medesimo settore; dai Pretori di Milano e di Nicosia, in relazione

alla protezione accordata agli interessi di una delle parti del

rapporto, e cioè il datore di lavoro, rispetto all'altra.

Le medesime considerazioni già svolte in ordine alla

ragionevolezza della norma, quanto alla sua efficacia retroattiva,

rendono peraltro evidente la non fondatezza di tali censure.

Le denunciate disparità di trattamento trovano, infatti,

adeguata giustificazione nella più volte ricordata esigenza di

tutela dell'interesse pubblico al buon esito del processo di

privatizzazione del servizio postale: interesse, questo, la cui

rilevanza è tale da rendere non omogenee le situazioni poste di

volta in volta a raffronto dai rimettenti.

La legittimità costituzionale di discipline differenziate del

lavoro a termine, giustificate dalle peculiari caratteristiche dei

singoli rapporti di lavoro, è stata del resto già riconosciuta da

questa Corte (sentenza n. 80 del 1994, ordinanza n. 347 del 1988). Ed

è per altro verso significativa la considerazione che una regola

opposta a quella della conversione del rapporto a termine nullo è

dettata dall'art. 36, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle

amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di

pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421), per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il cui

rapporto di lavoro - del pari privatizzato - presenta non poche

analogie con quello dei dipendenti di un ente pubblico, quale l'ente

Poste Italiane, derivante dalla trasformazione di una pubblica

amministrazione.

Il legislatore in ogni caso, in relazione alla eccezionalità

delle circostanze di fatto che hanno reso nella specie necessaria una

deroga alla disciplina comunque ritenuta in via generale applicabile

ai dipendenti dell'ente Poste Italiane, ha contenuto l'operatività

di detta deroga entro un preciso limite temporale, e cioè dalla data

di costituzione dell'ente sino al 30 giugno 1997, con ciò evitando

il consolidamento di situazioni di vantaggio in favore dell'ente

stesso e di correlativo svantaggio in danno dei suoi dipendenti.

12. - Proprio in relazione a tale aspetto della disciplina

denunciata, il pretore di Livorno ed il Tribunale di Venezia

prospettano un'ulteriore violazione del principio di eguaglianza, con

riguardo alla disparità di trattamento che sussisterebbe tra i

lavoratori assunti dall'ente Poste Italiane con contratto a termine

prima del 30 giugno 1997 e quelli assunti successivamente a tale

data.

Anche tale censura è tuttavia priva di fondamento, atteso che

l'individuazione del termine entro il quale contenere la deroga alla

disciplina comune non può che essere rimessa alla discrezionalità

del legislatore, rimanendo il relativo esercizio sottratto - salva la

manifesta irragionevolezza, non ravvisabile nella specie - al

sindacato di legittimità costituzionale.

13. - L'asserita disparità di trattamento tra l'ente Poste

Italiane e gli altri datori di lavoro operanti nel medesimo settore

è poi ritenuta dai Pretori di Fermo, di Latina, di Camerino, di

Macerata, di Trento e dal Tribunale di Venezia strumento distorsivo

della concorrenza tale da comportare violazione della libertà di

iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.

A tale proposito è sufficiente tuttavia osservare che l'ente

Poste Italiane ha operato in regime di concorrenza limitatamente ai

servizi di tipo non universale e non riservato, restando peraltro

obbligato - in base all'art. 1, comma 3, del contratto di programmma

del 17 gennaio 1995 - ad assicurare la prestazione, espressamente

qualificata nello stesso Contratto di programma come prioritaria, di

tutti i servizi universali e riservati, già svolti

dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Non sussistendo, dunque, nell'ambito dei servizi postali, una

situazione di piena concorrenza, deve conseguentemente escludersi che

la deroga apportata dalla norma denunciata alla disciplina dei

contratti di lavoro a termine, limitatamente a quelli stipulati

dall'ente Poste Italiane, possa considerarsi in contrasto con la

libertà di iniziativa economica privata sancita dall'art. 41 Cost.

Giova d'altro canto ricordare, al riguardo, che la Corte di

giustizia della comunità europea, in sede di pronuncia pregiudiziale

a norma dell'art. 177 del trattato CE, con sentenza del 7 maggio 1998

ha statuito, proprio in riferimento alla norma oggetto del presente

giudizio di legittimità costituzionale, che "una disposizione

nazionale che esoneri una sola impresa dall'obbligo di osservare la

normativa di applicazione generale riguardante i contratti di lavoro

a tempo determinato non costituisce un aiuto di Stato ai sensi

dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE".

14. - Non sussiste nemmeno la violazione del diritto al lavoro

prospettata, con riferimento al parametro di cui all'art. 4 Cost.,

dai Pretori di Torino e di Saluzzo, con riferimento al parametro di

cui all'art. 35 Cost., dai Pretori di Fermo, di Parma, di Gorizia, di

Camerino e di Macerata e con riferimento ad entrambi i suddetti

parametri dai Pretori di Milano, di Lecco e di Bologna.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la garanzia del

diritto al lavoro apprestata dagli artt. 4 e 35 della Costituzione è

infatti affidata alla discrezionalità del legislatore quanto alla

scelta dei tempi e dei modi di attuazione e non comporta una diretta

ed incondizionata tutela del posto di lavoro (sentenze n. 46 del

2000, n. 419 del 1993, n. 152 del 1975; ordinanza n. 254 del 1997).

15. - Va altresì disattesa la censura riferita al parametro di

cui all'art. 39 Cost., evocato dai Pretori di Torino, di Milano e di

Saluzzo e dal Tribunale di Venezia.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nella attuale

situazione di inattuazione delle regole costituzionali relative alla

stipulazione di contratti collettivi con efficacia erga omnes non

può ipotizzarsi un conflitto tra l'attività sindacale e l'attività

legislativa, non essendovi alcuna riserva legislativa e contrattuale

a favore dei sindacati (sentenze n. 697 del 1988, n. 141 del 1980).

La circostanza che una determinata disciplina legislativa venga

recepita ed integrata in un contratto collettivo di lavoro non

preclude dunque al legislatore la possibilità di modificarla o di

derogarvi, tanto più quando la deroga sia - come nella specie -

giustificata da una situazione eccezionale, a salvaguardia di un

interesse generale, ed abbia carattere di transitorietà.

16. - Palesemente infondata è infine la questione sollevata dal

pretore di Lecco, con riferimento all'art. 41, secondo comma, Cost.,

sull'assunto che la norma, sacrificando il diritto al posto di lavoro

già sorto in capo ai lavoratori, detti una disciplina dell'attività

economica contrastante con la dignità umana di costoro.

Il suddetto parametro, essendo posto a salvaguardia dei diritti

fondamentali della persona nello svolgimento delle attività

produttive, non può essere infatti utilmente invocato - come del

resto l'art. 4 della Costituzione - quando, come nella specie, venga

in gioco la tutela del posto di lavoro. Ciò che porta, ovviamente,

ad escludere la necessità di qualsiasi ulteriore considerazione al

riguardo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo,

del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in

materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del

reddito e nel settore previdenziale), convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996,

n. 608, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di

Salerno, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dal pretore

di Padova, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in

materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del

reddito e nel settore previdenziale), convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996,

n. 608, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di

Genova, in riferimento agli artt. 3, 77, 101, 102 e 104 della

Costituzione, dal pretore di Fermo, in riferimento agli artt. 3, 35 e

41 della Costituzione, dal pretore di Torino, in riferimento agli

artt. 3, 4 e 39 della Costituzione, dal pretore di Milano, in

riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 39, 101 e 104 della

Costituzione, dal pretore di Lecco, in riferimento agli artt. 3, 4,

35 e 41 della Costituzione, dal pretore di Ferrara, in riferimento

agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal pretore di

Parma, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione, dal

pretore di Saluzzo, in riferimento agli artt. 3, 4, 39, 101, 102 e

104 della Costituzione, dal pretore di Livorno, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Gorizia, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, 101, 102 e 104 della

Costituzione, dal pretore di Latina, in riferimento agli artt. 3 e 41

della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, in riferimento agli

artt. 3, 39 e 41 della Costituzione, dal pretore di Camerino, in

riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, dal pretore di

Bologna, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal

pretore di Nicosia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

pretore di Macerata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della

Costituzione, dal pretore di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 41

della Costituzione, dal pretore di Pordenone, in riferimento agli

artt. 101 e 104 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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