Corte costituzionale

Ordinanza n. 306/1999

Altra decisione · depositata il 14/07/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181,

182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art.

3-bis del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il

riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio

1997, n. 140, promossi con 4 ordinanze emesse il 4 maggio (n. 2

ordinanze), il 15 e l'11 giugno 1998 dal pretore di Brescia,

rispettivamente iscritte ai nn. 510, 511, 640 e 641 del registro

ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 28 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Sarabotani Serafina

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che - nel corso di due procedimenti instaurati per

ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in

base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - il

pretore di Brescia, con altrettante ordinanze di identico contenuto,

emesse il 4 maggio (r.o. n. 510 del 1998) e l'11 giugno 1998 (r.o. n.

641 del 1998), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n.

662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come

modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure

urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica);

che, secondo il rimettente, la censurata normativa - sopravvenuta

nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette

a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli

aventi diritto in applicazione della citata sentenza della Corte

costituzionale, oltre che della sentenza n. 240 del 1994 - si pone in

contrasto: a) con l'art. 113 Cost., in quanto sostanzialmente

preclusiva della tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di

diniego delle prestazioni già pronunciati dall'INPS; b) con gli

artt. 101, 102 e 104 Cost., essendo di ostacolo allo svolgimento

della funzione giurisdizionale, a cagione del trasferimento in sede

amministrativa del contenzioso giudiziario pendente, peraltro non

eliminato dalla previsione dell'estinzione d'ufficio dei processi; c)

con gli artt. 24 e 25 Cost., poiché - stante l'esclusione degli

accessori del credito e la vanificazione del diritto degli eredi -

alla perdita del diritto all'azione, conseguente all'estinzione dei

giudizi ed alla compensazione delle spese, non si accompagna un

arricchimento della sfera patrimoniale degli interessati, in misura

sufficiente a far ritenere insussistente la violazione degli evocati

parametri;

che, sempre secondo il rimettente, le disposizioni censurate,

"nella loro interezza ed in ogni singola parte, parola e norma" - non

potendo le Camere procedere alla conversione di decreti-legge

reiterati, allorquando l'ultimo decreto non sia destinato a regolare

diversamente un nuovo caso straordinario di necessità ed urgenza -

contrastano con gli artt. 1, 70, 72, 77, 94 e 136 Cost., siccome

frutto d'un tardivo ed anomalo procedimento di conversione, non

costituente - per effetto del trasferimento del vizio genetico del

decreto legge iterato o reiterato - espressione di autonoma e libera

determinazione delle due Camere, condizionate altresì dalla

redazione della legge in soli tre articoli, contenenti un coacervo

indistinto di materie disomogenee, così formulati dal Governo al

solo fine di poter chiedere il voto di fiducia;

che, nel corso di analogo giudizio, il pretore di Brescia, con

ordinanza emessa il 4 maggio 1998 (r.o. n. 511 del 1998), ha

sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell'art.

1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996, come modificati

dall'art. 3-bis della legge n. 140 del 1997, "nella loro interezza

ed in ogni singola parte, parola e norma", per violazione degli artt.

1, 70, 72, 77, 94 e 136 Cost;

che, con altra ordinanza emessa il 15 giugno 1998 (r.o. n. 640

del 1998), sulla base di identiche motivazioni riferite ai singoli

parametri evocati - cui viene aggiunta la lamentata violazione

dell'obbligo di copertura reale della relativa spesa -, il pretore di

Brescia ha altresì sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662

del 1996 e dell'art. 3-bis della legge n. 140 del 1997, per

contrasto con gli artt. 1, 24, 25, 70, 72, 77, 81, 94, 101, 102, 104

e 113 Cost;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza

delle sollevate questioni; e che si è costituito l'INPS, concludendo

anch'esso per l'infondatezza delle stesse;

che, nel giudizio promosso con r.o. n. 641 del 1998, si è

altresì costituita la parte privata del giudizio a quo, che ha

concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle

norme impugnate.

Considerato che, per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che la denunciata normativa è stata, successivamente alla

proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità, in vari

punti modificata;

che, in particolare, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha

previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi

sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36,

comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli

arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di

quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36,

comma 2);

che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato

la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta

nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,

interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa

norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in

materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso

sulla normativa denunciata, e dunque il giudice rimettente deve

procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate

questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165, 166, 219, 220 e 221 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di

Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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