Corte costituzionale

Ordinanza n. 303/1999

Altra decisione · depositata il 14/07/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181,

182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con 5 ordinanze

emesse il 17 aprile, il 19 giugno e il 24 ottobre (n. 3 ordinanze)

1997 dal pretore di Nocera Inferiore, rispettivamente iscritte ai nn.

46, 228, 267, 268 e 269 del registro ordinanze 1998 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 15 e 17, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che - nel corso di tre giudizi instaurati per ottenere la

ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alla

sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - il pretore di

Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto

tutte emesse il 24 ottobre 1997 (r.o. nn. 267, 268 e 269 del 1998),

ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,

commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica);

che, secondo il rimettente, la censurata disciplina -

sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di

disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme

maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza

della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e della successiva

sentenza n. 240 del 1994 - viola: a) gli artt. 3, 102, 103 e 104

Cost., nella parte in cui, al comma 181, prevede il pagamento delle

somme dovute mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di

Stato; b) l'art. 24 Cost., nella parte in cui, sempre al comma 181,

prevede che tale pagamento avvenga sulla base di elenchi

riepilogativi che gli Enti provvederanno annualmente ad inviare al

Ministero del tesoro; c) l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al comma

182, esclude che nella determinazione dell'importo maturato

concorrano interessi e rivalutazione; d) gli artt. 24 e 25 Cost.,

nella parte in cui, al comma 183, prevede l'estinzione d'ufficio dei

giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite;

che nel corso di due giudizi analoghi, lo stesso pretore di

Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto

emesse il 17 aprile (r.o. n. 46 del 1998) ed il 19 giugno 1997 (r.o.

n. 228 del 1998), ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale del citato art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge

n. 662 del 1996;

che, a giudizio del rimettente, la norma impugnata si pone in

contrasto: a) con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al comma 181,

prevede il pagamento delle somme dovute in sei annualità e mediante

assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; b) con l'art. 3

Cost., nella parte in cui, al comma 182, esclude che sulle somme

dovute siano corrisposti interessi e rivalutazione monetaria; c) con

gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui, sempre al comma 182,

sancisce l'esclusione del rimborso agli eredi non aventi diritto alla

pensione di reversibilità; d) con l'art. 24 Cost., nella parte in

cui dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, con

compensazione delle spese di lite;

che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per

l'infondatezza delle sollevate questioni;

che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 46, 228 e 267 del 1998, si

è costituito l'INPS, concludendo per la non fondatezza delle

sollevate questioni.

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che la normativa impugnata dal rimettente è stata,

successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di

costituzionalità, in vari punti modificata;

che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in

legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul denunciato

meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione di

titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur

se con le medesime cadenze temporali;

che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto

l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli

arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)

e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,

degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di

quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36,

comma 2);

che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato

la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta

nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,

interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa

norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in

materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso

sulla normativa denunciata, e dunque il giudice rimettente deve

procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate

questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165, 166, 219, 220 e 221 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di

Nocera Inferiore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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