Corte costituzionale

Ordinanza n. 292/1999

Altra decisione · depositata il 09/07/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 7 marzo (n.

3 ordinanze) e l'11 aprile 1997 dal tribunale di Fermo, il 14

febbraio 1997 dal tribunale di Roma, il 18 (n. 2 ordinanze) e l'11

aprile, il 20, il 7, il 28 marzo e l'11 aprile 1997 dal tribunale di

Fermo, rispettivamente iscritte ai nn. da 539 a 542, 578 e da 624 a

630 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 37, 38 e 40, prima serie speciale, dell'anno

1997.

Visti gli atti di costituzione di Ricci Teresa ed altra e dell'INPS

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di undici giudizi di appello, vertenti su

domande di riconoscimento della ricostruzione di trattamenti

pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte

costituzionale, il tribunale di Fermo, con altrettante ordinanze di

identico contenuto, emesse il 7 marzo (r.o. nn. 539, 540, 541 e 628

del 1997), il 20 marzo (r.o. n. 627 del 1997), il 28 marzo (r.o. n.

629 del 1997), l'11 aprile (r.o. nn. 542, 626 e 630 del 1997), ed il

18 aprile (r.o. nn. 624 e 625 del 1997), ha sollevato questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge 23

dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), nella parte in cui dispone l'estinzione d'ufficio dei

giudizi pendenti, con compensazione delle spese di lite tra le parti

e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in

giudicato;

che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta

nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette

a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli

aventi diritto in applicazione della citata sentenza di

illegittimità costituzionale oltre che della sentenza n. 240 del

1994 - si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione,

precludendo la possibilità di far verificare giudizialmente la

sussistenza dei requisiti individuali per l'accertamento del diritto

azionato e la fondatezza delle eccezioni opposte dall'INPS al

riconoscimento del diritto stesso;

che, nel corso di analogo giudizio di appello, il tribunale di

Roma, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1997 (r.o. n. 578 del

1997), ha anch'esso sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996;

che, a giudizio del rimettente, la norma impugnata contrasta: a)

con l'art. 136 della Costituzione, in quanto sostanzialmente, seppur

indirettamente, pone nel nulla le intervenute declaratorie di

illegittimità costituzionale; b) con gli artt. 134 e 70 della

Costituzione, dovendo la funzione legislativa essere esercitata nel

rispetto dei principi generali dettati dalla Costituzione e nei

limiti di ragionevolezza affermati dalla Corte costituzionale; c) con

l'art. 24 della Costituzione, poiché la previsione della

declaratoria d'ufficio dell'estinzione dei giudizi si contrappone ad

un intervento normativo complessivamente non satisfattivo dei diritti

azionati in applicazione delle citate pronunce d'incostituzionalità;

d) con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la non

giustificata previsione della compensazione tra le parti delle spese

di lite in controversia di natura previdenziale;

che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o per

l'infondatezza delle sollevate questioni;

che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 539, 578 e 624 del 1997,

si è costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza delle

sollevate questioni;

he c , nel giudizio promosso con r.o. n. 542 del 1997, si sono

costituite, altresì, le ricorrenti del giudizio a quo concludendo

per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma

censurata.

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che la normativa impugnata dalle Autorità rimettenti è stata,

successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di

costituzionalità, in vari punti modificata;

che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in

legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo

denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante

emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in

contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;

che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto

l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli

arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)

e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,

degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia

avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato

la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta

nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,

interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa

norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in

materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso

sulla normativa denunciata, e dunque i giudici rimettenti devono

procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate

questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai

giudici stessi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Autorità

giudiziarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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