Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, e 16 maggio 1996, n. 260. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 518, 31 gennaio 1996, n. 41, 2 aprile 1996, n. 182, e 3 giugno 1996, n. 302. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 luglio 1996, n. 353, e 6 settembre 1996, n. 463.

Testo vigente dal 21 dicembre 1996

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 398/1998

    Illegittimità dichiarata
    11 dicembre 1998

    In ordine alle questioni di legittimità costituzionale proposte, in materia di quote latte, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Basilicata, Molise e Liguria, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 Cost., e agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, nei confronti delle disposizioni - concernenti, in particolare, il sistema e il procedimento di compensazione della produzione eccedentaria di latte - contenute negli artt. 3, commi 1 e 3, del d.l. 8 luglio 1996, n. 353; 3, commi 1 e 3, del d.l. 6 settembre 1996, n. 463; 3, commi 1 e 3, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552 (convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642) e nell'art. 1, comma 5, di tale legge, nonché nell'art. 11 del d.l. 8 agosto 1996, n. 440, e nell'art. 11 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 542 (convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649); nell'art. 1, comma 2, di tale ultima legge e nell'art. 2, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve dichiararsi - riguardo alle censure con cui si investe la regolamentazione della compensazione per il periodo 1995-1996 - la cessazione della materia del contendere. In forza dell'art. 3 del d.l. 1 dicembre 1997, n. 411 (convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5) sia nell'ipotesi di compensazione secondo le regole precedenti sia in quella di compensazione nazionale, i dati da assumere a base della compensazione non sono più, infatti, quelli conseguenti all'applicazione delle disposizioni impugnate, ma quelli nuovi, derivanti dagli accertamenti di cui all'art. 2 dello stesso d.l. n. 411 del 1997, e pertanto, con il sopravvenire di tale disciplina - che investe sia la base della compensazione che i criteri con i quali va effettuata e sostituisce quindi integralmente con efficacia retroattiva e in maniera non certo puramente formale, le disposizioni impugnate - le sollevate questioni restano prive di oggetto. Il che però non pregiudica, sotto nessun profilo, la futura valutazione delle questioni sugli atti legislativi sopravvenuti se ed in quanto siano stati tempestivamente e ritualmente impugnati. - V. le precedenti massime F e G. red.: S. Pomodoro

    Art. 77 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1996-12-20;642~art1 · fonte del testo

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