Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

citata

  • art. 421legge 533/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 44, primo

comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. delle leggi sul

Consiglio di Stato) 26 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per

la procedura dinanzi alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di

Stato) e 7 1° comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 giugno 1979 dal t.a.r. per l'Umbria

sul ricorso proposto da Gasperini Virgilio contro comune di San

Giustino iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 10 giugno 1980 dal t.a.r. per il Piemonte

sul ricorso proposto da Baro Domenico contro Ente autonomo del teatro

regio di Torino iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno

1980;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Uditi nell'udienza pubblica del 7 aprile 1987 il giudice relatore

Virgilio Andrioli e l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 26 giugno 1979 (pervenuta alla Corte

il 18 febbraio 1980; notificata il 7 e comunicata l'8 gennaio 1980;

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 7 maggio 1980 e

iscritta al n. 129 r.o. 1980) sul ricorso, con il quale Gasperini

Virgilio, già dipendente del comune di San Giustino, aveva chiesto,

previo annullamento della delibera comunale n. 77 del 5 maggio 1976,

il pagamento della indennità sostitutiva dei riposi festivi e la

corresponsione degli emolumenti dovuti per prestazioni svolte oltre

il normale orario di lavoro, il t.a.r. Umbria, dopo avere con

sentenza in pari data dichiarato fondata la prima domanda e

constatato che sulla base dei documenti acquisiti a seguito

dell'esperimento dei mezzi istruttori consentiti nel processo

amministrativo non risultavano provati i fatti costitutivi della

pretesa posta a base della seconda domanda, ritenne rilevante e, in

riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 44 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. delle leggi sul

Consiglio di Stato) e 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento

per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio

di Stato) nella parte in cui non prevedono la possibilità di

esperire dinanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione

esclusiva e per controversie attinenti a diritti soggettivi, gli

altri mezzi di prova previsti per il processo dinanzi al giudice

ordinario.

2. - Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti del

giudizio a quo; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei Ministri con atto depositato il 27 maggio 1980, con il quale

l'Avvocatura generale dello Stato ha rilevato che il t.a.r. Umbria

non avrebbe motivato sulla rilevanza della questione e, pertanto, ne

ha concluso per l'inammissibilità e, in ipotesi, per l'infondatezza.

3. - Con ordinanza emessa il 10 giugno 1980 (notificata il 25 e

comunicata il 31 del successivo luglio; pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 345 del 17 dicembre 1980 e iscritta al n. 728 r.o. 1980)

sul ricorso, con il quale Baro Domenico, assunto dall'Ente autonomo

del teatro regio di Torino con decorrenza 1° aprile 1974 come operaio

di prima categoria addetto alla centrale termica e di

condizionamento, aveva - sul riflesso che, a decorrere da circa due

anni dalla data di assunzione, l'ente lo aveva adibito a svariate

mansioni (verniciatore, scaricatore, addetto a manutenzioni varie)

con ordine di non più occuparsi dell'incarico originario - lamentato

la violazione dell'art. 31 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e più

specificamente dell'art. 12 c.c.n. di categorie del 1971, il quale

vieta di assegnare, anche temporaneamente, l'operaio a mansioni di

categoria diverse rispetto a quelle di categoria qualora ciò

comporti mutamento sostanziale della sua posizione morale nei

confronti dell'ente e, pertanto, aveva chiesto dichiararsi l'obbligo

dell'ente di assegnargli mansioni di addetto alla centrale termica e

di condizionamento nell'ambito di prima categoria e mansioni per le

quali fu assunto, il t.a.r. Piemonte, disattese le eccezioni

d'inammissibilità e irricevibilità opposte dall'ente, ritenne

rilevante e, in relazione agli artt. 3 e 24, primo commo, e 2 della

Costituzione, giudicò non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 44, primo comma, del r.d. 26

giugno 1924, n. 1054, 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 e 19, primo

comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei

tribunali amministrativi regionali), in riferimento all'art. 7,

secondo comma, della legge n. 1034/1971.

4.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si

è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri con atto depositato il 6 gennaio 1981, con il quale

l'Avvocatura generale dello Stato ha riassunto le argomentazioni

esposte nel precedente atto d'intervento concludendo per la

inammissibilità o per la infondatezza della proposta questione.

4.2. - Nella udienza pubblica del 7 aprile 1987, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti,

l'avv. Stato D'Amico ha illustrato la deduzione d'inammissibilità

dei due incidenti. Considerato in diritto

5.1. - La connessione, se non la identità, dei due incidenti

induce a disporne la riunione ai fini di unitaria deliberazione.

Non ha fondamento l'eccezione d'inammissibilità per difetto di

rilevanza, su cui si è diffusa l'Avvocatura erariale, perché non è

lecito imporre alla parte l'onere di chiedere l'assunzione di mezzi

istruttori la cui ammissibilità dipende dalla declaratoria di

incostituzionalità di disposizioni sottordine che non la prevedono.

5.2. - Il rispetto del canone della corrispondenza tra chiesto e

pronunciato induce a limitare lo scrutinio della questione di

costituzionalità, sollevata dai giudici a quibus, a controversie di

impiego di dipendenti dello Stato e di enti pubblici, riservate alla

giurisdizione esclusiva dei t.a.r. e, in secondo grado, del Consiglio

di Stato, e alla individuazione dei mezzi istruttori che ai fini

dell'accertamento dei fatti possono essere disposti.

Così circoscritta, la questione d'incostituzionalità degli artt.

44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. delle leggi

sul Consiglio di Stato) e 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642

(Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali

del Consiglio di Stato), e 7 primo comma, della legge 6 dicembre

1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali)

nei limiti in cui li richiama, violano gli artt. 3 e 24, primo e

secondo comma, della Costituzione perché è contrario vuoi alla

direttiva di razionalità vuoi, e soprattutto, alla tutela

dell'azione in giudizio e alla garanzia del diritto di difesa la

limitazione della ricerca della verità nelle controversie de quibus

ai mezzi istruttori descritti nell'art. 44, primo comma, del r.d. n.

1054/1924 e 26, primo comma, del r.d. n. 642/1907.

Le normative che la legge istitutiva dei t.a.r. ha avuto il torto

di non richiamare, sono non già le disposizioni del secondo libro

del codice di procedura civile sulla istruzione probatoria (artt. 191

e 262), sibbene gli artt. 421, comma 2 a 4, 422, 424 e 425 dello

stesso, novellati in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Così decidendo, la Corte segue la via segnata con la sent. 28

giugno 1985, n. 190, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art.

21, ultimo comma, della legge n. 1034/1971 nella parte in cui,

limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla

sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al

giudice stesso di adottare, nelle controversie patrimoniali in

materia di pubblico impiego sottoposte alla sua giurisdizione

esclusiva, i provvedimenti urgenti che appaiono secondo le

circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti

della decisione sul merito le quante volte il ricorrente abbia

fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla

prolazione della provincia di merito il suo diritto sia minacciato da

un pregiudizio imminente e irreparabile, e con la sent. 31 marzo

1987, n. 89, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 2, primo

comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui, in

contrasto con l'art. 545, quarto comma, del c.p.c., non prevede la

pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e

retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da

aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla

concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del

personale.

Via che non ha mancato di battere l'art. 31 (Tutela

giurisdizionale) del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento

dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo

generale) per il quale, pur essendo le controversie di lavoro

relative al personale comunque in servizio presso l'Azienda

attribuite alla esclusiva giurisdizione dei t.a.r., si applicano

l'art. 28, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e, in quanto

applicabili, le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n.

533.

De futuro: prevede l'art. 28, primo comma, della legge quadro sul

pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 che "In sede di revisione

dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvederà

alla emanazione di norme che si ispirino, per la tutela

giurisdizionale del pubblico impiego, ai principi contenuti nelle

leggi 20 maggio 1970, n. 300 e 11 agosto 1973, n. 533".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn 129/1980 e 728/1980, dichiara

l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, primo comma, del r.d.

26 giugno 1924, n. 1054 e 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e 7,

primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nei limiti in cui

li richiama, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di

dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione

esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi

istruttori previsti negli artt. 421, comma 2 a 4, 422, 424 e 425, del

c.p.c. novellati in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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