Corte costituzionale

Ordinanza n. 358/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1983 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali

amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile

1982 dal Pretore di Brescia, nel procedimento civile vertente tra

Basini Renato ed il Comune di Brescia, iscritta al n. 480 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 344 del 15 dicembre 1982.

Visto l'atto di costituzione del Comune di Brescia nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali

amministrativi regionali), nella parte in cui non assegnano al giudice

amministrativo il potere di decidere anche nel merito sulla domanda di

un impiegato pubblico diretta ad ottenere l'inquadramento in categoria

di livello superiore, in relazione agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Considerato che il Pretore, adito con ricorso in materia di lavoro,

solleva questione di legittimità costituzionale di norme relative alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, esplicitamente

riconoscendo "che il rapporto d'impiego pubblico trova la naturale sede

nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo";

che in tal modo, peraltro, appare evidente che un'eventuale pronuncia

della Corte costituzionale non potrebbe esplicare alcun effetto nel

giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 6 dicembre

1971, n. 1034, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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