Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107 e 108 Cost. - degli artt. 10, primo e terzo comma, 13, primo e secondo comma; 15, 16, 17 e 49, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (sulla istituzione dei tribunali amministrativi regionali) i quali regolano taluni aspetti dello status e della carriera dei magistrati di detti tribunali, essendo entrata in vigore, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rinvio, la legge 27 aprile 1982, n. 186 ("Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali"), la quale ha completamente innovato la normativa impugnata, per cui si rende necessario il riesame della rilevanza delle prospettate questioni alla luce di tale ius superveniens.
Art. 10 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010. 28 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente e di due magistrati amministrativi regionali. In mancanza del presidente, il collegio e' presieduto dal magistrato amministrativo piu' anziano.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art10 · fonte del testo
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