Art. 8 — Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale
All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante ogni rientro nel Paese di origine ((, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi)).». All'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro nel Paese di origine ((, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi)).».
Testo vigente dal 17 dicembre 2018
