L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo ((, e commi 2 e 3-bis)), secondo periodo, e' rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali e' stato adottato ed e' specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento e' trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o piu' delle aree di cui all'articolo 9 ((, commi 1 e 3)), espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresi', modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. ((Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, comma 3-bis, il divieto di accesso di cui al primo periodo, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' applicative previste dallo stesso periodo, puo' essere disposto in relazione ad una o piu' delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-bis e la sua durata non puo' essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo 9)). Il questore puo' disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1. Il contravventore al divieto di cui al presente comma e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. La durata del divieto di cui al comma 2 non puo' comunque essere inferiore a dodici mesi, ne' superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto ((di accesso ad una o piu' delle zone di cui al predetto comma 3-bis, specificamente individuate)), nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, e' pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo ((9, laddove dalla condotta tenuta possa derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza)). Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma e' punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne da' notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. ((Nei confronti di coloro)) che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, ((lettere)) c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza ((,il questore puo' disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario. Il contravventore al divieto di cui al primo periodo e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno)). ((Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo)). I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore. COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e' obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche' nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, ((terzo comma,)) del codice penale, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 GIUGNO 2019, N. 53.

Testo vigente dal 25 aprile 2026

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 47/2024

    Questione infondata
    25 marzo 2024

    È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 16 della Costituzione, degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come conv., i quali prevedono che, contestualmente all’accertamento delle condotte illecite di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9, l’organo accertatore ordini al trasgressore l’allontanamento per quarantotto ore dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Il giudice a quo è investito del processo penale nei confronti di una persona imputata della contravvenzione prevista dall’art. 10, comma 2, del citato decreto-legge; egli non è, dunque, chiamato ad occuparsi degli ordini di allontanamento che hanno preceduto tale divieto.

    Art. 9 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta' · Art. 10 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta' · Art. 16 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

10 versioni dal 2017

2017oggi
  1. 25 aprile 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
  2. 25 febbraio 2026 — 25 aprile 2026per un mese
  3. 12 aprile 2025 — 25 febbraio 2026per 11 mesi
  4. 15 novembre 2023 — 12 aprile 2025per un anno
  5. 16 settembre 2023 — 15 novembre 2023per 2 mesi
  6. 15 giugno 2019 — 16 settembre 2023per 4 anni
  7. 17 dicembre 2018 — 15 giugno 2019per 6 mesi
  8. 4 dicembre 2018 — 17 dicembre 2018per 13 giorni
  9. 22 aprile 2017 — 4 dicembre 2018per un anno
  10. 20 febbraio 2017 — 22 aprile 2017testo originarioper 2 mesi

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2026 al 25 aprile 2026. 33 parole tolte, 199 parole aggiunte.

L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodoaggiunto: , e commi 2 e 3-bis, secondo periodo, e' rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato … le condizioni. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1tolto: , 2 e 3-bis aggiunto: e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, puo' … il divieto di accesso ad una o piu' delle aree di cui all'articolo 9, aggiunto: commi 1 e 3, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresi', modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. Nelle ipotesi di aggiunto: reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, comma 3-bis, tolto: la durata del aggiunto: il divieto di accesso di cui al primo periodoaggiunto: , nel rispetto delle condizioni e delle modalita' applicative previste dallo stesso periodo, puo' essere disposto in relazione ad una o piu' delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-bis e la sua durata non puo' essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo aggiunto: 9. Il questore puo' disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo … il patrimonio. Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divietotolto: , aggiunto: di accesso ad una o piu' delle zone di cui al predetto comma 3-bis, specificamente individuate, nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, e' pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo aggiunto: 9, laddove dalla condotta tenuta possa derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza. Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente … questore ne da' notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. tolto: Il divieto di accesso di cui al comma 2 puo' essere disposto, altresi', nei aggiunto: Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, … 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, tolto: lett. aggiunto: lettere c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezzatolto: . Nelle ipotesi di cui al periodo precedenteaggiunto: ,il questore puo' disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso tolto: puo' ricomprendere anche i aggiunto: ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reatitolto: , aggiunto: ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario. aggiunto: Il contravventore al divieto di cui al primo periodo e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo. I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis possono essere … nonche' nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo commaaggiunto: , del codice penale, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari