Ai fini di una piu' efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalita' previste dagli stessi accordi. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 5 L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 giugno - 24 luglio 2019 n. 195 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2019 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21-bis, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui prevede «sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», anziche' «sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie locali»".

Testo vigente dal 1 agosto 2019

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 195/2019

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 2019

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118, terzo comma, Cost. - l'art. 21- bis , comma 2, del d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2018, nella parte in cui prevede "sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", anziché "sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali". La norma impugnata dalla Regione Emilia-Romagna dispone che gli accordi finalizzati al rafforzamento della tutela della sicurezza pubblica - sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti - siano adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Pur essendo l'oggetto di tali linee guida ascrivibile alla materia dell'ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva statale, vi è comunque una possibile ricaduta sulla disciplina del commercio, materia appartenente alla competenza legislativa residuale della Regione, disciplina alla quale è connessa anche la regolamentazione dell'attività svolta negli esercizi pubblici. Ciò richiede un coinvolgimento delle Regioni, tanto più necessario se si considera che l'art. 118, terzo comma, Cost. prescrive che la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni proprio nella materia dell'"ordine pubblico e sicurezza", di cui alla lett. h ) del secondo comma dell'art. 117 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 98 del 2017 ).

    Art. 21-bis Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 28 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 21 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 2019

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 2018 al 1 agosto 2019. 1 parola tolta.

… con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. tolto: 3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente e il loro puntuale e integrale rispetto da … 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 20 giugno - 24 luglio 2019 n. 195 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2019 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21-bis, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui prevede «sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», anziche' «sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie locali»".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113~art21bis · fonte del testo

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