[1]Zone a vigilanza rafforzata, ((adeguamento e)) potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilita' di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche

[2]1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 9:
  • 1)al comma 2, dopo le parole: «medesimo comma» sono inserite, in fine, le seguenti: «, nonche' nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza» ((;)).
  • 2)dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dai ((commi da 1 a 3)), il prefetto puo' individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalita' o di illegalita', nelle quali e' disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilita' delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalita' previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento e' soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1. 3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche piu' volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni e' invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata.»;
  • b)all'articolo 10:
  • 1)al comma 1, primo periodo, le parole: «e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «((, e commi 2 e 3-bis)), secondo periodo»;
  • 2)((al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "ad una o piu' aree di cui all'articolo 9" sono inserite le seguenti: ", commi 1 e 3" e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, comma 3-bis, il divieto di accesso di cui al primo periodo, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' applicative previste dallo stesso periodo, puo' essere disposto in relazione ad una o piu' delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-bis e la sua durata non puo' essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo 9"));
  • 3)al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto ((di accesso ad una o piu' delle zone di cui al predetto comma 3-bis, specificamente individuate)), nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, e' pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo ((9, laddove dalla condotta tenuta possa derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza)).»;
  • 4)dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. ((Nei confronti di coloro)) che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, ((lettere)) c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza ((,il questore puo' disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario. Il contravventore al divieto di cui al primo periodo e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno)). ((Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo)).»;
  • 5)al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;
  • 6)al comma 6-quater, le parole: «nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, ((terzo comma,»)) e la parola «commesso» e' sostituita dalla seguente: «commessi».
  • b-bis)((all'articolo 13-bis, comma 5, le parole: "al provvedimento di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai provvedimenti di cui ai commi 1-bis e 4")).

Testo vigente dal 25 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2026 al 25 aprile 2026. 44 parole tolte, 247 parole aggiunte in 9 capoversi.

Zone a vigilanza rafforzata, aggiunto: adeguamento e potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilita' di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche

… violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza»aggiunto: ;.

2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi tolto: precedenti aggiunto: da 1 a 3, il prefetto puo' individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi …

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «aggiunto: , e commi 2 e 3-bis, secondo periodo»;

2) al comma 2, al primo periodo, aggiunto: dopo le parole: tolto: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 3-bis» aggiunto: "ad una o piu' aree di cui all'articolo 9" sono inserite le seguenti: ", commi 1 e 3" e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: tolto: « aggiunto: "Nelle ipotesi di aggiunto: reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, comma 3-bis, tolto: la durata del aggiunto: il divieto di accesso di cui al primo periodoaggiunto: , nel rispetto delle condizioni e delle modalita' applicative previste dallo stesso periodo, puo' essere disposto in relazione ad una o piu' delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-bis e la sua durata non puo' essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolotolto: .» aggiunto: 9";

3) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divietotolto: , aggiunto: di accesso ad una o piu' delle zone di cui al predetto comma 3-bis, specificamente individuate, nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, e' pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo aggiunto: 9, laddove dalla condotta tenuta possa derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza.»;

4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. tolto: Il divieto di accesso di cui al comma 2 puo' essere disposto, altresi', nei aggiunto: Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, … 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, tolto: lett. aggiunto: lettere c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezzatolto: . Nelle ipotesi di cui al periodo precedenteaggiunto: ,il questore puo' disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso tolto: puo' ricomprendere anche i aggiunto: ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reatitolto: , aggiunto: ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario. aggiunto: Il contravventore al divieto di cui al primo periodo e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo.»;

6) al comma 6-quater, le parole: «nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo commatolto: »,aggiunto: ,» e la parola «commesso» e' sostituita dalla seguente: «commessi»aggiunto: .

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: b-bis) all'articolo 13-bis, comma 5, le parole: "al provvedimento di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai provvedimenti di cui ai commi 1-bis e 4".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari