Art. 21-ter — Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane
All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contravventore al divieto di cui al presente comma e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno";
- b)al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il contravventore al divieto emesso in relazione ((ai casi di cui al presente comma e')) punito con l'arresto da uno a due anni".
Testo vigente dal 17 dicembre 2018
