Art. 9 — Modifiche all'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza
All'articolo 10-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza»;
- b)al secondo periodo, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «dieci».
Testo vigente dal 11 aprile 2025
