Art. 1 — Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

  • a)lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
  • a-bis)lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
  • b)lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
  • c)un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
  • d)un genitore o adottante e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;
  • e)LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 23 MAGGIO 2025, N. 74». All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, alinea, dopo le parole: "secondo grado" sono inserite le seguenti: "sono o";
  • b)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volonta' dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:
  • a)successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
  • b)la dichiarazione e' presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui e' stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano. 1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis puo' rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza". Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge puo' essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del ((31 maggio 2029)). All'articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di eta' inferiore ai due anni, dalla nascita". All'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
  • b)dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale. 2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza e' tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».

Testo vigente dal 1 marzo 2026

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 147/2026

    Altra decisione
    23 luglio 2026

    È disposto di sottoporre, ai sensi dell’art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino all’adozione di una disciplina quale quella prevista dall’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come conv., nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3-bis (28 marzo 2025) ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione. L’art. 3-bis, censurato dai Tribunali di Mantova e di Campobasso, pone la necessità di chiarire se esso violi l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE, che attribuiscono la cittadinanza dell’Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Secondo il Tribunale di Campobasso, infatti, il censurato art. 3-bis determinerebbe la perdita automatica e generalizzata anche della cittadinanza europea, in violazione del principio di proporzionalità. Dunque, un chiarimento da parte della CGUE avente ad oggetto la portata di tali disposizioni e della giurisprudenza della stessa Corte riguardante il tema della cittadinanza è rilevante per la soluzione della questione avente come parametro interposto le citate norme dei trattati, in omaggio al principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE) e alla competenza esclusiva della CGUE a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione. (Precedenti: S. 63/2026 - mass. 47471 - mass. 47472 - 47473 - 47474; O. 161/2024 - mass. 46397).

    Art. 3-bis Nuove norme sulla cittadinanza · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 102/2026

    Questione inammissibile
    9 giugno 2026

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono intervenire [prima dell’applicabilità della novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026] i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, dovendosi intendere per rapporto dedotto in giudizio quello oggetto del giudizio a quo. (Precedenti: S. 63/2026; O. 69/2026).(Nel caso di specie: è dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dalla Confederazione degli Italiani nel mondo nei giudizi relativi alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Campobasso, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica – dell’art. 3-bis, limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) – della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n 36 del 2025, come conv. La richiesta di intervento, depositata nella vigenza delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale antecedenti all’entrata in vigore della riforma del 12 marzo 2026, già dichiarata inammissibile in altri giudizi incidentali, lo è anche in quello in esame per le medesime ragioni, in quanto la Confederazione è titolare di un interesse solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti, diverso da quello richiesto dall’art. 4, comma 3, delle Norme integrative). (Precedenti: S. 63/2026; O. 69/2026).

    Art. 3-bis Nuove norme sulla cittadinanza · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 69/2026

    Questione inammissibile
    5 maggio 2026

    dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'associazione Patrimonio Italiano, dalla Confederazione degli Italiani nel mondo e dall'associazione Natitaliani. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Giovanni PITRUZZELLA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Dep…

    Art. 3-bis Nuove norme sulla cittadinanza · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza · Art. 1 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 2025 al 1 marzo 2026. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… medesima legge puo' essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio tolto: 2026 aggiunto: 2029. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' aggiunto, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-03-28;36~art1 · fonte del testo

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