Art. 1 — Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 4:
  • 1)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla ((normativa dell'Unione europea)) per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalita' ((previste dalla medesima normativa)).»;
  • 2)dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonche' al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.»;
  • b)all'articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La stipula dell'Accordo di integrazione» sono inserite le seguenti: «, con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6,»;
  • c)all'articolo 5-bis, il comma 3 e' abrogato;
  • d)all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4»;
  • e)all'articolo 22:
  • 1)al comma 2: 1.1) all'alinea, le parole: «deve presentare» sono sostituite dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»; 1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «((, sottoscritta)) mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata»; 1.3) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente: «d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;»; 1.4) dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente: «d-ter) ((indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli)) 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
  • 2)dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilita' di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero. 2-ter. ((E' irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis)). La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione e' dovuta a causa a lui non imputabile. E' altresi' irricevibile la ((richiesta)) presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio ((per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis)) del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, ((per i predetti reati)).»;
  • 3)al comma 5-ter, le parole: «qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore»;
  • 4)dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente: «5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a confermare ((la richiesta di nulla osta)) al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, ((la richiesta)) si intende rifiutata e il nulla osta ((, ove gia' rilasciato,)) e' revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.»;
  • 5)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Entro otto giorni ((dalla data di ingresso)) del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento ((, nel termine di cui al primo periodo,)) e' trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
  • f)all'articolo 24:
  • 1)al comma 1, secondo periodo, le parole: «ad eccezione dei commi 11 e 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11»;
  • 2)al comma 3, primo periodo, le parole: «esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di ((soggiorno,")) sono sostituite dalle seguenti: «trasmette allo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6,»;
  • 3)dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, e' data comunicazione all'INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»;
  • 4)al comma 8, dopo il primo periodo, ((sono inseriti i seguenti)): «La nuova opportunita' di lavoro puo' intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore puo', nel periodo di validita' del nulla osta al lavoro, svolgere attivita' lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del ((SIISL))»;
  • 5)al comma 9, le parole: «sia rientrato nello Stato di provenienza» sono sostituite dalle seguenti: «abbia lasciato il territorio nazionale»;
  • 6)al comma 10, le parole: «((, nei limiti)) delle quote di cui all'articolo 3, comma 4» sono soppresse;
  • 7)al comma 11, il quarto periodo e' ((sostituito)) dai seguenti: «Entro otto giorni ((dalla data di ingresso)) del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento ((, nel termine di cui al quarto periodo,)) e' trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
  • g)all'articolo 24-bis, al comma 4, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ((...))»;
  • h)all'articolo 27, al comma 1-ter, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Entro otto giorni ((dalla data di ingresso)) dello straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6, e' trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
  • i)all'articolo 27-quater:
  • 1)al comma 6, le parole: «convoca il datore di lavoro e» sono soppresse;
  • 2)al comma 9, le parole: «qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22, comma 6,».
  • 2-bis)((al comma 18-bis, dopo le parole: "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono inserite le seguenti: "del Ministero delle imprese e del made in Italy," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la piu' vasta divulgazione delle predette informazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata alle modalita' di rilascio della Carta blu UE")). Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano ((dalla data di decorrenza)) delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023.

Testo vigente dal 11 dicembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 2024 al 11 dicembre 2024. 80 parole tolte, 159 parole aggiunte in 12 capoversi.

1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa aggiunto: dell'Unione europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalita' tolto: ivi previste aggiunto: previste dalla medesima normativa.»;

1) al comma 2: 1.1) all'alinea, le parole: «deve presentare» sono sostituite dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»; 1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «aggiunto: , sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata»; … di firma elettronica qualificata;»; 1.4) dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente: «d-ter) tolto: domicilio digitale iscritto aggiunto: indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli tolto: Indici nazionali di cui agli aggiunto: indici nazionali istituiti dagli articoli 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

… datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero. 2-ter. E' irricevibile la tolto: domanda presentata, aggiunto: richiesta presentata ai sensi del comma 2tolto: , dal datore di lavoro cheaggiunto: , nel triennio antecedente la presentazione tolto: non haaggiunto: , avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis tolto: all'esito di precedente, analoga domanda. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore … mancata sottoscrizione e' dovuta a causa a lui non imputabile. E' altresi' irricevibile la tolto: domanda aggiunto: richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per tolto: il reato di cui all'articolo aggiunto: i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per tolto: il predetto reato aggiunto: i predetti reati.»;

4) dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente: «5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a confermare la tolto: domanda aggiunto: richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni … visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, tolto: l'istanza aggiunto: la richiesta si intende rifiutata e il nulla ostaaggiunto: , ove gia' rilasciato, e' revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza …

5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Entro otto giorni tolto: dall'ingresso aggiunto: dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore … 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento tolto: nel medesimo termineaggiunto: , nel termine di cui al primo periodo, e' trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno,aggiunto: " sono sostituite dalle seguenti: «trasmette allo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6,»;

4) al comma 8, dopo il primo periodo, tolto: e' inserito il seguente aggiunto: sono inseriti i seguenti: «La nuova opportunita' di lavoro puo' intervenire non oltre sessanta giorni dal termine … a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del tolto: sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa ( SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. aggiunto: SIISL»;

6) al comma 10, le parole: «aggiunto: , nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4» sono soppresse;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

7) al comma 11, il quarto periodo e' tolto: sostituto aggiunto: sostituito dai seguenti: «Entro otto giorni tolto: dall'ingresso aggiunto: dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore … 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento tolto: nel medesimo termineaggiunto: , nel termine di cui al quarto periodo, e' trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;

g) all'articolo 24-bis, al comma 4, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura tolto: (AGEA),aggiunto: ...»;

h) all'articolo 27, al comma 1-ter, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Entro otto giorni tolto: dall'ingresso aggiunto: dalla data di ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le …

aggiunto: 2-bis) al comma 18-bis, dopo le parole: "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono inserite le seguenti: "del Ministero delle imprese e del made in Italy," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la piu' vasta divulgazione delle predette informazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata alle modalita' di rilascio della Carta blu UE". Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), … vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano tolto: a decorrere dalla data di tolto: entrata in vigore aggiunto: decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145~art1 · fonte del testo

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