Art. 11 — Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173
All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2-bis, lettera f), le parole «a bordo», sono sostituite dalle seguenti: «per l'incolumita' dei migranti»;
- c)al comma 2-septies, primo periodo, la parola: «quinto» e' sostituita dalla seguente: «quarto»;
- d)dopo il comma 2-septies, sono aggiunti i seguenti: «2-octies. Gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attivita' non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso di cui al comma 2-bis hanno l'obbligo, nel rispetto delle convenzioni internazionali in materia di navigazione aerea, di informare di ogni situazione di emergenza in mare, immediatamente e con priorita', l'Ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento, nonche' i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue. 2-novies. Nei casi di cui al comma 2-octies, il pilota ((al comando dell'aeromobile)) deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile, emesse sulla base di quanto previsto dal comma 2-bis. 2-decies. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2-octies e 2-novies, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota ((al comando)) dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 si estende all'esercente e al proprietario dell'aeromobile. 2-undecies. Ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al comma 2-decies, sono considerati agenti accertatori, ai sensi della legge n. 689 del 1981, il personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera, nonche' delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2-duodecies. L'Autorita' competente a irrogare le sanzioni di cui al comma 2-decies e' l'Ente nazionale per l'aviazione civile, cui e' trasmesso il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni ((della legge)) n. 689 del 1981 e ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del comma 2-septies. 2-terdecies. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni dell'aeromobile utilizzato per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'esercente dell'aeromobile o, in sua assenza, il pilota ((al comando dell'aeromobile)) o altro soggetto obbligato in solido ai sensi del comma 2-decies, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia dell'aeromobile a proprie spese. 2-quaterdecies. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo, adottato dall'organo accertatore, e' ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, all'autorita' di cui al comma 2-duodecies, che provvede nei successivi cinque giorni. 2-quinquiesdecies. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo del medesimo aeromobile, si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi. 2-sexiesdecies. In caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al comma 2-quinquiesdecies, si applica la confisca dell'aeromobile e l'agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare.».
Testo vigente dal 11 dicembre 2024
