Art. 72 — Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado

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Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, alla data d'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. ((La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale da' comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente puo' effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.)) (( Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalita' e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. )) Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o regionale rispettivamente competenti. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma 1.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1996 al 15 maggio 1998

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 201/1997

    Questione infondata
    24 giugno 1997

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 42 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, dell'art. 72 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 69 della l. 20 ottobre 1993, n. 427, modificativa dell'art. 1 del d. lgs. n. 545 del 1992, dell'art. 1, del d.l. 15 marzo 1996, n. 123, in quanto le disposizioni impugnate, attributive della competenza a conoscere di tutte le controversie pendenti davanti alle Commissioni tributarie alle neo-istituite Commissioni provinciali, rappresentano una delle possibili soluzioni che il legislatore: libero di adottare secondo tempi, modi e scale di priorità rientranti nella sua discrezionalità politica, per assicurare il passaggio da una disciplina all'altra, non configurando lesione del diritto di difesa l'opzione legislativa di mantenere in vita, una parte ovvero la totalità, delle norme abrogate, ne' determinando la violazione dell'art. 25 della Costituzione, la devoluzione ai nuovi organi di giurisdizione delle cause pendenti, in quanto attuata secondo criteri generali e prefissati 'ex legè, risultando, infine, inconferente, l'evocazione degli artt. 97 e 101 come parametri costituzionali. - Sent. n. 400 del 1996. red.: F. Mangano

    Art. 1 Giurisdizione tributaria · Art. 42 Giurisdizione tributaria · Art. 72 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 91/1995

    Questione inammissibile
    17 marzo 1995

    Il differimento, ex art. 15, 1 bis, d.l. n. 260 del 1994 (conv. in l. n. 413 del 1994), al primo ottobre 1995 della data unica stabilita dall'art. 42, primo comma, d.lgs. n. 545 del 1992, per l'insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali - data, peraltro già precedentemente differita al primo ottobre 1994 dall'art. 6, primo comma, d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993 - comporta che tutte le disposizioni sul nuovo processo tributario, di cui al d. lgs. n. 546 del 1992, abbiano efficacia solo dalla predetta data. Pertanto, non dovendo il giudice 'a quò farne al momento applicazione, la questione di costituzionalità sollevata - come nel caso - nei confronti di norme di quest'ultimo decreto, difetta di rilevanza (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, ultimo inciso, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 76, Cost. in relazione all'art. 30, legge 30 dicembre 1991, n. 413). - O. nn. 230/1994 e 501/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 72 Disposizioni sul processo tributario · Art. 76 cost. · Art. 327 c.p.c. · Art. 42 Giurisdizione tributaria

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 26 ottobre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1993 al 26 ottobre 1996. 34 parole tolte, 121 parole aggiunte.

… sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. aggiunto: La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale da' comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente puo' effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme tolto: vigenti aggiunto: previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tolto: provinciali o regionali competenti aggiunto: tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta datatolto: , ferma restando per i termini d'impugnazione delleaggiunto: . Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo tolto: e di secondo grado e, in ogni caso, per le controversie pendenti, l'inapplicabilita' dell'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile aggiunto: grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalita' e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art72 · fonte del testo

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