Art. 73 — Istanza di trattazione
Articolo abrogato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427.
Abrogato dal 30 ottobre 1993
Articolo abrogato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427.
Abrogato dal 30 ottobre 1993
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3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 30 ottobre 1993. 161 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il ricorrente e qualsiasi altra parte nelle controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado sono tenuti a presentare entro sei mesi dalla data di cui all'art. 72 apposita istanza di trattazione alla segreteria delle commissioni tributarie provinciale o regionale competenti. L'istanza di trattazione sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, deve contenere gli estremi della controversia e del procedimento a cui si riferisce e deve essere notificata, spedita o consegnata alla segreteria a norma dell'art. 20. Se nel termine di cui al comma 1 nessuna delle parti ha notificato, spedito o consegnato l'istanza di trattazione nelle forme indicate al comma precedente, il processo di primo grado o quello d'appello, a seconda dei casi, e' dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione, di cui viene data comunicazione alle parti a cura della segreteria. Contro il decreto di cui al comma precedente e' ammesso reclamo al collegio nei modi e termini previsti dall'art. 28.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art73 · fonte del testo
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