Art. 74 — Controversie pendenti davanti alla corte d'appello

(( (Controversie pendenti davanti alla corte di appello). Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo vigente dal 30 ottobre 1993 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 30 ottobre 1993. 49 parole tolte, 39 parole aggiunte.

tolto: Alle controversieaggiunto: (Controversie pendenti davanti alla corte di appello). Alle controversie, che alla data di tolto: entrata in vigore del presente decreto pendono davanti alle corti d'appello aggiunto: cui all'articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti tolto: alle corti d'appello aggiunto: allo stesso organo, continuano ad applicarsi le tolto: norme vigenti a tale data. In caso di rinvio disposto dalla corte di appello la riassunzione deve essere fatta davanti alle commissioni tributarie regionale o provinciale competenti secondo le norme del presente decreto aggiunto: disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art74 · fonte del testo

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