Corte costituzionale

Ordinanza n. 202/2001

Altra decisione · depositata il 22/06/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 44d.P.R. 636/1972

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1980 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Lodi sul ricorso proposto da

Opera pia Casa di riposo per vecchi e inabili di Lodi contro

l'Ufficio del Registro di Lodi, iscritta al n. 729 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 febbraio 1980, depositata

il 20 marzo 1980, pervenuta a seguito della ricostruzione del

fascicolo processuale del giudice a quo alla Corte costituzionale il

6 novembre 2000, la Commissione tributaria di primo grado di Lodi,

giudicando sul ricorso proposto dall'Opera pia Casa di riposo per

vecchi e inabili di Lodi avverso l'ordinanza presidenziale di

estinzione del procedimento per mancata richiesta di trattazione

entro il termine stabilito, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), assumendo

che la norma stessa si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24

della Costituzione, in quanto non prevederebbe - a differenza di

quanto disposto dall'art. 650 codice di procedura civile - una

riammissione in termini per causa di forza maggiore o di caso

fortuito;

che secondo il giudice a quo l'anzidetta norma, inoltre, non

distinguerebbe (ai fini dell'onere di presentazione dell'istanza) tra

ricorsi privi di motivi e quelli che espongono motivi; in

quest'ultimo caso, il ricorso sarebbe idoneo a prescrivere un tale

onere, superiore al limite della normale diligenza, e, quindi, di

difficile osservanza ed in contrasto con la ratio della legge delega

che imporrebbe che la nuova normativa fosse diretta alla tutela del

contribuente;

che nel giudizio avanti alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato, eccependo, preliminarmente, la

inammissibilità della questione sotto il profilo dell'assenza di

qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza; nel merito,

concludendo per la infondatezza della questione sollevata, sul

rilievo che nell'ordinamento il principio generale sarebbe quello

della irreparabilità della decadenza, quale che sia la causa del

mancato compimento dell'atto, principio conforme all'esigenza di

certezza dei rapporti giuridici di valore costituzionale.

Considerato che, pur dovendosi rilevare che le questioni

sollevate sono state esaminate dalla Corte con dichiarazione di

infondatezza (sentenza n. 243 del 1982) ed anche sotto vari profili,

tutti relativi alla norma transitoria dell'art. 44 del d.P.R n. 636

del 1972 (ordinanze n. 293 del 1985; n. 32 del 1984; n. 285 del 1983;

sentenza n. 210 del 1983; ordinanze n. 9 e n. 164 del 1981; n. 162 e

n. 85 del 1980; n. 144 del 1979; n. 48 e n. 77 del 1978; n. 144 del

1977; sentenza n. 63 del 1977), tuttavia si impone la restituzione

degli atti al giudice tributario di primo grado in quanto la norma

denunciata è stata, nel frattempo, abrogata dall'art. 71 del d.lgs.

31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

che, inoltre, dopo l'ordinanza di rimessione, il sistema del

processo tributario è stato notevolmente modificato a seguito

dell'entrata in vigore del citato d. lgs 31 dicembre 1992, n. 546,

che tra l'altro ha previsto una "istanza di trattazione" in via

transitoria sia con l'art. 73, a sua volta abrogato dall'art. 69,

comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, sia con

l'art. 75, comma 2, come sostituito dall'art. 69, comma 3, lettera h)

del citato d.l. 30 agosto 1993, n. 331 e successive modificazioni

(per le controversie davanti alla Commissione tributaria centrale),

oggetto di parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale

sul punto della decorrenza del termine (sentenza n. 111 del 1998);

che, pur in presenza di norme a contenuto decadenziale e

processuale relative alla inosservanza dell'onere di impulso del

processo e quindi tendenzialmente applicabili con riferimento al

tempo fissato per l'adempimento dell'onere stesso, in presenza di

controversia ancora pendente al momento delle nuove norme, si impone

una verifica degli effetti della abrogazione espressa, accompagnata e

seguita da una innovativa disciplina transitoria, compito spettante

al giudice investito dell'esame della legittimità dell'atto oggetto

del ricorso (ordinanza di estinzione);

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti

al giudice rimettente (ora Commissione provinciale di Lodi secondo

l'art. 72 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e la Tabella A,

allegata al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), spettando ad esso

giudice di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del

quadro normativo, la questione sollevata sia tuttora rilevante per la

definizione del giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla commissione provinciale di

Lodi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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