Corte costituzionale

Ordinanza n. 201/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 42 del

d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di

giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di

collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 72 del

d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario

in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della

legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 69 del d.-l. 30 agosto

1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427,

modificativa dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e

dell'art. 1 del d.-l. 15 marzo 1996, n. 123 (Disposizioni urgenti in

materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per

la definizione di liti fiscali pendenti), promossi con n. 8 ordinanze

emesse il 20 marzo (n. 2 ordinanze) ed il 29 marzo 1996 (n. 6

ordinanze) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce,

rispettivamente iscritte ai nn. 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929 e

930 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che con sette identiche ordinanze, emesse tra il 20 e il

29 marzo 1996 (in altrettanti giudizi fissati per la discussione ma

in cui ricorrevano le condizioni per il rinvio ad altra udienza), la

Commissione tributaria di secondo grado di Lecce ha sollevato, in

riferimento agli artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale della

normativa che prevede l'attribuzione delle controversie pendenti

dinanzi alle Commissioni di secondo grado alle Commissioni regionali

alla data d'insediamento delle stesse (1 aprile 1996);

che il giudice a quo censura gli artt. 1 e 42 del d.lgs. 31

dicembre 1992, n. 545, l'art. 72 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.

546, l'art. 69 della legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificativa

dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992, e l'art. 1 del

d.-l. 15 marzo 1996, n. 123, nella parte in cui non prevedono una

disciplina transitoria "sufficiente ed adeguata" per assicurare il

raccordo tra il precedente regime e l'entrata in vigore del nuovo

contenzioso tributario;

che tale lacuna si evidenzierebbe con particolare riguardo alle

controversie fissate per la discussione ad udienza anteriore al 1

aprile 1996 e non decise "per legittima richiesta di rinvio ad altra

udienza" o "nell'ipotesi di decisione in seguito alla discussione in

data anteriore (a quella predetta)... per le quali il Collegio

ravvisi motivi per rinviare la decisione stessa non oltre 30 giorni,

laddove detto termine decorra ad quem in epoca successiva" al 1

aprile 1996;

che, secondo la rimettente Commissione, il legislatore non

avrebbe tenuto presente che il giudice naturale delle predette

controversie doveva considerarsi la Commissione di secondo grado e

non avrebbe viceversa utilizzato l'opportunità di introdurre una

deroga nello stabilire il termine di operatività decisionale delle

stesse;

che la stessa rimettente riporta poi il testo delle istruzioni

con cui l'Amministrazione finanziaria, per evitare inconvenienti,

sconsiglia di fissare udienze oltre il 1 marzo 1996 e rappresenta

l'esigenza di effettuare i depositi entro il 31 marzo 1996:

ravvisando in esse una violazione dell'art. 101, secondo comma, della

Costituzione;

che ulteriore violazione è poi ravvisata con riguardo all'art.

24 della Costituzione poiché "le incertezze e le gravi difficoltà

della disciplina transitoria" potrebbero provocare un vuoto - sia

pure temporaneo - di giurisdizione tributaria;

che, infine, leso sarebbe anche l'art. 97 della Costituzione,

avuto riguardo all'attività di trasmissione dei fascicoli dalle

segreterie delle Commissioni attuali alle segreterie dei

neo-istituiti organi ed ai problemi logistici connessi;

che in tutti i giudizi, con identiche argomentazioni, è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la declaratoria

d'inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza della questione;

Considerato che le ordinanze prospettano la medesima questione e

vanno quindi congiuntamente trattate e decise;

che la rimettente Commissione - nel censurare la normativa

attributrice della competenza a conoscere di tutte le controversie

pendenti alle neo-istituite Commissioni provinciali - postula

sostanzialmente un'ultrattività del previgente regime e, in

definitiva, della propria attività giurisdizionale, almeno per

quanto riguarda la definizione dei giudizi già fissati per la

discussione ma rinviati;

che, viceversa, le disposizioni impugnate rappresentano una delle

possibili soluzioni che, nell'assicurare il passaggio da una

disciplina all'altra, il legislatore è libero di adottare secondo

tempi, modi e scale di priorità rientranti nel senso politico della

sua discrezionalità (cfr. sentenza n. 400 del 1996);

che dunque non può dirsi lesiva del diritto di difendersi e di

agire in giudizio l'opzione legislativa di regolare la sorte dei

processi in corso mantenendo in vita solo una parte ovvero la

totalità delle norme abrogate (v. anche sentenze n. 101 del 1993 e

n. 136 del 1991 e ordinanza n. 419 del 1990);

che inoltre la devoluzione ai nuovi organi di giurisdizione delle

cause pendenti, in quanto attuata secondo criteri generali e

prefissati ex lege, esclude la violazione dell'art. 25 della

Costituzione;

che priva di consistenza risulta anche la censura ex art. 97

della Costituzione, la quale viene basata soltanto su asserite ma non

meglio esplicitate difficoltà logistiche delle segreterie delle

Commissioni;

che, infine, il richiamo all'art. 101 della Costituzione appare

inconferente, siccome non riferito alla normativa impugnata;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata con

riferimento a tutti i parametri evocati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 42 del

d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di

giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di

collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 72 del

d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario

in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della

legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 69 del d.-l. 30 agosto

1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427,

modificativa dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e

dell'art. 1 del d.-l. 15 marzo 1996, n. 123 (Disposizioni urgenti in

materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per

la definizione di liti fiscali pendenti), sollevata - in riferimento

agli artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101 della Costituzione - dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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