In materia di ottemperanza alle sentenze del giudice tributario, per le sentenze già depositate alla data, dell'1 giugno 2016, di entrata in vigore della modifica apportata all'art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. gg), del d.lgs. n. 156 del 2015, si applica il previgente testo della norma, ai sensi del quale, per i giudizi aventi ad oggetto un diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori versati spontaneamente, la sentenza di condanna dell'ufficio al pagamento di somme, comprese le spese giudiziali, non è immediatamente esecutiva e deve essere eseguita soltanto dopo il suo passaggio in giudicato.
In tema di giudizio di ottemperanza in materia tributaria, gli artt. 68, comma 2, e 69, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 (come risultanti dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015, applicabili dal 10 giugno 2016) riconoscono al contribuente, in caso di mancata esecuzione della sentenza, la possibilità di chiedere l'ottemperanza ai sensi dell'art. 70 del medesimo decreto, decorso il termine di novanta giorni previsto per l'adempimento a carico dell'ente impositore, senza necessità di costituzione in mora del debitore, estendendosi al processo tributario il principio di cui all'art. 282 c.p.c.
L'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione ai giudizi ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, riguarda esclusivamente i ricorsi promossi dalle parti che agiscono per il riconoscimento dell'indennizzo dovuto per l'irragionevole durata del processo e non si applica, pertanto, al giudizio promosso dal difensore antistatario al fine di ottenere l'ottemperanza della statuizione di condanna in suo favore al pagamento delle spese processuali liquidate in materia di equa riparazione, stante la diversa natura dei due giudizi e degli interessi sottesi, nonché la diversità delle parti e delle pretese azionate nei confronti del soggetto tenuto a rispondere.
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027. 233 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, puo' essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilita' dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonche' il termine entro il quale puo' essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art69 · fonte del testo
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