Corte costituzionale

Ordinanza n. 566/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, primo periodo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. "E"

(Legge sul contenzioso amministrativo), promosso con ordinanza emessa

il 7 luglio 1999 dal giudice istruttore presso il tribunale di Roma

nel procedimento civile vertente tra Franco Polidori e il Ministero

delle finanze ed altro, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2000

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice

relatore Franco Bile;

Ritenuto che con ordinanza del 7 luglio 1999 il giudice

istruttore presso il tribunale di Roma - in un procedimento cautelare

promosso da un ricorrente per la sospensione (ex art. 700 del codice

di procedura civile) dell'esecutività di un avviso di mora,

notificato in data 14 novembre 1997, con cui il concessionario del

servizio della riscossione lo aveva invitato al pagamento di quanto

dovuto a titolo di imposta di fabbricazione sugli oli minerali - ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4,

secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n.2248, All. E (Legge sul

contenzioso amministrativo), nella parte in cui non consente

all'autorità giudiziaria di sospendere il ruolo esattoriale emanato

per la riscossione coattiva dei tributi rientranti nella sua

giurisdizione ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ.,

che, secondo il giudice rimettente, pur sussistendo nella

specie i presupposti per l'emissione del provvedimento d'urgenza

richiesto, è di ostacolo alla concessione del provvedimento

cautelare il citato art. 4, secondo comma, della legge 20 marzo 1865,

n. 2248, All. E, che fa divieto al giudice ordinario di revocare o

modificare un atto amministrativo;

che tale impedimento confliggerebbe con l'art. 3 Cost., per

il trattamento ingiustificatamente differenziato tra tributi

rientranti nella competenza giurisdizionale del giudice tributario,

per i quali il potere cautelare di sospensione è previsto

espressamente dall'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,

n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della

delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre

1991, n. 413), e tributi rientranti ancora nella residuale competenza

del giudice ordinario, per i quali invece tale potere non è

previsto;

che sarebbero violati altresì l'art. 24 della Costituzione

(perché la mancanza della tutela cautelare compromette la stessa

effettività della tutela giurisdizionale) e l'art. 113 della

Costituzione (in ragione della ritenuta limitazione dei mezzi di

impugnazione degli atti di riscossione di tributi rientranti nella

giurisdizione del giudice ordinario);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della

questione di costituzionalità.

Considerato che il legislatore è recentemente intervenuto

riformando la disciplina della riscossione mediante ruolo (decreto

legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) e che in particolare all'art. 29

ha espressamente previsto - per le entrate tributarie diverse da

quelle elencate nell'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992,

ossia diverse da quelle rientranti nella giurisdizione delle

Commissioni tributarie (oltre che per le entrate non tributarie) - il

potere del giudice competente di sospendere la riscossione per gravi

motivi, che, nel caso di esecuzione già iniziata, devono concorrere

con il pericolo di grave ed irreparabile danno per il contribuente

esecutato;

che tale nuova disciplina si applica alle procedure esecutive

non ancora in corso al 1° luglio 1999, data di entrata in vigore del

medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999 (come espressamente

contemplato dall'art. 39, comma 9, dello stesso);

che, pertanto, a partire da tale data, è previsto un

generale potere del giudice competente di sospendere la riscossione

esattoriale;

che, nella specie, il giudice rimettente non indica se e

quando l'esecuzione sia iniziata, non facendo menzione di alcun

pignoramento, quale atto successivo all'avviso di mora oggetto

dell'impugnazione, e non si pone il problema dell'applicabilità o

meno della nuova normativa (art. 29 cit.), già vigente all'epoca

dell'ordinanza di rimessione e direttamente rilevante al fine della

valutazione delle censure sollevate;

che il giudice rimettente neppure considera la circostanza

che, prima della data suddetta, era comunque ancora vigente l'art.

11, comma 5, del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge

12 luglio 1991, n. 22, che, nell'interpretazione accolta dalla

giurisprudenza di legittimità, rimetteva la cognizione dei ricorsi

avverso il ruolo e gli avvisi di mora per la riscossione dei tributi

di cui all'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del

Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e

di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4

ottobre 1986, n. 657) - tra cui le imposte di fabbricazione quale

quella oggetto del giudizio a quo - alle Commissioni tributarie,

facoltizzate (ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, cit.) a

sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato;

che, pertanto, la questione di costituzionalità è

manifestamente inammissibile per insufficiente motivazione sulla

rilevanza, non avendo il giudice rimettente motivato in ordine alla

sussistenza o meno dei presupposti di fatto per l'applicabilità al

caso di specie della norma impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge

20 marzo 1865, n. 2248, All. E (Legge sul contenzioso

amministrativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113

della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di

Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:566 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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