[1]Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

[2](articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. 2. La cessazione della materia del contendere e' dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della corte di giustizia tributaria. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'articolo 76. 3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art95 · fonte del testo

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