Art. 39 — Sospensione del processo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 2020 al 16 settembre 2022. Leggi il testo vigente →
Il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio. La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. ((1-ter. Il processo tributario e' altresi' sospeso nei seguenti casi:
- b)su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017.)) 48
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49
48con decorrenza dal 1 luglio 2019
Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica si applica alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.
Testo in vigore dal 25 giugno 2020 al 16 settembre 2022
