Art. 39 — Sospensione del processo

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Il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1993 al 1 gennaio 2016

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 39, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16467/2026

    27 maggio 2026

    In tema di esecuzione esattoriale, l'effetto sospensivo derivante dall'accoglimento da parte del giudice tributario dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 non può essere surrettiziamente raggiunto attraverso l'applicazione della sospensione del processo ai sensi dell'art. 39 del medesimo decreto, ratione temporis vigente, trattandosi, quest'ultimo, di istituto preposto al diverso effetto di regolare il tempestivo accertamento su una questione pregiudiziale in materia di stato o capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

    Art. 39 · Art. 47 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di maggio 2026, p. 269 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 33607/2025

    22 dicembre 2025

    In tema di giudizio tributario, la questione relativa all'individuazione dell'esatto luogo in cui il contribuente abbia fissato la sua abitazione principale e/o residenza non integra una controversia sullo "stato", rilevante ex art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai fini della sospensione del processo.

    Art. 39 · Art. 295 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 197 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 29900/2025

    12 novembre 2025

    L'impugnazione, da parte del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, dell'avviso di accertamento del suo maggior reddito di partecipazione dà luogo a un procedimento indipendente da quello sorto dall'impugnazione, da parte della società, dell'avviso emesso a suo carico, tenuto conto della diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, sicché non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del primo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il secondo, non potendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi in un giudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo in grado di partecipare, ferma restando la possibilità, per il giudice, di disporre la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., del giudizio relativo al socio quando quello relativo alla società sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, in ragione della pregiudizialità tecnica esistente tra i due rapporti, discendente dalla comunanza dei presupposti fattuali, che comporta l'estensione degli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società su quello relativo al socio, con la conseguenziale risoluzione dell'eventuale sopravvenuto un conflitto tra giudicati ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c..

    Art. 39 · Art. 295 c.p.c. · Art. 337 c.p.c. · Art. 336 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 125 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11535/2025

    2 maggio 2025

    In tema di contenzioso tributario, il disposto dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis (oggi sostituito dall'art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2024), impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine a una querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure "incidenter tantum".

    Art. 39 · Art. 221 c.p.c. · Art. 295 c.p.c. · Art. 355 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 353 ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 335/2010

    Questione inammissibile
    24 novembre 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui vieta in generale la sospensione del processo tributario in caso di contemporanea pendenza di un processo penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione. Innanzitutto, il petitum è affetto da genericità, non risultando esplicitato in modo inequivocabile, né nel dispositivo, né nella parte motivazionale, il risultato cui tende il rimettente: infatti, mentre in un passaggio dell'ordinanza si fa riferimento alle ipotesi in cui la parte non sia in grado di produrre la documentazione a propria difesa, in quanto nella esclusiva disponibilità del giudice penale procedente per i medesimi fatti, come nei casi in cui dovrebbe applicarsi la sospensione del processo tributario, in altra parte del percorso argomentativo sembra auspicarsi un ripristino della pregiudiziale tributaria, la cui eliminazione dall'ordinamento priverebbe il cittadino di un elemento certo per la tutela dei suoi diritti nella materia fiscale. Sussiste, poi, un'evidente aberratio ictus , posto che la norma da censurare va individuata non già in quella denunciata (non dipendendo dalla sua espunzione il venir meno del divieto ritenuto incostituzionale) ma nell'art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, il quale fa espresso divieto di sospendere il processo tributario per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione. Inoltre, non è configurabile una soluzione costituzionalmente obbligata, attesa la molteplicità delle soluzioni adottabili per porre rimedio al divieto di sospensione. Infine, il giudice a quo ha omesso di motivare sulla rilevanza della questione, alla stregua della previsione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alla commissione tributaria, a fini istruttori, facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per genericità del petitum v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 91/2010, n. 269/2009, n. 243/2009, n. 187/2009 e n. 155/2009. Sull'inammissibilità delle questioni per difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata, v. le citate sentenze n. 58/2010 e n. 266/2009.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 39 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 330/2000

    Questione infondata
    21 luglio 2000

    Manifesta infondatezza, in quanto l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi ed apprezzabili profili rispetto a quelli già esaminati dalla Corte in occasione di precedenti decisioni, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede ne' <<la sospensione necessaria per pregiudizialità>>, ne' la <<sospensione su istanza delle parti>> del processo tributario. - V. la sentenza n. 31/1998 e l'ordinanza n. 8/1999. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 295 c.p.c. · Art. 296 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 136/1999

    Questione infondata
    16 aprile 1999

    Manifesta infondatezza della questione già dichiarata non fondata con la sentenza n. 31 del 1998.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 295 c.p.c. · Art. 39 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art39 · fonte del testo

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