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[1]I provvedimenti contemplati negli articoli 319 e 359 del codice sono di competenza del presidente del tribunale per i minorenni o, in caso di reclamo, del presidente della sezione di corte di appello per i minorenni.
[2]Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 260, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 340, 371 del codice e dall'art. 128 di queste disposizioni.
[3]Negli altri casi contemplati dal codice i provvedimenti relativi ai minori di eta' sono di competenza del tribunale ordinario.
[4]In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
[5]Quando il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
Testo in vigore dal 17 aprile 1942 al 20 settembre 1975
