Corte costituzionale

Sentenza n. 451/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 317-bis del

codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile

promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1996 dal tribunale per i

minorenni di Genova iscritta al n. 1118 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento in camera di consiglio instaurato

dalla madre naturale di una minore nei confronti dell'altro genitore

il tribunale per i minorenni di Genova ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 della

Costituzione, degli artt. 317-bis del codice civile e 38 delle

disposizioni di attuazione del codice civile.

Premette il giudice a quo di essere stato investito dalla

ricorrente di una duplice domanda, l'una di affidamento della figlia

naturale e l'altra di determinazione della prestazione economica da

porre a carico del padre naturale a titolo di contributo per il

mantenimento della bambina. Aggiunge, quindi, di essersi pronunciato

soltanto sulla prima delle due.

In ordine alla seconda, che costituisce il fulcro della presente

questione, il tribunale rimettente rileva che le norme impugnate,

nonostante l'esistenza di una prassi contraria seguita da altri

tribunali per i minorenni, non consentono di ritenere sussistente la

competenza di tale giudice per le questioni patrimoniali tra genitori

naturali relative al mantenimento dei figli minori. In altre parole,

mentre per i procedimenti di separazione e di divorzio la legge

prevede che sia un unico giudice, ossia il tribunale ordinario, a

decidere sia sull'affidamento dei figli che sui relativi obblighi di

carattere economico, analoga disposizione non c'è per la rottura del

rapporto more uxorio; in tal caso, infatti, le questioni di

affidamento dei figli sono di competenza del tribunale per i

minorenni, mentre quelle di carattere economico (tra i genitori) sono

devolute al tribunale ordinario.

Osserva il tribunale ligure che tale divaricazione, sulla cui

legittimità costituzionale questa Corte si è già pronunciata

(sentenza n. 23 del 1996) in modo da lasciare impregiudicata

l'attuale prospettazione, crea un'ingiustificata disparità di

trattamento tra situazioni che sono omogenee. Ed infatti, aver

sottratto al giudice che si occupa dei figli il potere di statuire

anche sulle relative questioni economiche obbliga la parte

interessata ad adire due giudici diversi per la cognizione di una

realtà unica, impone l'adozione del rito ordinario per le

controversie patrimoniali - con inevitabile allungamento dei tempi

del processo - ed infine assoggetta la pronuncia su tali questioni

all'iniziativa di parte, mentre tale pronuncia dovrebbe essere

indisponibile.

In conseguenza di ciò, il tribunale rimettente osserva che le

norme impugnate determinano una disparità tra figli legittimi e

figli naturali, con violazione degli indicati parametri

costituzionali.

2. - Non si sono costituite le parti private, né ha prestato

intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Il tribunale per i minorenni di Genova dubita che gli artt.

317-bis del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del

codice civile siano in contrasto con gli artt. 3 e 30 della

Costituzione nella parte in cui, assegnando al tribunale per i

minorenni la competenza a statuire sull'esercizio della potestà dei

genitori di figli naturali, non attribuiscono a detto giudice,

unitamente alla competenza in materia di affidamento dei figli minori

e di regolamentazione dei rapporti tra i predetti e il genitore non

affidatario, anche la competenza a pronunciarsi, con provvedimento

avente contenuto ed effetto di titolo esecutivo, sulle questioni

relative all'obbligo dei genitori di mantenere la prole, con

particolare riferimento alla determinazione di un assegno mensile a

carico del genitore non affidatario.

2. - Il contenuto sostanziale della doglianza sta nel fatto che,

mentre nell'ambito del giudizio di separazione e divorzio il

tribunale ordinario assomma in sé tutti i poteri decisionali circa

la dissoluzione del rapporto coniugale - ivi compresi i provvedimenti

economici e quelli relativi all'affidamento ed al mantenimento dei

figli legittimi -, altrettanto non si verifica nell'ambito della

convivenza more uxorio e dei provvedimenti concernenti i figli

naturali riconosciuti. Per questi ultimi, infatti, le norme

impugnate stabiliscono la competenza del tribunale per i minorenni

per le sole decisioni relative all'affidamento, mentre ogni questione

patrimoniale circa il mantenimento è devoluta alla competenza del

tribunale ordinario. E tale divaricazione, ad avviso del rimettente,

è tanto più irrazionale nel caso in esame, nel quale la domanda di

affidamento e quella di determinazione di un assegno di mantenimento

a carico dell'altro genitore sono state proposte contestualmente.

3. - La questione non è fondata.

Questa Corte, pur non avendo affrontato l'attuale problema negli

esatti termini nei quali oggi è presentato, ha elaborato

sull'argomento numerosi principi che è opportuno richiamare. È

stato costantemente affermato, infatti, che il legislatore - al quale

va riconosciuta la più ampia discrezionalità nella regolazione

generale degli istituti processuali (v. sentenze n. 295 del 1995 e n.

65 del 1996) - è in particolare arbitro di dettare regole di

ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali,

sempreché le medesime non risultino manifestamente irragionevoli.

Nell'ambito di tale giurisprudenza, si è anche ribadito che "il

simultaneus processus è mero espediente processuale mirato a fini di

economia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di eventuali

giudicati contraddittori", onde la sua inattuabilità non viola il

diritto di difesa "una volta che la pretesa sostanziale del soggetto

interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se

distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di

difesa" (ordinanza n. 308 del 1991).

In relazione alla specifica questione sollevata dal giudice

rimettente questa Corte, con la sentenza n. 135 del 1980, ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 155 cod. civ. sollevata sotto il profilo - in qualche modo

speculare - per cui la competenza del tribunale ordinario (anziché

del tribunale per i minorenni) in relazione alle questioni di

maggiore interesse per la prole avrebbe violato gli artt. 3 e 25

della Costituzione. In motivazione, tra l'altro, è stato ribadito

che "il riparto fra la competenza del tribunale per i minorenni e

quella del tribunale ordinario non può non ricadere nell'ambito

della discrezionalità legislativa" (v. sul punto anche le sentenze

n. 193 del 1987 e n. 429 del 1991).

In tempi recenti, infine, con la sentenza n. 23 del 1996 la Corte -

decidendo una questione di legittimità costituzionale identica a

quella odierna, con la sola differenza che in quel giudizio la

domanda di natura patrimoniale (contributo al mantenimento a carico

del genitore non affidatario di figlio naturale riconosciuto) era

stata avanzata in un momento successivo rispetto alla richiesta di

affidamento - è pervenuta alla declaratoria di infondatezza,

sottolineando il fatto che in un simile caso la domanda coinvolge

solo "due soggetti maggiorenni", per cui è del tutto ragionevole che

la competenza spetti al tribunale ordinario.

4. - Rispetto a quest'ultima pronuncia - che il tribunale

rimettente dimostra di tenere presente - il novum dell'odierna

questione sarebbe rappresentato dalla contestualità della domanda di

natura patrimoniale con quella relativa all'affidamento; ma tale

diversità non è sufficiente a modificare i termini del problema.

In realtà il tribunale per i minorenni, per la sua particolare

composizione e per la specificità delle competenze, è un giudice al

quale sono devolute le questioni concernenti direttamente il minore;

è per questo che la composizione di quest'organo e le peculiarità

del processo tengono conto delle esigenze di persone la cui

evoluzione psicologica, non ancora giunta a maturazione, richiede nel

magistrato adeguata ponderazione e determinate specializzazioni.

Ben diversa è l'ipotesi in cui, sia pure in vista

dell'assolvimento dei compiti genitoriali conseguenti all'esercizio

esclusivo della potestà sul figlio, la questione proposta sia di

natura patrimoniale, come quella prospettata dal giudice rimettente;

in tal caso, invero, la lite tra i genitori - secondo quanto già

rilevato nella citata sentenza n. 23 del 1996 - è una lite tra

soggetti maggiorenni, sia pure con effetti sugli interessi del

minore, e per di più di contenuto economico, sicché il tribunale

ordinario è stato ritenuto più adatto, in quanto dotato di

esperienza specifica.

È pur vero che il sistema attribuisce al tribunale per i

minorenni, nel caso di cui all'art. 277 cod. civ., anche competenze

di natura patrimoniale; ma tale eccezione è stata espressamente

stabilita dalla legge in considerazione della particolarità

dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e

maternità naturale e non può valere come principio generale.

5. - L'argomentazione fondamentale sulla quale poggia l'ordinanza

di rimessione sta nel confronto tra la posizione dei figli legittimi

e quella, ritenuta deteriore, dei figli naturali riconosciuti, tenuti

a rivolgersi (tramite il genitore affidatario) a due diverse

autorità giudiziarie ed a subire conseguenti rallentamenti e

difficoltà. Tale ragionamento tuttavia non appare persuasivo,

stante la diversità strutturale delle posizioni.

A ben vedere, infatti, la situazione dei coniugi che decidono di

allentare e poi di sciogliere il vincolo coniugale non coincide con

quella dei conviventi more uxorio. Senza soffermarsi sui vari

caratteri differenziali, costantemente affermati anche dalla

giurisprudenza costituzionale, ai fini della presente questione è

sufficiente osservare che è lo stesso intervento dell'autorità

giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due predette

ipotesi. Mentre in presenza di persone unite in matrimonio non è

possibile che il legame giuridico tra loro esistente venga reciso

senza l'intervento del giudice (con la separazione prima e col

divorzio poi), la convivenza more uxorio può interrompersi

immediatamente sulla base della semplice decisione unilaterale di

ciascuno dei conviventi; sicché tale rapporto può venir meno senza

che il giudice intervenga in alcun modo, salvo che per eventuali

questioni relative ai figli naturali riconosciuti. L'obbligatorietà

dell'intervento giudiziario fin dal momento della separazione,

quindi, rende ulteriormente ragionevole la scelta del legislatore di

affidare al tribunale ordinario tutti i provvedimenti di cui agli

artt. 155 e 156 cod. civ; e parimenti l'attribuzione al tribunale per

i minorenni delle decisioni relative alla sorte dei figli minori si

palesa come una conseguenza - plausibile e non irrazionale - di detta

diversità.

6. - Va comunque osservato che la necessità di adire due diversi

organi giudiziari non si traduce in una diminuzione della tutela,

come lo stesso tribunale rimettente deve avere avvertito nel momento

in cui non ha richiamato come parametro l'art. 24 della Costituzione.

È sufficiente considerare che, qualora dovessero sussistere ragioni

di urgenza tali da rendere indifferibile l'adozione di provvedimenti

di carattere economico, la pendenza del giudizio davanti al tribunale

per i minorenni non impedirebbe il ricorso agli strumenti cautelari.

A conferma delle conclusioni cui la Corte è giunta può infine

osservarsi che la divaricazione di competenze tra due diversi organi

giudiziari non è del tutto estranea neppure ai figli legittimi.

Dalla coordinata lettura degli artt. 330 e 333 cod. civ. e 38 disp.

att. cod. civ. emerge che anche per costoro è possibile un

intervento del tribunale per i minorenni, qualora il giudizio

riguardi la domanda di decadenza dalla potestà genitoriale, essendo

apparso opportuno alla discrezionalità del legislatore devolvere la

competenza al giudice ritenuto più "specializzato" nella risoluzione

di simili delicate questioni.

Va pertanto riaffermata la ragionevolezza del sistema nel suo

complesso, tale da rendere infondate le lamentate censure di

illegittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 317-bis del codice civile e 38 delle disposizioni di

attuazione del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 30 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Genova con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:451 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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