Art. 335 c.c. — Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione
Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale puo' essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
