Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1996 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 317-bis cod.

civ. e 38 disp. att. cod. civ. promosso con ordinanza emessa il 6

febbraio 1995 dal Tribunale per i minorenni di Genova atti relativi a

P. L. iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice

relatore Renato Granata.

Motivazione

Ritenuto in fatto In un giudizio civile promosso dalla madre di una minore per

ottenere l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre

naturale non affidatario, l'adito Tribunale dei minorenni di Genova -

ritenutane la rilevanza al fine della decisione pregiudiziale sulla

sussistenza della propria competenza - ha sollevato, con ordinanza

del 6 febbraio 1995, questione incidentale di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 317-bis cod. civ. e

38 disp. att. cod. civ. nella parte in cui dette norme, nello

stabilire la competenza del Tribunale minorile in materia di

affidamento della prole naturale, non attribuiscono al medesimo

giudice, e riservano invece al Tribunale ordinario, la cognizione in

ordine ai provvedimenti di determinazione o, come nella specie, di

adeguamento dell'assegno alimentare a carico del genitore non

affidatario.

Secondo il giudice rimettente, la normativa denunciata darebbe

luogo infatti ad una "grave disparità di trattamento" - in

violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione - in danno dei figli

naturali. Ciò perché per questi ultimi la denunciata duplicazione

di competenza, non ricorrente nei confronti delle altre categorie di

minori, si risolverebbe in una "condizione ingiustificatamente

deteriore", per la "necessità di adire due giudici diversi per la

cognizione di una situazione in realtà unica avente ad oggetto gli

obblighi inscindibili di educazione, istruzione e mantenimento".

Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che

ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità - "per mancata indicazione

specifica (nel dispositivo) del parametro che si assume violato" - o,

in subordine, la non fondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale dei minorenni di Genova dubita della legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione,

degli artt. 317-bis del cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella

parte in cui dette norme, nello stabilire la cognizione del Tribunale

dei minorenni in ordine alle controversie relative all'affidamento

dei figli minori naturali, attribuiscono non allo stesso giudice, ma

invece irragionevolmente al Tribunale ordinario, la competenza ad

adottare i provvedimenti sia contestuali (di determinazione) che

successivi (di adeguamento) dell'assegno alimentare a carico del

genitore non affidatario: diversamente da quanto previsto per i figli

minori legittimi, per i quali la cognizione delle questioni non

patrimoniali (affidamento) e patrimoniali (che li concernono) è

attribuita allo stesso giudice - il Tribunale ordinario - competente

anche per la separazione e il divorzio dei genitori.

Dal che appunto la denunciata disparità di trattamento in danno

dei figli naturali - che risentirebbero negative implicazioni della

rilevata duplicazione di competenza - e la conseguente violazione

degli artt. 3 e 30 Costituzione, sotto il profilo della identità di

tutela che dovrebbe viceversa essere riconosciuta ai figli sia

legittimi che naturali.

2. - La puntuale individuazione (sia nel riferimento numerico che

nel contenuto) dei parametri costituzionali - così operata dal

giudice a quo, ancorché solo in motivazione dell'ordinanza di rinvio

- esclude che, per l'omesso loro formale richiamo in dispositivo, la

questione risulti generica od indefinita nel suo oggetto. Va quindi

respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura

dello Stato su tale errato presupposto.

3. - L'impugnativa, peraltro, si appalesa non pertinente al tema

del giudizio a quo per quanto attiene alle censure che si muovono

alla denunziata incompetenza del Tribunale dei minorenni in ordine ai

provvedimenti alimentari contestuali a quelli in materia di status ed

affidamento del figlio naturale: infatti l'adozione di quei

provvedimenti non viene in discussione nel giudizio a quo, avente -

come è pacifico - unicamente ad oggetto una richiesta (successiva)

di adeguamento dell'assegno già stabilito in sede di affidamento

(dal Tribunale dei minorenni).

4. - La questione relativa alla lamentata divaricazione di

competenza oggetto del sindacato di legittimità costituzionale si

circoscrive quindi alle controversie alimentari successive,

concernenti l'adeguamento dell'assegno di mantenimento già stabilito

a carico del genitore non affidatario del figlio naturale minorenne.

E, in questi termini, la questione è destituita di fondamento.

L'attribuzione di controversie siffatte al Tribunale ordinario (e

non al Tribunale dei minorenni precedentemente adito) trova infatti

la sua intrinseca, e ragionevole, giustificazione nel fatto che, con

la richiesta di revisione del contributo avanzata dal genitore che ha

presso di sé il minore nei confronti dell'altro non affidatario, si

radica - come precisato dalla Corte di cassazione - una lite che non

coinvolge più direttamente il minore, bensì due soggetti

maggiorenni" ed "ha come causa petendi la comune qualità di genitori

e come petitum la determinazione della misura del contributo che

l'uno deve versare all'altro", sia pure per le esigenze di

mantenimento del minore.

Né rileva, ai fini della prospettata violazione degli artt. 3 e 30

Costituzione, la comparazione con la competenza unitaria prevista in

materia per i figli legittimi, poiché diversa è la ratio - e la

situazione sottostante - delle due discipline così poste a

raffronto.

Per i figli legittimi - il cui mantenimento fin quando esiste la

convivenza matrimoniale è regolato di comune accordo dai genitori -

l'intervento del giudice si rende infatti necessario solo quando

vengano a cessare (con la separazione) la convivenza o (con il

divorzio) il matrimonio dei genitori: per cui appunto è la stessa

coincidenza del provvedere sul rapporto tra coniugi e

sull'affidamento e mantenimento dei figli che comporta, in questo

caso, l'identità del giudice.

Diversamente, con riguardo ai figli naturali - poiché i genitori,

ove pur abbiano in precedenza convissuto, ben possono liberamente

por fine a tale convivenza - manca un processo necessariamente

unitario che coinvolga il momento della separazione, quello della

sorte dei figli comuni e quello del regolamento dei rapporti

patrimoniali sia tra loro che relativamente al mantenimento della

prole.

E proprio il difetto della previsione legislativa di un processo

unitario comporta che ogni provvedimento eventualmente invocato debba

essere richiesto al giudice competente: quale appunto è il Tribunale

ordinario con riguardo al procedimento contenzioso "tra i genitori"

per la revisione del contributo di mantenimento in questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 317-bis del codice civile e 38

disp. att. cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30

della Costituzione, dal Tribunale dei minorenni di Genova con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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