Corte costituzionale

Sentenza n. 228/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1998 · relatore Fernanda Contri

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 del codice

di procedura civile, 274 del codice civile e 38 delle disposizioni di

attuazione del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9

gennaio 1997 dal tribunale per i minorenni di Torino sul ricorso

proposto da Sciandra Cinzia contro Mafrici Francesco, iscritta al n.

459 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di ammissibilità dell'azione per la

dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il tribunale per i

minorenni di Torino, con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, primo e

secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 18 del codice di procedura

civile, 274 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione

del codice civile, nella parte in cui escludono che nel giudizio di

ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di

paternità o maternità naturale la competenza per territorio,

qualora la causa riguardi un minore, venga individuata nel tribunale

per i minorenni nell'ambito del cui distretto risiede il minore

stesso.

Il giudice rimettente precisa anzitutto che la individuazione del

tribunale territorialmente competente a conoscere dell'azione in

esame è stata lungamente dibattuta sia in giurisprudenza che in

dottrina, dando luogo a contrapposti orientamenti: secondo

l'indirizzo prevalente, l'attribuzione al tribunale per i minorenni

della competenza in questione, ad opera dell'art. 68 della legge 4

maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori), non ha modificato i criteri di individuazione della

competenza per territorio, né ha esplicato effetti sulla regola

generale del luogo di residenza del convenuto, prevista dall'art. 18

cod. proc. civ., attesa soprattutto la natura contenziosa del

giudizio de quo; la tesi minoritaria (Cass. 6 ottobre 1989, n. 3999)

muove, invece, dalla considerazione che la competenza territoriale

del giudice di residenza del minore costituisce un criterio

certamente più rispondente alla realizzazione dell'interesse del

medesimo minore, ponendosi in armonia con i principi generali in

materia di competenza per territorio del giudice specializzato. Con

la sentenza n. 1373 del 1992 le Sezioni unite della Corte di

cassazione hanno composto il contrasto giurisprudenziale, affermando

che in assenza di una espressa disposizione di legge contraria non vi

è alcun motivo per discostarsi dal criterio del foro generale

dell'art. 18 cod. proc. civ., la cui applicazione circa la

determinazione della competenza territoriale anteriormente alla legge

n. 184 del 1983 non era dubbia, e ritenendo del tutto apodittica

l'affermazione secondo cui il giudice specializzato non potrebbe

assolvere appieno ai propri compiti di salvaguardia dell'interesse

del minore se non nell'ipotesi di coincidenza con il giudice di

residenza del minore stesso; la conclusione, a parere delle Sezioni

unite, rimane identica anche dopo l'intervento della Corte

costituzionale, che con sentenza n. 341 del 1990 ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ. nella parte

in cui non prevede che l'azione sia ammessa solo se rispondente

all'interesse del minore.

Ad avviso del tribunale rimettente, l'applicazione del criterio del

foro del convenuto, per le cause di dichiarazione giudiziale di

paternità o maternità naturale, si pone in contrasto con i principi

che regolano la generalità delle procedure devolute al tribunale per

i minorenni, la cui competenza territoriale è per lo più

individuata nel luogo di residenza del minore, come risulta da

numerose disposizioni sia in tema di adozione e affidamento di minori

che relativamente ai provvedimenti limitativi della potestà

genitoriale; proprio in ordine a questi ultimi la Suprema Corte più

volte ha affermato che deve aversi riguardo al luogo di residenza del

minore, dovendosi privilegiare le esigenze di realizzazione

dell'interesse del medesimo, rispetto alle quali l'organo più

funzionale è quello del distretto di appartenenza.

La diversità di disciplina rispetto a procedure che ugualmente

richiedono una valutazione dell'interesse del minore, come quelle

dirette all'emanazione di provvedimenti ablativi della potestà

genitoriale, ovvero quelle in materia di adozione e affidamento,

induce il rimettente a sospettare la violazione del principio di

eguaglianza, per la necessità di sottoporre ad un medesimo

trattamento, anche nelle modalità di attuazione in sede

giurisdizionale, situazioni e aspettative che appaiono identiche

sotto il profilo sostanziale.

La normativa in oggetto, rendendo più onerosa l'azione da parte

del genitore ricorrente con il quale il minore convive e affievolendo

le probabilità di una sua instaurazione, sembra al rimettente porsi

in contrasto con il principio di accesso alla tutela giurisdizionale

e con quello di tutela della famiglia e della sua formazione, che si

attua anche attraverso l'acquisizione, per via legale, del secondo

genitore. Relativamente a quest'ultimo principio il giudice a quo

sottolinea come l'evoluzione giurisprudenziale successiva alla citata

sentenza della Corte n. 341 del 1990 sia orientata nel senso del

perseguimento della genitorialità completa, per gli effetti

positivi, nello sviluppo della prole, della contemporanea presenza di

entrambe le figure genitoriali, a meno che ciò non determini

concreto pregiudizio per il minore, onde ogni ostacolo che il

genitore ricorrente incontra si riflette sullo status personale del

minore, nel cui interesse egli agisce.

Ad avviso del rimettente, si profilerebbe inoltre un contrasto con

il principio costituzionale di protezione dell'infanzia e della

gioventù, in quanto una efficace tutela dei minori non potrebbe

attuarsi senza la predisposizione di strumenti processuali specifici

e adeguati alle problematiche psicoaffettive dei medesimi.

L'ordinamento ha infatti previsto un organo specializzato, ha

introdotto procedure che privilegiano la speditezza e la

realizzazione degli interessi dei minori ed ha disegnato un processo

penale con regole proprie. Inoltre, quando la giurisdizione

coinvolge un minore, il citato principio costituzionale deve

intendersi quale diritto a non subire conseguenze negative per

effetto di esperienze processuali: al riguardo, il rimettente avverte

che nelle procedure in questione può rendersi indispensabile

l'audizione del minore, la quale darebbe luogo a gravi disagi se

fossero necessari anche lunghi spostamenti sul territorio. Infine, il

rimettente sottolinea che l'efficacia dell'attività svolta dagli

organi sociali e amministrativi di tutela dell'infanzia e

dell'adolescenza potrebbe essere compromessa dalla mancata

corrispondenza tra il luogo in cui vive il minore, il luogo ove

operano i servizi stessi e la sede del tribunale per i minorenni,

determinandosi un'incongrua sovrapposizione di procedure, ad opera di

organi giudiziari diversi per territorio. Considerato in diritto

1. - Il tribunale per i minorenni di Torino ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, primo e secondo comma, e

24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 18 cod. proc. civ., 274 cod. civ. e 38

disp. att. cod. civ., nella parte in cui escludono che nel giudizio

di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di

paternità o maternità naturale la competenza per territorio,

qualora la causa riguardi un minore, venga individuata nel tribunale

per i minorenni nell'ambito del cui distretto risiede il minore

stesso.

Ad avviso del tribunale rimettente le norme censurate si porrebbero

in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata

diversità di disciplina processuale di situazioni identiche sul

piano sostanziale, le quali dovrebbero ricevere un medesimo

trattamento anche nelle modalità di attuazione in sede

giurisdizionale;

b) con gli artt. 24, primo comma, e 31, primo comma, della

Costituzione, poiché l'applicazione del criterio del foro del

convenuto, rendendo più onerosa l'azione da parte del genitore

ricorrente ed affievolendo la probabilità della sua instaurazione,

può ostacolare l'accesso alla tutela giurisdizionale e pregiudicare

la formazione della famiglia, che si attua anche attraverso

l'acquisizione, per via legale, del secondo genitore;

c) con l'art. 31, secondo comma, della Costituzione, in quanto

una efficace tutela dei minori non potrebbe attuarsi senza la

predisposizione di strumenti processuali specifici e adeguati alle

problematiche psicoaffettive dei medesimi.

2. - La questione non è fondata.

Con la modifica dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del

codice civile, introdotta dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n.

184, il legislatore, attribuendo al tribunale per i minorenni -

quando l'azione riguardi minori - la competenza in ordine alla

dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, in

precedenza spettante al tribunale ordinario, ha indubbiamente inteso

esaltare la specificità delle funzioni del detto organo, ritenendolo

particolarmente idoneo a valutare le problematiche sottese

all'accertamento dello status del minore.

La modifica in esame non ha tuttavia comportato deroghe ai criteri

di determinazione della competenza territoriale, la quale continua ad

individuarsi sulla base delle ordinarie regole del processo di

cognizione. Del che si duole il giudice a quo, lamentando la

violazione dei principi enunciati negli artt. 3, 24 e 31 della

Costituzione.

Benché possa convenirsi con il tribunale rimettente che la

competenza territoriale di un giudice diverso da quello del luogo in

cui risiede il minore è talvolta fonte di disagi, connessi per lo

più all'acquisizione dei particolari e delicati elementi probatori

che il procedimento in esame richiede, tuttavia essi non si traducono

per ciò solo nella violazione di precetti costituzionali, poiché il

diritto di azione non è in alcun modo impedito, né seriamente

ostacolato dalla mera distanza tra il luogo di abituale dimora del

minore e la sede del tribunale minorile competente e la specificità

delle funzioni di tale organo garantisce comunque ex se una

particolare e attenta ponderazione delle problematiche psicoaffettive

del minore medesimo e la predisposizione di ogni cautela atta ad

evitare allo stesso qualunque turbamento.

Le difficoltà di carattere procedimentale prospettate dal

rimettente trovano peraltro soluzione negli stessi strumenti

processuali che consentono l'assunzione dei mezzi di prova fuori

della circoscrizione del tribunale attraverso delega al giudice

minorile del luogo: ciò vale ad escludere che la concreta

applicazione delle norme censurate possa involgere questioni di

costituzionalità.

3. - Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che

rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore non solo la

conformazione generale degli istituti processuali, ma anche, in

particolare, la determinazione delle competenze e la ripartizione

della giurisdizione, purché effettuate nei limiti della

ragionevolezza (tra le tante, sentenze nn. 451 del 1997, 429 del

1991, 193 del 1987; ordinanze nn. 139, 63 e 7 del 1997).

Una volta affidata la cognizione dell'azione in esame al giudice

che per composizione e specificità di competenze risulta più idoneo

a dare risposta alle complesse esigenze del minore, si appalesa non

irragionevole la scelta del legislatore di lasciar operare i criteri

determinativi della competenza territoriale secondo le regole

generali previgenti; tanto più in relazione ad un'azione, come

quella in oggetto, che presenta elementi di natura tipicamente

contenziosa e che non può essere ricondotta al genus dei

procedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà

genitoriale - invocati dal rimettente quale tertium comparationis - i

quali costituiscono espressione della categoria dei provvedimenti di

volontaria giurisdizione, né ai provvedimenti in materia di adozione

e affidamento, i cui presupposti di fatto - e specificamente lo stato

di abbandono - impediscono ogni comparazione.

Del resto l'unica azione che presenta caratteristiche peraltro

speculari a quella in esame è la opposizione al riconoscimento di

figlio naturale, prevista nel quarto comma dell'art. 250 del codice

civile, rispetto alla quale opera lo stesso criterio ordinario del

foro del convenuto per la determinazione della competenza

territoriale del tribunale per i minorenni. Deve quindi escludersi la

sussistenza della lamentata disparità di trattamento di situazioni

asseritamente identiche sotto il profilo sostanziale, poiché la

diversa natura delle azioni considerate giustifica l'assenza di

uniformità processuale dei vari procedimenti, nei quali si impone

comunque la valutazione dell'interesse del minore, appunto attribuita

al giudice minorile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 18 del codice di procedura civile, 274 del codice civile

e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, primo e secondo comma,

e 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni

di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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